CIRCOLARE MONOGRAFICA
Requisiti, durata, modalità di domanda, sistemi di controllo e coordinamento con la normativa in materia di protezione delle vittime di violenza, sfruttamento e tratta
DI FRANCESCA BICICCHI | 26 MAGGIO 2026
Premessa
Con la Circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’INPS è intervenuto sull’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) da parte di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. Si tratta di un intervento interpretativo e applicativo che si colloca all’interno del sistema delineato dal D.L. n. 48/2023, convertito dalla Legge n. 85/2023, e che coordina la disciplina dell’ADI con le specifiche tutele previste dal Testo unico sull’immigrazione.
La Circolare assume una funzione centrale sotto almeno tre profili. In primo luogo, individua le categorie di beneficiari interessati, richiamando le fattispecie di protezione previste dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del D.Lgs. n. 286/1998. In secondo luogo, chiarisce qualirequisiti ordinariamente richiesti per l’accesso all’ADI non trovino applicazione nei confronti di tali soggetti. Infine, definisce il quadro operativo relativo a presentazione delle domande, durata del beneficio, modalità di erogazione, controlli e sistema sanzionatorio.
L’intervento dell’Istituto si inserisce in un quadro normativo caratterizzato dalla necessità di assicurare tutela a soggetti che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità. Le disposizioni richiamate dalla Circolare riguardano, infatti, cittadini stranieri coinvolti in situazioni di violenza, sfruttamento lavorativo o sessuale, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù oppure violenza domestica. In tali contesti, il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” costituisce uno strumento di protezione ed emersione da condizioni di grave pericolo. La previsione di un accesso dedicato all’Assegno risponde all’esigenza di garantire continuità assistenziale e sostegno economico a persone che, in ragione della loro condizione, difficilmente potrebbero soddisfare i requisiti ordinari previsti per la generalità dei richiedenti.
Soggetti destinatari della disciplina speciale
La Circolare individua i soggetti interessati dalle nuove indicazioni operative. Il riferimento principale è costituito dai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi degli articoli 18 , 18-bis e 18-ter del Testo unico immigrazione.
Nel primo gruppo rientrano i soggetti per i quali siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento dalle quali emergano concreti pericoli per l’incolumità personale. La tutela può intervenire nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali territoriali o durante operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali relativi a specifici delitti. La normativa richiama, in particolare, i casi di sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi.
La seconda categoria riguarda le vittime di violenza domestica. In questo caso il permesso di soggiorno viene riconosciuto quando, nel corso di operazioni di polizia, procedimenti penali o interventi assistenziali dei centri antiviolenza e dei servizi sociali, emerga un concreto e attuale pericolo per l’incolumità della persona.
La ratio dell’intervento emerge dalla struttura stessa della disciplina. Il legislatore e, conseguentemente, l’INPS riconoscono che tali soggetti presentano condizioni di fragilità incompatibili con l’applicazione integrale dei requisiti ordinariamente previsti per l’ADI. Ne consegue la necessità di una disciplina derogatoria che tenga conto della particolare situazione personale dei beneficiari e della finalità di protezione perseguita dal permesso di soggiorno.
L’elemento centrale è il collegamento funzionale tra il titolo di soggiorno e la misura di inclusione sociale che porta a configurare l’ADI come strumento di sostegno economico inserito in un più ampio percorso di protezione e reinserimento.
Rapporto tra ADI e permesso di soggiorno per “casi speciali”
Uno dei punti più rilevanti riguarda il coordinamento tra la durata dell’Assegno di Inclusione e la validità del permesso di soggiorno per “casi speciali”. L’INPS chiarisce che la durata del beneficio non può essere superiore a quella del titolo di soggiorno.
La precisazione assume importanza pratica. Per i beneficiari ordinari dell’ADI, infatti, la misura segue le regole generali previste dal D.L. n. 48/2023in termini di durata, rinnovo e sospensione. Nel caso dei titolari di permesso per “casi speciali”, invece, la permanenza del diritto è strettamente collegata alla validità del titolo che giustifica la protezione.
La Circolare precisa che occorre tenere conto sia dei limiti massimi previsti dalla disciplina generale dell’ADI sia del momento in cui la domanda viene presentata rispetto alla validità residua del permesso di soggiorno. In termini operativi, ciò significa che la misura non può proseguire oltre la scadenza del titolo di soggiorno, salvo eventuali rinnovi o proroghe del medesimo.
