RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 5 GIUGNO 2026
ACCERTAMENTO
Bancario
Prove presuntive – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 5971
Il giudice non ha considerato le giustificazioni del contribuente circa le operazioni bancarie contestate.
Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dai movimenti bancari non attengono a operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dare conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 30 giugno 2020, n. 13112).
La presunzione consente all’A.F. di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente (Cass. 26 aprile 2017, n. 10249).
Qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’A.F. è soddisfatto, ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili (Cass. 29 luglio 2016, n. 15857).
L’uso dei dati acquisiti presso le banche quali prove presuntive di maggiori ricavi od operazioni imponibili non è subordinato alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, dato che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai c/c bancari, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta, sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione in base alle sue dichiarazioni non rilevano fiscalmente (Cass. 23 settembre 2021, n. 25812).
AGEVOLAZIONI
Mezzogiorno
Condizioni relative ai controlli antimafia – Cass., Sez. trib., Ord. 20 maggio 2026, n. 15197
Una società osserva che la domanda di fruire del credito d’imposta e l’uso degli investimenti nel Mezzogiorno si erano realizzati in un arco temporale in cui era già sottoposta a controllo antimafia.
I crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinati dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 (come modificato dall’art. 7-quater del D.L. n. 243/2016), rientrano tra i contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia), e richiedono la certificazione di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – “white list” – ex art. 1, commi 52–56, della legge n. 190/2012, iscrizione da equipararsi quoad effectum, a un provvedimento di informazione antimafia liberatoria; se erogati sotto condizione risolutiva, tali crediti vengono recuperati dall’A.F. nel caso di avveramento della condizione, da identificarsi nella specie con la definitività del provvedimento di diniego di rinnovo dell’iscrizione nella “white list” prefettizia.
All’atto delle richieste dei crediti d’imposta, la società non era destinataria di informativa/interdittiva antimafia, e tale circostanza risulta avallata dall’avvenuta iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) ex art. 1, commi 52–56, della legge n. 190/2012, disposta dalla Prefettura. Il credito è, quindi, stato concesso sotto condizione risolutiva, con esercizio da parte dell’A.F. della facoltà di cui all’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011.
Al momento della revoca e del recupero del credito, non si era avverata la condizione risolutiva, da identificare con la definitività del provvedimento di diniego di rinnovo dell’iscrizione nella “white list” prefettizia, iscrizione da equiparare a un provvedimento di informazione antimafia liberatoria.
Il diniego di iscrizione era stato, infatti, impugnato dalla società e, quindi, prima sospeso e, infine, annullato con sentenza, che la società aveva tempestivamente prodotto alla Corte.
CATASTO
Classamento di unità immobiliari urbane
Valutazione comparativa – Cass., Sez. trib., Ord. 20 maggio 2026, n. 15345
Relativamente a un avviso di accertamento catastale che recava rettifica della dichiarazione docfa presentata dal contribuente, l’Agenzia rileva il difetto di ogni comparazione con l’unità immobiliare tipo alle cui connotazioni tipologiche il giudizio estimativo avrebbe dovuto essere ricondotto.
In tema di catasto, il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria va verificato sulla base di una valutazione di natura comparativa, condotta alla luce delle unità tipo di riferimento, indicate nei quadri di qualificazione e di classificazione; pertanto, la decisione del giudice del merito, che prescinda dall’identificazione delle unità tipo di riferimento e dalla conseguente valutazione comparativa, è denunciabile, nel giudizio di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge.
Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass. 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass. 10 giugno 2015, n. 12025).
Tra i criteri normativi di qualificazione, trova specifica previsione (anche) quello della cd. prevalenza: ove si tratti di unità che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un’articolata tipologia di categorie, il criterio della prevalenza, previsto dall’art. 63 del D.P.R. n. 1142/1949, impone di considerare le connotazioni tipologiche e costruttive dell’unità immobiliare che devono ritenersi preminenti nel classamento dell’unità immobiliare, tenuto conto, dunque, della categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito (Cass. 12 agosto 2021, n. 22780; Cass. 20 giugno 2007, n. 14374).
