1° Documento Riservato: Tutto Quesiti: Come autovalutare il rischio Antiriciclaggio nello Studio professionale: adempimenti, metodologia e scadenze

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Le risposte alle domande dei professionisti

DI CARLA DE LUCA | 27 MAGGIO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione del Webinar “Come fare” dal titolo“Come autovalutare il rischio Antiriciclaggio nello Studio professionale: adempimenti, metodologia e scadenze”.
Entro il 27 maggio 2026 tutti gli studi professionali sono tenuti a completare il processo di autovalutazione del rischio antiriciclaggio, come previsto dalla normativa vigente. L’obiettivo dell’incontro è fornire un quadro operativo chiaro e aggiornato sull’obbligo, illustrando passi concreti per individuare, analizzare e documentare i rischi connessi alle attività svolte. Sono approfonditi i riferimenti normativi, la struttura del documento di autovalutazione, le metodologie di scoring e le best practice per la conservazione della documentazione e la revisione periodica. Il Corso è pensato per supportare i professionisti nella corretta impostazione del processo, anche attraverso esempi pratici e modelli adattabili alle diverse dimensioni di studio. 

Quesito n. 1 – L’autovalutazione del rischio è obbligatorio anche per lo studio con il solo titolare

Domanda

Ma l’autovalutazione del rischio dello studio è obbligatoria anche quando non ci sono dipendenti e vi è solo il titolare dello studio che opera?

Risposta

Sì, in ambito antiriciclaggio l’autovalutazione del rischio dello studio va considerata obbligatoria anche nel caso in cui non vi siano dipendenti e operi soltanto il titolare, purché si tratti di soggetto tenuto agli obblighi antiriciclaggio.

L’autovalutazione del rischio riguarda lo studio nel suo complesso e non i singoli clienti; la scheda di autovalutazione “deve essere compilata … dal titolare dello studio” e valuta il rischio residuo dello studio, quindi l’adempimento fa capo direttamente al professionista, non presuppone necessariamente la presenza di personale dipendente; per i neoiscritti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio attività, confermando che l’obbligo sussiste in capo al professionista in quanto tale.

Inoltre, ai fini della valutazione, occorre tenere conto anche delle dimensioni della struttura, specificando espressamente il caso dello “studio professionale mono professionista”; questo conferma che il modello di autovalutazione è pensato anche per studi composti dal solo titolare.

Quesito n. 2 – Antiriciclaggio: tabelle riepilogative con indicazione rischi

Domanda

Esistono delle tabelle riepilogative che mi indichino l’indicatore del rischio dell’area geografica, del tipo di prestazione, del tipo di cliente (professionista, ditta individuale, s.r.l., etc.) Nel caso dove posso trovarle?

Risposta

Sì, esistono delle tabelle e schede riepilogative utilizzabili per attribuire il livello di rischio con riferimento a:

  • area geografica;
  • tipo di prestazione;
  • tipo/natura del cliente;
  • attività svolta dal cliente;
  • modalità e caratteristiche della prestazione.

Per la valutazione del rischio specifico, devono essere utilizzate:

  • la Tabella A, relativa agli aspetti connessi al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento al conferimento dell’incarico, area geografica di residenza del cliente;
  • la Tabella B, relativa agli aspetti connessi alla prestazione professionale: tipologia, modalità di svolgimento, ammontare dell’operazione, frequenza/volume/durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione.

Quindi, alla Sua domanda, la risposta è sì: esistono schemi riepilogativi che consentono di valorizzare proprio i parametri che ha indicato, anche se non sempre nella forma di una “tabella unica” con esempi del tipo “Milano = 3” o “s.r.l. = 2”.

Più correttamente, la documentazione parla di schede di autovalutazione e di valutazione del rischio da compilare attribuendo un punteggio da 1 a 4 ai singoli indicatori.