Il collegamento tra beneficio e titolo di soggiorno produce effetti anche sul piano amministrativo e gestionale. Le strutture territoriali dell’INPS sono chiamate a verificare costantemente la permanenza della validità del permesso, elemento che diventa condizione essenziale per la prosecuzione dell’erogazione.
Sotto il profilo sistematico, il meccanismo conferma che l’accesso all’ADI in questi casi non costituisce una misura autonoma rispetto al percorso di protezione previsto dall’ordinamento in materia di immigrazione, ma rappresenta uno strumento complementare finalizzato a sostenere il processo di uscita dalla condizione di vulnerabilità.
Deroghe ai requisiti ordinari dell’Assegno di Inclusione
La parte più significativa della Circolare riguarda il regime derogatorio applicabile ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. L’INPS chiarisce infatti che, per tali soggetti, non trovano applicazione alcuni dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso all’Assegno di Inclusione.
La disciplina generale dell’ADI prevede, come noto, requisiti relativi a cittadinanza, residenza, soggiorno e situazione economica del nucleo familiare. Nel caso dei soggetti tutelati dagli articoli 18 , 18-bis e 18-ter del Testo unico immigrazione, la Circolare evidenzia che l’accesso alla misura deve essere valutato alla luce della specifica finalità protettiva perseguita dal legislatore.
La deroga assume particolare rilievo con riferimento ai requisiti di residenza continuativa e di durata del soggiorno sul territorio nazionale. Tali condizioni, normalmente richieste per la generalità dei beneficiari, potrebbero risultare incompatibili con le vicende personali dei soggetti coinvolti in percorsi di protezione legati a violenza, tratta o sfruttamento.
L’orientamento espresso dall’INPS si colloca nel solco di una interpretazione che privilegia la funzione sociale e assistenziale della misura. L’obiettivo non è quello di assimilare integralmente tali beneficiari alla generalità dei richiedenti, ma di riconoscere la specificità delle situazioni tutelate.
La Circolare , inoltre, conferma la necessità di coordinare l’azione amministrativa con il sistema dei servizi sociali e delle strutture che seguono i percorsi di protezione delle vittime. In questo senso, l’accesso all’ADI viene inserito all’interno di un modello integrato di presa in carico.
Presentazione della domanda e ruolo delle strutture territoriali
Sul piano operativo, la Circolare dedica particolare attenzione alle modalità di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione. Le indicazioni fornite dall’INPS mirano a garantire uniformità di comportamento da parte delle strutture territoriali e a prevenire criticità interpretative.
La domanda deve essere presentata secondo le modalità ordinarie previste per l’ADI, ma con specifiche peculiarità derivanti dalla condizione dei beneficiari interessati. Centrale risulta la documentazione relativa al permesso di soggiorno per “casi speciali”, che costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione del regime derogatorio.
Le sedi INPS sono chiamate a verificare la validità del titolo e la riconducibilità dello stesso alle fattispecie individuate dalla circolare. In tale contesto assume rilievo il coordinamento con le autorità competenti al rilascio dei permessi di soggiorno e con gli organismi coinvolti nei percorsi di protezione.
L’Istituto richiama inoltre la necessità di garantire particolare attenzione alla riservatezza e alla tutela dei dati personali dei beneficiari. Il riferimento appare coerente con la delicatezza delle situazioni coinvolte, spesso caratterizzate da condizioni di rischio personale e da procedimenti penali in corso.
La gestione delle domande richiede dunque non solo competenze amministrative, ma anche una adeguata sensibilità rispetto alle condizioni di vulnerabilità dei soggetti interessati.
Fruizione della misura e percorsi di inclusione
La Circolare affronta anche il tema della fruizione dell’Assegno di Inclusione da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. Pur richiamando le regole generali previste per la misura, il documento evidenzia la necessità di adattare il sistema alle peculiarità dei percorsi di protezione.
L’ADI, nella struttura delineata dal D.L. n. 48/2023, non rappresenta soltanto un sostegno economico, ma si inserisce all’interno di un sistema di attivazione sociale e lavorativa. Nel caso dei beneficiari oggetto della Circolare , tuttavia, i percorsi di inclusione devono necessariamente coordinarsi con le esigenze di sicurezza e tutela personale.
