RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 29 MAGGIO 2026
AGEVOLAZIONI
Agricoltura
Fondi rustici acquistati da coltivatori diretti – Cass., Sez. trib., Ord. 20 maggio 2026, n. 15246
Si discute se la comunione legale di beni renda il coniuge comproprietario al 50% del terreno acquistato dal coltivatore diretto, con conseguente non spettanza dei benefici fiscali in ragione del 50% del totale.
In tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l’acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione a entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all’esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l’art. 178 c.c., rientrando il bene nella comunione legale solo come comunione de residuo al momento dello scioglimento del regime e restando fino ad allora intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime di comunione legale.
L’art. 178 c.c. disciplina la condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale de residuo, ossia ristretta ai soli beni sussistenti allo scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo ex art. 179, secondo comma, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppure temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all’atto di acquisto (Cass. n. 19204 del 2015).
I beni di cui all’art. 178 c.c. devono qualificarsi in base all’oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all’attività imprenditoriale di un coniuge (non di entrambi), e ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra quindi nella comunione legale in modo differito, avendo il legislatore, con tale norma privilegiato l’esercizio dell’impresa e gli interessi dei creditori a essa collegati (Cass. n. 18456 del 2005).
CONDONI
Definizione automatica per gli anni pregressi
Applicabilità alle imposte indirette – Cass., Sez. trib., Ord. 19 maggio 2026, n. 15068
La questione riguarda l’inclusione o meno di imposta di successione e INVIM e, in generale, delle imposte indirette, nel beneficio fiscale riservato ai residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, dove è stabilito il termine di decadenza di 2 anni per presentare istanza di rimborso, a decorrere dal 1° marzo 2008.
Tutte le imposte, dirette e indirette, esclusa l’IVA, dovute per il triennio 1990-1992, comprese l’imposta di successione, l’INVIM e le imposte ipotecaria e catastale, correlate ad atti e trasferimenti la cui causa si è verificata in tale periodo, rientrano nell’ambito oggettivo di operatività dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002.
Il beneficio non è confinato alle sole imposte dirette, ma riguarda, in linea di principio, tutti i tributi dovuti per gli anni 1990-1992, con riferimento, quindi, tanto alle imposte sui redditi, quanto ad altri tributi, per i quali il relativo presupposto impositivo si collochi nel triennio agevolato (ord. 20 aprile 2021, n. 10316).
Sia il comma 17 dell’art. 9 cit., sia l’art. 1, comma 665, cit. che lo richiama, si riferiscono letteralmente, in relazione all’estensione oggettiva del beneficio, rispettivamente, ai tributi e alle imposte, senza limitazioni.
La stessa logica si impone per l’INVIM sostitutiva e per le imposte ipotecarie e catastali connesse agli atti di trasferimento o alle formalità conseguenti all’apertura della successione: trattandosi di tributi strettamente accessori o comunque funzionalmente collegati all’operazione principale, essi non possono che seguire la sorte di quest’ultima, onde il diritto al rimborso del 90% si estende anche a tali voci, ove il presupposto impositivo (successione o trasferimento immobiliare) sia riconducibile al triennio 1990-1992 e siano integrati gli ulteriori requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.
Il contribuente ha, pertanto, diritto al rimborso del 90% di quanto versato in eccedenza rispetto al limite del 10%, fermo restando che concorrano le altre condizioni di legge (tempestività della domanda e non inerenza dell’imposta di cui si chiede il rimborso all’attività d’impresa).
IMPOSTE DIRETTE
Deduzioni
Recupero costi in base alla competenza temporale – Cass., Sez. trib., Sent. 13 marzo 2026, n. 5753
In seguito a diniego di compensazione conseguente a disconoscimento di costi non correttamente imputati, in violazione delle norme sulla competenza, una società eccepisce diritto al rimborso della maggiore imposta pagata, adducendo un errore di fatto o di diritto commesso nella redazione della dichiarazione.
In tema di reddito d’impresa, il recupero dei costi in base al criterio di competenza temporale non determina una duplicazione d’imposta, in quanto la dichiarazione del costo in una determinata annualità consente l’accertamento in base al corretto impiego di tale criterio, non potendo il contribuente scegliere il periodo in cui registrare le passività secondo la propria convenienza, così da alterare i risultati economici dell’esercizio, mentre, in caso di effettivo pagamento per due volte della stessa imposta, dispone dei rimedi ordinamentali della dichiarazione integrativa e del rimborso (Cass., Sez. 5, 15 luglio 2020, n. 15019).
Il contribuente non può scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pure in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, dato che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in generale dall’art. 109 del TUIR, sono vincolanti sia per il contribuente, che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano giudizi sull’esistenza o meno di danno erariale, così che è irrilevante l’insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass., Sez. 5, 19 maggio 2022, n. 16093).
