L’OPINIONE
DI DANIELE CIRIOLI | 20 MAGGIO 2026
Il nuovo sistema dei bonus segna un cambio d’impostazione: meno incentivi generalizzati, più selettività. La vera sfida, però, sarà trasformare il “salario giusto” da formula politica a criterio giuridico concretamente verificabile.
I nuovi bonus assunzioni partono subito, ma inciampano sul “salario giusto”. È il paradosso che emerge con maggiore evidenza dalle Circolari n. 55/2026 , n. 56/2026 e n. 57/2026 dell’INPS e, soprattutto, dall’audizione dell’Istituto alla Camera sul decreto 1° maggio (D.L. n. 62/2026 ). Da un lato, infatti, il Governo riesce finalmente a rendere operativi gli incentivi per giovani, donne e assunzioni nella ZES unica; dall’altro, introduce una condizione nuova e ancora priva di una definizione normativa certa: il rispetto del c.d. TEC, trattamento economico complessivo, previsto dai contratti collettivi.
La proroga dei tre bonus
Nelle tre Circolari l’INPS illustra i bonus già noti in passato, ma aggiornati nella disciplina dal decreto 1° maggio che li ripropone. Si tratta, infatti, degli incentivi originariamente introdotti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), prorogati al 30 aprile 2026 dal Milleproroghe 2026, ma mai diventati operativi perché in attesa dell’autorizzazione dell’UE. Nella nuova versione tutti i bonus riguardano le assunzioni effettuate nell’anno 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026).
Finalmente al via
Le novità principali sono due: che i bonus sono immediatamente operativi e che spettano pure sulle assunzioni già effettuate dal 1° gennaio 2026, purché siano rispettati tutti i requisiti e le condizioni previsti dal decreto 1° maggio. Una precisazione importante, perché consente di salvare – non sempre – le assunzioni effettuate nei primi mesi dell’anno dai datori di lavoro che avevano confidato nella disciplina dei precedenti incentivi del Decreto Coesione , prorogati dal Milleproroghe fino al 30 aprile, che però poi non sono mai entrati in funzione, in attesa dell’ok europeo, mai arrivato, e che poi sono stati definitivamente abrogati. La nuova disciplina evita, invece, proprio l’ostacolo dell’autorizzazione preventiva dell’UE. Infatti, i bonus sono costruiti attorno alla categoria dei lavoratori “svantaggiati”, secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Una scelta che ha consentito di accelerare i tempi e di rendere subito utilizzabili le agevolazioni.
L’incognita del “salario giusto”
Il novero dei destinatari resta ampio: tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione. Ma il nuovo impianto risulta più selettivo rispetto al passato. Lo riconosce lo stesso INPS nella memoria depositata alla Camera: la maggiore solidità giuridica e la semplificazione procedurale si accompagnano a requisiti più stringenti, con il rischio di una riduzione dell’impatto occupazionale atteso. Tra le nuove condizioni, che risultano comuni ai tre incentivi, spiccano l’incremento occupazionale netto e il salario giusto. Il primo requisito vuole che l’assunzione determini un aumento reale dell’occupazione aziendale. Sul secondo, invece, si apre un terreno molto più incerto. Il decreto richiede che al lavoratore assunto venga riconosciuto un “trattamento economico individuale” non inferiore al TEC previsto dal contratto collettivo applicato. Tuttavia, il TEC non ha oggi una definizione legislativa precisa. L’INPS ricorda che le sole definizioni esistenti sono quelle contenute nel “Patto della Fabbrica” sottoscritto nel 2018 da Confindustria e CGIL, CISL e UIL. Un riferimento pattizio, dunque, non normativo.
I rischi
Da qui nasce un problema che è stato evidenziato dall’INPS: senza una chiara identificazione delle componenti del TEC, non è possibile effettuare controlli automatici né verifiche certe con utilizzo degli archivi contributivi. Le denunce retributive, infatti, utilizzano voci non sempre coincidenti con il trattamento economico complessivo, mentre diversa è anche la nozione di retribuzione minima già impiegata dall’INPS ai fini contributivi. Nella domanda di incentivo non dovranno essere indicati dati specifici: basterà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di applicare un trattamento economico conforme al TEC. Una soluzione ottima nell’immediato, ma che lascia aperti non pochi interrogativi sulla fase successiva dei controlli. Nel complesso, il nuovo sistema dei bonus segna un cambio di impostazione: meno incentivi generalizzati, più selettività e maggiore attenzione alla sostenibilità europea delle misure. La vera sfida, però, sarà trasformare il “salario giusto” da formula politica a criterio giuridico concretamente verificabile.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62
- INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 55
- INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 56
- INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 57
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