Molti dei soggetti interessati, infatti, sono inseriti in programmi di assistenza gestiti dai servizi sociali, da enti territoriali o da strutture specializzate nel supporto alle vittime di violenza e tratta. La partecipazione ai percorsi di inclusione deve quindi essere valutata tenendo conto delle specifiche condizioni individuali.
La Circolare non introduce una disciplina autonoma dei percorsi di attivazione, ma richiama implicitamente la necessità di una gestione integrata tra INPS, servizi sociali e organismi coinvolti nella protezione delle vittime. Sotto il profilo applicativo, ciò implica che la valutazione degli obblighi connessi alla fruizione dell’ADI non possa essere effettuata in modo standardizzato, ma debba tenere conto del contesto di vulnerabilità in cui si collocano i beneficiari.
Sistema dei controlli
Un ulteriore profilo affrontato dalla Circolare riguarda il sistema dei controlli. L’INPS richiama espressamente la necessità di verificare la permanenza dei requisiti e la correttezza delle informazioni fornite in sede di domanda.
Nel caso dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, il controllo assume caratteristiche peculiari. Centrale risulta infatti la verifica della validità del titolo di soggiorno e della permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Le strutture dell’Istituto sono chiamate a svolgere attività di monitoraggio che coinvolgono sia gli aspetti amministrativi sia quelli documentali. La cessazione della validità del permesso di soggiorno, in assenza di rinnovo o proroga, determina infatti effetti diretti sulla prosecuzione del beneficio.
La Circolare si inserisce nel più ampio sistema di controlli previsto per l’Assegno di Inclusione, che coinvolge anche altri enti e amministrazioni pubbliche. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire corretto utilizzo delle risorse pubbliche e coerenza tra misura assistenziale e finalità di protezione.
Occorre tuttavia considerare che l’attività di controllo deve conciliarsi con l’esigenza di tutela dei soggetti coinvolti. Le informazioni relative ai percorsi di protezione e alle vicende personali dei beneficiari presentano infatti un elevato livello di sensibilità.
Regime sanzionatorio
La Circolare affronta anche il tema delle sanzioni applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, omissioni o perdita dei requisiti previsti per l’accesso all’ADI.
L’INPS richiama il quadro generale previsto dalla normativa sull’Assegno di Inclusione, evidenziando che anche per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” trovano applicazione le disposizioni in materia di decadenza, revoca e recupero delle somme indebitamente percepite.
La specificità delle situazioni considerate impone però una particolare attenzione nella fase istruttoria e nella valutazione delle eventuali irregolarità. Le condizioni di vulnerabilità, la presenza di percorsi di protezione e la possibile difficoltà nella produzione documentale richiedono infatti una gestione amministrativa particolarmente accurata.
La Circolare non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma conferma l’applicazione delle regole generali previste per la misura. Ne consegue che eventuali omissioni o false dichiarazioni possono comportare sia la perdita del beneficio sia il recupero degli importi percepiti.
L’attività di verifica assume dunque una funzione essenziale non solo ai fini della regolarità amministrativa, ma anche per garantire corretto bilanciamento tra tutela dei soggetti vulnerabili e necessità di presidio della spesa pubblica.
Ruolo dei servizi sociali e delle reti territoriali
Pur essendo formalmente una Circolare amministrativa rivolta alle strutture dell’INPS, il documento evidenzia indirettamente il ruolo centrale svolto dai servizi sociali territoriali e dalle reti di protezione. Le situazioni che danno luogo al rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” emergono infatti frequentemente nel corso di interventi assistenziali, percorsi di supporto o attività di presa in carico da parte di centri antiviolenza, enti locali e organismi specializzati.
L’Assegno di Inclusione viene così a inserirsi in un sistema multilivello di protezione nel quale il sostegno economico rappresenta soltanto uno degli strumenti disponibili. Il coordinamento tra INPS, servizi sociali, questure e strutture di accoglienza diventa quindi essenziale sia nella fase di accesso alla misura sia durante l’intero percorso di fruizione.