L’inerzia del contribuente nel ricorrere ai rimedi della dichiarazione integrativa e del rimborso non può rilevare al fine di un’eventuale deroga al principio né la scelta di dedurre un componente negativo del reddito in uno specifico esercizio può ricondursi all’ambito dell’errore piuttosto che a quello della volontà.
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Opposizione a decreto di liquidazione di compensi a difensore d’ufficio – Cass., Sez. trib., Ord. 18 maggio 2026, n. 14883
Si chiede se l’ordinanza resa sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore nominato d’ufficio all’imputato in procedimento penale debba scontare l’imposta di registro.
In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 (cd. T.U. delle spese di giustizia), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio a indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell’art. 32 disp. att. c.p.p., stante la ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale.
Ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’Erario senza dimostrare di avere effettuato un tentativo di recupero (emissione di decreto ingiuntivo, intimazione di atto di precetto e verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non deve provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale alla difesa d’ufficio (Cass., Sez. II, 29 aprile 2020, n. 8359; Cass., Sez. II, 7 dicembre 2025, n. 31899).
Dato che l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 presenta, anche se riferita a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente a oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; pertanto, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8516).
IVA
Liquidazione di gruppo
Requisito del controllo indiretto – Cass., Sez. trib., Sent. 25 maggio 2026, n. 16020
L’Agenzia eccepisce insussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IVA di gruppo in relazione al controllo indiretto esercitato da una società sull’altra.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, l’ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50%, in via sia diretta, che indiretta, così come previsto dall’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979. Ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata può essere conseguito, da parte dell’ente o della società controllante, anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.
La nozione UE di controllo a fini IVA si riferisce in generale a vincoli finanziari, economici e organizzativi, senza vincoli quantitativi di partecipazione al capitale della società controllata; pertanto, il limite quantitativo indicato dalla disciplina italiana per applicare la liquidazione dell’IVA di gruppo trova giustificazione solo in quanto idoneo a evitare comportamenti fraudolenti. Il controllo rilevante ex art. 73, terzo comma, del decreto IVA, può essere anche indiretto, cioè attuato attraverso una sorta di controllo a catena. La circostanza che ai fini del controllo indiretto possa essere sufficiente il possesso delle quote o azioni superiori al 50% anche da parte complessivamente di più società a loro volta controllate dall’ente o società controllante si ricava anche in ragione della complessiva ratio della disposizione: la capogruppo esercita, tramite le società controllate, il possesso di una quota complessiva superiore al 50%, che le attribuisce pieno potere decisionale sulla società controllata, alla stessa stregua di quanto avviene in caso di controllo diretto; il concetto di controllo va inteso, secondo il diritto UE, in senso ampio e una sua restrizione può giustificarsi solo per evitare comportamenti fraudolenti; sotto questo profilo, un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione regolamentare non trova giustificazione nell’esigenza di combattere le frodi.
Soggetti passivi
Esterovestizione – Cass., Sez. trib., Sent. 30 marzo 2026, n. 7694
Le questioni concernono la contestata esterovestizione di una società e l’applicazione dell’esenzione IVA. La società avrebbe sede solo formale all’estero, ma la sua attività si svolgerebbe interamente in Italia.
Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. 19 gennaio 2023, n. 1544; Cass. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass. 21 giugno 2019, n. 16697; Cass. 21 dicembre 2018, n. 33234; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2869).
Quel che deve essere accertato è l’apparente localizzazione all’estero di un soggetto. Pertanto, non rileva accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, quanto se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 2869 del 2013, cit.). È necessario accertare che si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. n. 33234 del 2018, cit.).
La nozione di sede dell’amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass. n. 33234 del 2018, cit.; Cass. 12 marzo 2009, n. 6021; Cass. 13 aprile 2004, n. 7037).
PROCESSO TRIBUTARIO
Conciliazione giudiziale
Effetti della conciliazione sul credito contributivo – Cass., Sez. lav., Ord. 6 maggio 2026, n. 13043
Si discute se l’INPS, a seguito di conciliazione tributaria, abbia o meno titolo per pretendere il pagamento di contributi previdenziali fondato sull’accertamento dell’Agenzia entrate ormai caducato, senza riproporre i motivi di merito dell’opposizione e senza chiedere di rideterminarne l’importo.
La conciliazione giudiziale regolata dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull’importo dei contributi a percentuale, che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggiore reddito accertato dall’Agenzia delle entrate.
La pretesa dell’INPS, concernente contributi a percentuale, origina da un accertamento dell’Agenzia delle entrate e si inquadra in un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia costituiscono atti di esercizio del rapporto previdenziale (Cass., Sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541, p. 19).