Quanto al punto “dove posso trovarle”, nella documentazione è riportato espressamente che, per compilare correttamente i modelli AV.0 e AV.1, si possono utilizzare le schede di autovalutazione del rischio e di valutazione del rischio in formato Excel, con collegamenti testuali cliccabili, presenti sul sito del CNDCEC all’indirizzo: commercialisti.it/documenti-studio/22123/

Inoltre, il modello AV.0 riguarda l’autovalutazione del rischio dello studio, con fattori quali tipologia clientela, area geografica di operatività, canali distributivi e servizi offerti; il modello AV.1 riguarda invece la valutazione del rischio del cliente e della prestazione professionale, distinguendo tra rischio inerente, rischio specifico e rischio effettivo.

Per la sola zona geografica, la documentazione precisa anche che essa si ricava dall’Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicata dal Comitato di sicurezza finanziaria del MEF.

In concreto, se lei cerca

  • un riferimento per il tipo di cliente lo trova nella Tabella A, voce natura giuridica del cliente; in un esempio operativo sono richiamati valori orientativi del tipo: persona fisica semplice, s.r.l. standard, struttura societaria complessa, trust/fiduciaria;
  • un riferimento per il tipo di prestazione: lo trova nella classificazione della prestazione professionale secondo le Tabelle della Regola tecnica n. 2 e, per il rischio specifico, nella Tabella B;
  • un riferimento per l’area geografica: lo trova sia nella Tabella A / Tabella B, sia nei documenti territoriali richiamati dall’Analisi nazionale del rischio e dalle liste dei Paesi ad alto rischio.

Quesito n. 3 – Rischio relativo alle aree geografiche

Domanda

Quali elementi / fonti si debbano utilizzare per valutare un’area geografica a basso rischio o alto rischio?

Risposta

Per qualificare un’area come a basso rischio o ad alto rischio conviene utilizzare congiuntamente:

  • Analisi nazionale del rischio del Comitato di Sicurezza finanziaria/MEF;
  • liste GAFI-FATF;
  • indicazioni UIF;
  • segnalazioni MEF;
  • liste UE dei Paesi ad alto rischio;
  • verifica della residenza del cliente, della controparte, della destinazione dell’operazione e della frequenza dell’operatività in tali aree.

Quesito n. 4 – Adeguata verifica e prestazioni specifiche

Domanda

Se un ragioniere si occupa quasi esclusivamente di pratiche di rottamazione o rateazione Agenzia Riscossioni deve implementare le procedure di adeguata verifica?

Risposta

Se l’attività è solo mera compilazione/invio di dichiarativi fiscali o pratiche puramente esecutive, opera l’esonero; se invece il ragioniere assiste il cliente nella gestione della rottamazione o della rateazione AdER come vera prestazione professionale, la risposta da dare è sì, deve implementare l’adeguata verifica.

L’eventuale esclusione andrebbe ammessa solo se la prestazione fosse concretamente riconducibile a una mera funzione operativa di trasmissione, senza attività valutativa o consulenziale, ipotesi che nei casi di rottamazione/rateazione è in genere meno frequente rispetto ai semplici dichiarativi.

Quesito n. 5 – Obbligo di redazione entro 27 maggio 2026

Domanda

L’autovalutazione del rischio dello studio va aggiornata comunque entro il 27 maggio 2026, anche se per scadenza triennale tale documento era stato già aggiornato ad ottobre 2025?

Risposta

Sì, va comunque aggiornata entro il 27 maggio 2026, anche se la precedente autovalutazione era già stata aggiornata a ottobre 2025.

Il motivo è che la disciplina richiamata nella documentazione segnala un cambio di logica rispetto al passato: non vale più soltanto la vecchia cadenza triennale, ma l’autovalutazione deve essere aggiornata:

  • ogni volta che intervengono mutamenti rilevanti nei parametri considerati;
  • e comunque entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi.

Poiché tale aggiornamento risulta pubblicato il 27 maggio 2025, ne consegue la necessità di aggiornare il documento entro il 27 maggio 2026.