La Circolare conferma implicitamente che l’efficacia della tutela non dipende esclusivamente dall’erogazione economica, ma dalla capacità delle istituzioni coinvolte di operare in modo integrato. In tale prospettiva, assume rilievo anche il tema della continuità assistenziale. Molti beneficiari, infatti, attraversano percorsi complessi caratterizzati da trasferimenti territoriali, inserimenti in strutture protette o cambiamenti delle condizioni personali.
La gestione amministrativa dell’ADI deve quindi mantenere un adeguato livello di flessibilità, evitando che rigidità procedurali compromettano l’effettività della protezione.
Tutela delle vittime tra inclusione sociale e protezione amministrativa
L’impianto della Circolare evidenzia un elemento di fondo particolarmente significativo: il riconoscimento della stretta connessione tra protezione personale e inclusione sociale.
Le vittime di tratta, sfruttamento o violenza domestica presentano infatti condizioni che rendono essenziale l’accesso a strumenti di sostegno economico in grado di favorire percorsi di autonomia.
L’Assegno di Inclusione, in questo contesto, assume una funzione che va oltre il semplice trasferimento monetario. La misura contribuisce infatti a creare le condizioni minime per consentire alle persone coinvolte di sottrarsi a situazioni di dipendenza economica e vulnerabilità.
La Circolare recepisce questa impostazione attraverso una lettura della normativa orientata alla tutela effettiva dei beneficiari. L’esclusione di alcuni requisiti ordinari non rappresenta il riconoscimento della necessità di adattare gli strumenti assistenziali alle peculiarità delle situazioni considerate. Sotto questo profilo, il documento si colloca in linea con l’evoluzione del sistema di protezione sociale, sempre più orientato verso modelli di presa in carico personalizzata e integrata.
Criticità applicative possibili
Nonostante il quadro chiarificatore fornito dallaCircolare , non mancano possibili criticità applicative.
Una prima questione riguarda il coordinamento tra la durata del permesso di soggiorno e quella dell’Assegno di Inclusione. In presenza di rinnovi tardivi o procedimenti amministrativi ancora in corso, potrebbero infatti verificarsi interruzioni nella continuità del beneficio.
Ulteriori complessità possono derivare dalla necessità di coordinare le informazioni tra diverse amministrazioni coinvolte: questure, servizi sociali, autorità giudiziarie e strutture INPS.
Anche il tema della riservatezza presenta profili delicati. Le informazioni relative ai percorsi di protezione delle vittime richiedono infatti modalità di gestione particolarmente rigorose.
Dal punto di vista operativo, sarà determinante la capacità delle sedi territoriali di applicare in modo uniforme le indicazioni contenute nella Circolare .
Il rischio, in assenza di adeguata formazione e coordinamento, è quello di interpretazioni disomogenee che potrebbero incidere sull’effettività dell’accesso alla misura.
La Circolare costituisce dunque un importante punto di riferimento, ma la concreta efficacia delle disposizioni dipenderà anche dalla qualità dell’attuazione amministrativa.
Il significato sistemico della Circolare n. 58/2026
La Circolare n. 58 del 20 maggio 2026 assume un rilievo che va oltre il semplice chiarimento amministrativo.
Il documento rappresenta un tassello significativo nel processo di adattamento del sistema di welfare alle esigenze di protezione delle persone più vulnerabili. L’ADI viene interpretato non solo come misura generalista di contrasto alla povertà, ma anche come strumento capace di integrarsi con specifici percorsi di tutela sociale. La scelta di riconoscere modalità di accesso dedicate ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” evidenzia la volontà di evitare che rigidità procedurali compromettano l’effettività delle protezioni previste dall’ordinamento.
La Circolare conferma inoltre il progressivo rafforzamento del raccordo tra politiche migratorie, strumenti di inclusione sociale e sistemi di protezione delle vittime.
In questo quadro, il ruolo dell’INPS non si limita alla mera erogazione della prestazione economica, ma si inserisce in un più ampio sistema di tutela istituzionale. L’efficacia della disciplina dipenderà ora dalla capacità delle amministrazioni coinvolte di garantire applicazione uniforme delle regole, tempestività nella gestione delle pratiche e adeguato coordinamento con le reti territoriali di assistenza.
Riferimenti normativi:
- D. L. 4 maggio 2023 n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 artt. 18, 18-bis e 18-ter
- INPS, Circolare 20 maggio 2026, n. 58
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