La valutazione di sintesi di natura comparativa con le unità tipo di riferimento presenti nel quadro di qualificazione e classificazione per zone censuarie (Cass. 6 marzo 2017, n. 5600) è suscettibile di controllo, nel giudizio di legittimità, sotto il profilo dell’esistenza stessa di un tale procedimento estimativo, il cui difetto si risolve nella violazione della disciplina di legge involgente il classamento catastale.
CONDONI
Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Rottamazione quater e cessazione della materia del contendere – Cass., Sez. trib., Ord. 19 maggio 2026, n. 15107
L’Agenzia chiede la revoca del decreto di estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione quater, poiché le somme iscritte a ruolo oggetto di definizione non coprivano l’intero carico oggetto di lite.
In tema di cd. rottamazione-quater (di cui all’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022), l’estinzione del carico affidato alla riscossione in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento comporta la cessazione della materia del contendere solo se il carico definito ha riguardato l’intera pretesa tributaria oggetto di causa.
Nella specie, la società ha aderito alla rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, che prevede l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione, definendo il solo carico affidato a seguito dello sgravio parziale disposto dall’Ufficio in ragione di quanto dovuto a seguito delle due sentenze di merito. Si tratta di riscossione a titolo provvisorio ex art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e, quindi, di riscossione frazionata in pendenza di impugnazione ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
In caso di estinzione di carichi affidati alla riscossione, la materia del contendere può considerarsi totalmente cessata solo se il carico riguarda l’intera pretesa tributaria in causa (Cass. ord. 18 settembre 2025, n. 25576).
Possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (il debitore assume l’impegno a rinunciare al giudizio stesso); al di là dell’impegno assunto, rileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio; tuttavia, se il carico non reca l’intera pretesa tributaria e, quindi, la definizione agevolata ha riguardato (e si sia perfezionata) solo (per) una parte del debito, persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite.
La rottamazione non comporta l’estinzione del giudizio, che deve proseguire per la parte non definita, ai fini della verifica degli importi dovuti in base alla decisione definitiva (Cass. ord. 24 maggio 2024, n. 14595).
IMPOSTE DIRETTE
Doppia imposizione
Omessa dichiarazione di redditi prodotti all’estero – Cass., Sez. trib., Ord. 25 maggio 2026, n. 16134
Un contribuente eccepisce il diritto a scomputare le imposte estere versate in Germania su redditi di partecipazioni qualificate in società di capitali tedesche, data la prevalenza delle norme convenzionali contro le doppie imposizioni, che consentono di dedurre le imposte pagate all’estero senza prescrizione.
L’obbligo incondizionato, previsto dalla convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al Fisco italiano l’imposta versata al Fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, del TUIR) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, primo comma, Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 (quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza del diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente (per l’omologa previsione nella convenzione Italia – Brasile, cfr. Cass. 9 settembre 2024, n. 24160).
Le convenzioni, per la specialità del loro ambito di formazione, così come le altre norme internazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali (Cass. 19 gennaio 2009, n. 1138; 15 luglio 2016, n. 14474); in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono su quelle interne, data la specialità e la ratio di evitare doppie imposizioni (Cass. 24 novembre 2016, n. 23984).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Contratto verbale di mutuo enunciato in compravendita – Cass., Sez. trib., Sent. 18 maggio 2026, n. 14845
Si contesta l’imposizione di registro per enunciazione di un contratto di finanziamento verbalmente concluso tra le parti della compravendita.
Non ricorrono i presupposti della tassazione di registro del contratto verbale di mutuo, non soggetto a registrazione in termine fisso, oggetto di enunciazione in un contratto di compravendita, se il controcredito alla restituzione delle somme mutuate si estingue per effetto di compensazione volontaria con il credito per il versamento del prezzo della vendita, così realizzandosi, ex art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, la cessazione degli effetti della disposizione enunciata in virtù dell’atto che l’enunciazione contiene.