Quesito n. 6 – Scadenza autovalutazione del rischio ed eventuale sanzione

Domanda

Se non eseguita in scadenza triennale e ci si adegua entro 27 maggio p.v. cosa si rischia?

Risposta

Se non è stata eseguita alla precedente scadenza triennale, ma Lei si adegua entro il 27 maggio p.v.:

  1. Non risulta una sanzione diretta e autonoma per la sola assenza dell’autovalutazione.
    • È riportato espressamente che la mancata esibizione del documento di autovalutazione o la sua omessa adozione non è direttamente sanzionabile.
    • Lo stesso principio è ribadito anche nella documentazione sulle Regole tecniche: l’assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta.
  2. Tuttavia, il ritardo/incertezza documentale può pesare in caso di controllo:
    • La documentazione precisa però che l’assenza o l’inadeguatezza dell’autovalutazione rileva ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni connesse ad altri inadempimenti antiriciclaggio.
    • In altri termini, non si tratta di un adempimento “irrilevante”: è un presidio organizzativo la cui mancanza può aggravare la posizione del professionista in sede ispettiva o procedimentale.
  3. Se Lei si adegua entro il 27 maggio 2026, riduce sensibilmente il profilo di esposizione:
    • La documentazione evidenzia che il nuovo termine del 27 maggio 2026 è quello entro il quale ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio dello studio.
    • Quindi, se il documento non era stato aggiornato secondo la vecchia logica triennale ma viene predisposto/aggiornato entro il nuovo termine, Lei si pone in linea con la disciplina attualmente richiamata dal CNDCEC.
  4. Il rischio pratico, quindi, è soprattutto “storico-probatorio”:
    • Se dovesse intervenire un controllo riferito a un periodo nel quale l’autovalutazione risultava non aggiornata, il rilievo potrebbe essere quello di una compliance organizzativa non pienamente presidiata in quel lasso temporale. Tuttavia, dalla documentazione disponibile, non emerge una sanzione autonoma specifica per il solo mancato rispetto della vecchia scadenza triennale, mentre emerge chiaramente che la presenza dell’autovalutazione è un elemento che incide positivamente sulla valutazione complessiva del comportamento del soggetto obbligato.

Quesito n. 7 – Documentazione predisposta dal CNDCEC

Domanda

Si chiede di indicare la modulistica CNDCEC.

Risposta

La modulistica richiamata nella documentazione è inserita nel Formulario MySolution Antiriciclaggio, nella sezione Adempimenti (Modulistica CNDCEC dal 26 marzo 2026) e nel rimando contenuto nel Software MySolution “Valutazione della clientela ai fini antiriciclaggio”.

Quesito n. 8 – Obbligo autovalutazione discende dalla normativa generale

Domanda

L’obbligo di autovalutazione del rischio, e quindi anche la scadenza del 27 maggio 2026, è previsto anche per i consulenti del lavoro?

Risposta

L’obbligo di autovalutazione del rischio come presidio antiriciclaggio discende dalla normativa generale cui sono soggetti ai consulenti del lavoro.

Quesito n. 9 – Certificazione della predisposizione

Domanda

Come va certificata la predisposizione entro il 27 maggio?

Risposta

Non va “certificata” verso l’esterno in un portale o con un deposito dedicato, per quanto emerge dai documenti; va documentata, datata, firmata e conservata entro il 27 maggio, così da poterne dimostrare l’esistenza e la tempestiva predisposizione.

Quesito n. 10 – Data documento autovalutazione rischio

Domanda

Il documento di autovalutazione deve avere la data certa?

Risposta

Non risulta un obbligo espresso di “data certa” per il documento di autovalutazione del rischio.

Quello che emerge con chiarezza è che il documento: deve essere predisposto e documentato, deve essere sottoscritto dal professionista oppure, in caso di autovalutazione centralizzata, dal legale rappresentante dello studio/STP. Deve essere messo a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione; va conservato in modo da poter essere esibito in sede di verifica, con adeguata tracciabilità del percorso valutativo.