Il giudice non può non ponderare anche la conciliazione giudiziale, valutando se e in quale misura essa si riverberi sulla sussistenza di un credito contributivo che all’accertamento fiscale si correla.
La conciliazione giudiziale si configura come un accordo tra le parti, sottoposto al controllo di legalità meramente estrinseco del giudice tributario, senza alcuna valutazione della congruità dell’importo consensualmente determinato (Cass., Sez. trib., 8 maggio 2019, n. 12110). Essa ha efficacia novativa del titolo di imposizione (Cass., Sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4807) e comporta l’estinzione dell’originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sostituzione con quella concordata (Cass., Sez. trib., 9 giugno 2020, n. 10981), per un effetto di una transazione oggettiva novativa, intesa a dirimere ogni aspetto del rapporto controverso e provvista di carattere definitivo (Cass., Sez. trib., 4 aprile 2023, n. 9322).
Giudizio di rinvio
La correzione di errore materiale rimette in termini – Cass., Sez. trib., Ord. 19 maggio 2026, n. 14941
Si ritiene che il dies a quo per la riassunzione avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale e non della sentenza di cassazione.
In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l’errore materiale consistente nello scambio dell’indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi ed è, quindi, idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza della reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell’impugnazione, con conseguente differimento del decorso del relativo termine alla data della correzione.
Se la sentenza d’appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla notifica della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine generale ex art. 327 c.p.c.; se la sentenza contiene un mero errore materiale, il termine ex art. 327 c.p.c. decorre dall’annotazione in calce dell’ordinanza di correzione, purché si tratti di errore non chiaramente percepibile e idoneo a ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice d’appello (Cass. 6 agosto 2019, n. 20996). Alle parti del giudizio di legittimità spetta la legittimazione alla riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio e, se la pronuncia rescindente contiene un errore materiale consistente nell’omessa menzione di una delle parti, il termine perentorio per riassumere ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dall’annotazione in calce al provvedimento dell’ordinanza di correzione (non dalla pubblicazione della decisione), a condizione che l’omissione sia idonea a ingenerare un dubbio ragionevole – e non “ictu oculi” infondato o pretestuoso – sull’individuazione delle parti del giudizio rescindente (Cass. 7 novembre 2024, n. 28755).
Parti
Legittimazione attiva delle Direzioni territoriali dell’Agenzia delle entrate – Cass., Sez. trib., Ord. 23 maggio 2026, n. 15907
Si valuta l’ammissibilità di un ricorso proposto da una Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4862; Cass., Sez. 6, 21 gennaio 2015, n. 1113), deve riconoscersi la legittimazione attiva alla Direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate – per il ricorso per cassazione, purché patrocinata dall’Avvocatura dello Stato – essendo l’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, sempre e comunque riferibile non al singolo Ufficio periferico, ma all’Agenzia delle entrate centrale.
La Direzione provinciale è parte del giudizio di merito e, in quanto tale, può proporre il ricorso per cassazione. Gli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente e alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., configurandosi detti uffici quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con le conseguenze dell’imputabilità all’organo rappresentato dell’attività da loro svolta e della sussistenza della legittimazione passiva e attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario (Cass., Sez. 3, 9 aprile 2009, n. 8703; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16830).
Inoltre, al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, è valida la notifica della sentenza di merito sia alla sede centrale, sia agli uffici periferici (Cass., Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116).
Trattazione della controversia
Merito trattato in udienza cautelare senza avviso – Cass., Sez. trib., Ord. 18 maggio 2026, n. 14884
Si chiede se il giudizio d’appello sia definibile nel merito all’esito dell’udienza fissata per trattare l’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, senza fissare distinta udienza per trattare il merito.
Nel processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non soddisfa gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell’udienza di trattazione del merito. Pertanto, la trattazione congiunta della fase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazione dell’udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione.
Il merito e la fase cautelare possono essere trattati congiuntamente: il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente, in quanto, ex art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1149). Tuttavia, la fissazione della sola udienza cautelare non può superare quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, il quale prescrive che in ogni caso debba essere data comunicazione dell’udienza di trattazione. Per potere trattare unitamente le due distinte fasi, in assenza di preventiva comunicazione, è, dunque, necessario il consenso di tutte le parti, risolvendosi altrimenti la decisione di unificare la trattazione in una violazione del diritto di difesa.
RISCOSSIONE
Coattiva
Spese dell’ingiunzione – Cass., Sez. trib., Ord. 21 maggio 2026, n. 15526
Un contribuente ritiene che, dovendo l’ingiunzione fiscale essere firmata dal dirigente dell’ente e non da un avvocato, nessun onorario legale può essergli addebitato; si tratta di compenso per atto estraneo al processo, non rientrante tra le spese di lite.