L’art. 22 cit. pone tre presupposti per la sua applicabilità, ossia l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione (delle disposizioni enunciate), l’identità delle parti dell’atto enunciante e dell’atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest’ultimo (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432; Sez. 5, sent. 8 febbraio 2023, n. 3839 e n. 3841; Sez. 5, ord. 12 dicembre 2019, n. 32516; sent. 30 giugno 2010, n. 15585).
Si distingue l’enunciazione di disposizioni negoziali in atti giudiziari – ove l’imposta si applica sulla parte di atto enunciato non ancora eseguita e, dunque, sulla parte di rapporto che, ancora controversa, si correla alle disposizioni enunciate ancora suscettibili di esecuzione (Cass. 6 maggio 2021, n. 11926) – dall’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, che non opera a fini impositivi quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
La compensazione legale e la compensazione volontaria (art. 1252 c.c.), se riferite a crediti già coesistenti, producono l’immediato effetto estintivo che, in caso di accordo tra le parti, integra la cessazione degli effetti del contratto verbale di mutuo oggetto di enunciazione (Cass. 10 maggio 1966, n. 1211; Cass. 20 maggio 2024, n. 13949; Cass. 18 gennaio 2024, n. 1960; Cass. n. 14432 del 2023 cit.; 8 febbraio 2023, n. 3841).
IRAP
Esenzioni
Condizioni per l’esenzione IRAP alle imprese siciliane – Cass., Sez. trib., Ord. 25 maggio 2026, n. 16172
L’Agenzia contesta l’applicazione dell’esenzione IRAP a una società che aveva avuto unità operative nel triennio 2004-2006 al di fuori del territorio regionale siciliano.
La condizione di applicazione dell’esenzione IRAP di cui all’art. 15, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 21/2003, consistente nell’ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione e/o unità operative nel territorio della Regione siciliana, deve necessariamente persistere per l’intero quinquennio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003.
La norma, nel delineare la condizione per l’operatività del beneficio fiscale in esame, prevede che l’esenzione IRAP è concessa per i 5 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, sicché la condizione del mantenimento nel territorio regionale siciliano della sede legale, degli uffici amministrativi e degli stabilimenti di produzione e/o unità operative va riferita (e deve persistere in relazione) all’intero quinquennio di concessione dell’esenzione de qua. Tale conclusione è suffragata dalla ratio dell’art. 15 cit., che consiste nel favorire lo sviluppo delle imprese già esistenti in Sicilia con l’introduzione di un particolare regime normativo in materia di esenzione IRAP (Cass. 25 luglio 2023, n. 22271), a condizione, tra le altre, che tali imprese concentrino nel territorio siciliano le proprie strutture legali, amministrative e produttive.
L’obiettivo del legislatore regionale può essere conseguito solo se le imprese interessate, a fronte del beneficio dall’esenzione IRAP, siano in grado di garantire il mantenimento della predetta condizione di localizzazione intraregionale della propria attività per un continuo e apprezzabile lasso temporale, fissato ex lege in 5 anni. Non può, invece, riconoscersi il beneficio fiscale de quo anche alle imprese che operino integralmente nel territorio siciliano, ma solo per uno o alcuni dei periodi d’imposta rientranti nei 5 successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, e dunque in modo estemporaneo o artefatto.
IRES
Soggetti passivi
La forma giuridica societaria prevale sulla natura dell’attività e dei contributi – Cass., Sez. trib., Sent. 27 maggio 2026, n. 16533
Una società contesta la tassabilità di contributi percepiti nell’esercizio dell’attività istituzionale, sancita in quanto s.r.l., soggetta a IRES. Ritiene che i contributi non rientrassero nella base imponibile, rilevando non l’inquadramento giuridico formale, ma l’attività concretamente svolta.
Un’entità, anche se persegue finalità di interesse generale e svolge attività di ricerca scientifica, qualora sia stata trasformata in società di capitali (nella specie, una s.r.l.), è soggetta all’IRES sull’intero reddito prodotto, inclusi i contributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza. La forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell’attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti.