Quindi, no, non risulta espressamente richiesto che il documento di autovalutazione abbia data certa.

Tuttavia, sul piano pratico-probatorio, la documentazione fa capire che l’autovalutazione ha una funzione importante in sede di controllo, perché la sua omissione o inadeguatezza può aggravare la posizione del professionista in caso di contestazioni AML. Per questo motivo, attribuire data certa è fortemente opportuno, anche se non risulta imposto in modo espresso.

Quesito n. 11 – Inadempienza: è possibile predisporre una nuova documentazione

Domanda

Non ho mai adempiuto all’obbligo, posso predisporre la nuova documentazione o devo ricostruire l’archivio dal passato? Se si quanti anni?

Risposta

Sì, può e deve predisporre la nuova documentazione ora; non è sufficiente fermarsi al presente se non ha mai adempiuto; deve ricostruire:
• autovalutazione dello studio dal 1° gennaio 2020;
• fascicoli clienti dall’inizio del rapporto, o almeno dal 29 dicembre 2007 se il rapporto è precedente.

Quesito n. 12 – Autovalutazione anche per la società di servizi

Domanda

Per una società di servizi (s.a.s.): valgono gli stessi adempimenti?

Risposta

Sì, valgono gli adempimenti antiriciclaggio, ma non automaticamente “gli stessi” in modo indistinto tra Lei e la s.a.s.; occorre distinguere gli obblighi della società di servizi da quelli del professionista che presta l’attività.

In particolare:

  • se la s.a.s. è il soggetto che organizza e/o fattura, essa va considerata come soggetto distinto sul piano degli adempimenti organizzativi;
  • se Lei è il professionista che segue concretamente il cliente, l’adeguata verifica e la valutazione del rischio cliente/prestazione restano comunque in capo a Lei
  • l’autovalutazione del rischio può essere riferita alla struttura, ma non sostituisce la responsabilità individuale del professionista sulle prestazioni seguite.

Cosa conviene verificare subito nel Suo caso:

  • Per capire esattamente come impostare gli adempimenti nella s.a.s., servono 3  elementi pratici:
    • chi firma il mandato con il cliente;
    • chi emette la fattura al cliente;
    • chi svolge in concreto la prestazione professionale.
  • Sono questi gli elementi che consentono di capire se:
    • la s.a.s. è solo supporto organizzativo,
    • oppure è un soggetto distinto che deve avere una propria documentazione AML,

fermo restando che il professionista non viene “coperto” automaticamente dalla società per la parte di adeguata verifica relativa agli incarichi che segue personalmente.

Quesito n. 13 – Adempimenti antiriciclaggio in capo alle società

Domanda

In un centro elaborazione dati creato sotto forma di s.r.l. la responsabilità degli adempimenti antiriciclaggio spetta all’amministratore unico? O al soggetto (professionista) che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione?

Risposta

Se il CED è una s.r.l., gli adempimenti della società fanno capo alla società stessa;

  • sul piano pratico-formale, il soggetto che li assume e li sottoscrive per la società è normalmente il legale rappresentante, quindi, nel suo caso, l’amministratore unico;
  • il professionista socio di maggioranza, invece, è responsabile non perché socio di maggioranza, ma se:
    • è anche amministratore/legale rappresentante della s.r.l.; oppure
    • svolge in proprio prestazioni professionali soggette agli obblighi AML.

Quindi la responsabilità degli adempimenti del CED s.r.l. spetta alla società, rappresentata dal suo legale rappresentante/amministratore unico; il professionista socio di maggioranza non ne è responsabile per il solo fatto di detenere la maggioranza delle quote, ma resta comunque obbligato per i propri adempimenti professionali e, se coincide con l’amministratore unico, le due posizioni si sommano.

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