In tema di ingiunzione fiscale, è illegittima l’inclusione, tra le somme ingiunte, del compenso professionale che il difensore dell’ente creditore si sia autonomamente liquidato per l’attività di formazione o gestione dell’ingiunzione, ove lo stesso difensore abbia, altresì, assistito in giudizio l’ente stesso, trattandosi di importi non dovuti e privi di base normativa, considerato, altresì, che la competenza all’emissione dell’ingiunzione fiscale spetta al funzionario dell’ente e non al difensore, con conseguente illegittimità di ogni pretesa economica in favore di quest’ultimo, trasfusa nell’atto ingiuntivo.
Le somme erogate a titolo di eventuale consulenza, non essendo auto-liquidabili, non possono essere inserite nell’ingiunzione, ma, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere richieste in sede giudiziale, quale eventuale integrazione del compenso, circostanza che deve risultare espressamente dedotta e provata.
L’attività volta a ottenere la notifica dell’ingiunzione fiscale non può considerarsi prestazione giudiziale (Cass. 29 gennaio 1985, n. 500). L’ingiunzione fiscale è atto proprio del competente Ufficio dell’ente creditore, che reca l’ordine di pagare il dovuto entro 30 giorni, a pena di atti esecutivi (art. 2 del R.D. n. 639/2010). Nella somma dovuta, trattandosi di atto proprio dell’Ufficio, rientrano le spese sostenute, ma a queste non possono ascriversi i compensi eventualmente versati dall’ente per prestazioni stragiudiziali.
Ai sensi dell’art. 20 del D.M. n. 55/2014, la liquidazione del compenso per attività stragiudiziale postula che l’attività in questione abbia rivestito autonoma rilevanza, sicché è necessario che tali prestazioni (stragiudiziali) non siano connesse e complementari con quelle giudiziali (Cass. 15 aprile 2025, n. 9849).
SANZIONI
Imposte dirette
Violazione del principio di competenza e prova del danno erariale – Cass., Sez. trib., Ord. 19 maggio 2026, n. 15107
L’Agenzia eccepisce la legittimità della sanzione in misura variabile, conseguente a non corretta imputazione di componenti di reddito, negando che spettasse all’A.F. la prova del danno erariale.
Se è stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, l’errata allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l’applicazione della sanzione in misura fissa di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dall’art. 15del D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016), deve provare l’assenza di danno erariale.
Se la trasgressione determina un pregiudizio per l’imposizione, in senso ampio, la violazione è sostanziale; se manca un simile pregiudizio, ma resta inciso l’esercizio delle azioni o dei poteri di controllo dell’A.F., la violazione è formale; se, invece, entrambe le condizioni sono assenti, la lesione resta derubricata (Cass. ord. 21 aprile 2026, n. 10607; Cass. sent. 10 giugno 2021, n. 16450; Cass. sent. 17 dicembre 2020, n. 28938).
Il contribuente non può scegliere di detrarre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza, dato che le regole sull’imputazione temporale (art. 109 del TUIR) sono vincolanti e non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, così che non rileva l’eventuale insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30938; Cass. sent. 6 settembre 2017, n. 20805).
Per l’infedeltà della dichiarazione per errata imputazione temporale di componenti attivi e passivi l’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione proporzionale. Tuttavia, il comma 4 prevede che, se non vi è stato danno erariale, la sanzione si applica in misura fissa. Quindi, la contestazione di un maggiore imponibile e/o imposta, anche se per non corretta imputazione temporale di componenti, è sostanziale con sanzione in misura proporzionale. Il contribuente può invocare la sanzione fissa, ma, in tale caso, deve dimostrare che, nella fattispecie concreta, l’errata allocazione temporale dei componenti non ha portato danno all’Erario.
Riscossione
Utilizzo in compensazione di credito inesistente – Cass., Sez. trib., Ord. 15 maggio 2026, n. 14425
L’Agenzia evidenzia la disciplina applicabile in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; stante il giudicato interno circa l’indeducibilità del credito d’imposta e l’insussistenza del credito nella titolarità di altri, avrebbe dovuto essere confermata la sanzione nella misura del 200% del credito utilizzato.
In caso di utilizzo in compensazione di credito inesistente, l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, ad opera dall’art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 158/2015, poi sostituito dall’art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 471/1997, comporta l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato e non della sanzione del 30% (prevista per l’ipotesi di credito d’imposta in misura superiore a quella spettante).
In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, o, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di un’artificiosa rappresentazione o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; ove sussista il primo requisito, ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, o dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, se ratione temporis applicabile (Cass., SS.UU., sent. 11 dicembre2023, n. 34452).
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