La società, in ragione della sua autonoma soggettività giuridica, costituisce senz’altro soggetto passivo d’imposta (in tema di IVA, Cass. sent. 29 luglio 2021, n. 21658, anche per le società “in house providing”), condividendo pienamente la natura giuridica di uno dei soggetti (la Srl) indicati dall’art. 73del TUIR.
Tuttavia, al di là del dato formale, si deve tenere conto dell’aspetto sostanziale ed economico della vicenda, dovendosi verificare se la peculiare natura dei contributi erogati dalle singole imprese del settore costituisca un elemento dotato di effettiva capacità preclusiva (quanto all’applicabilità delle regole in materia di IRES).
Tali contributi hanno natura di imposta. In tema di contributi in favore di enti pubblici, quelli previsti (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 540/1999 e al D.Lgs. n. 71/2001) dall’art. 23, quarto comma, del R.D. n. 2523/1923, per le spese necessarie al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l’industria, hanno natura di imposta e sono dovuti, se l’impresa rientra nell’ambito del tipo di industria per la quale è preordinata la Stazione sperimentale, ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Industria (Cass. 7 luglio 2004, n. 12718; Sez. U, 22 marzo 1999, n. 173).
IVA
Accertamento
Il recupero di maggiori ricavi non comprende l’IVA – Cass., Sez. trib., Ord. 25 maggio 2026, n. 16155
Si censura il mancato riconoscimento dello scorporo dai maggiori ricavi accertati dell’IVA relativa.
È legittimo e conforme al diritto UE l’atto impositivo con cui l’A.F. recuperi a tassazione maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recupero non comprensive di IVA. L’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il contribuente possa rivalersi, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, consentendo di mantenere neutrale l’imposta, senza che possa rilevare l’eventuale difficoltà materiale di recupero dell’IVA liquidata dall’Ufficio.
La possibilità del cedente di ripercuotere sul cessionario l’IVA è espressamente prevista dal diritto interno, e in particolare dall’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, è corretto ritenere che i maggiori proventi accertati in conseguenza delle indagini bancarie dell’Ufficio siano ricavi non comprensivi di IVA.
La deduzione, secondo cui il contribuente, essendo un venditore al dettaglio che si rivolge direttamente ai consumatori senza conoscerne e registrane l’identità personale, sarebbe privo della concreta possibilità di addebitare ai propri cessionari l’IVA liquidata dall’A.F. negli avvisi di accertamento, evoca, in realtà, non una vera e propria impossibilità giuridica – la sola considerata dalla giurisprudenza UE, stante il richiamo alle previsioni del diritto nazionale, allo scopo di stabilire se i maggiori ricavi oggetto di accertamento siano o meno da considerare comprensivi dell’IVA – ma solo una difficoltà di fatto, per giunta meramente affermata e non specificamente dimostrata, come tale ininfluente al fine di potere procedere al richiesto scorporo.
PROCESSO TRIBUTARIO
Incidenti
Intervento adesivo in controversie catastali – Cass., Sez. trib., Sent. 18 maggio 2026, n. 14807
Si assume che, verificatosi l’evento interruttivo del processo nei confronti del Comune, intervenuto in primo grado ad adiuvandum, al difetto di tempestiva riassunzione non poteva conseguire l’estinzione dell’intero giudizio di impugnazione di un avviso catastale, pena la lesione del diritto di difesa della società.
Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento catastale è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del Comune nei cui confronti si producono gli effetti riflessi del giudicato sulla determinazione della rendita catastale. Stante, però, la posizione sostanziale dell’interventore, se nel processo si verifica un evento interruttivo nella sua sfera giuridica, la conseguente estinzione del giudizio ha portata parziale, in quanto opera solo nei suoi confronti e non si estende alle parti del distinto rapporto processuale che involge la domanda di annullamento dell’atto autoritativo.
L’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione a impugnare la sentenza che ha concluso, in senso sfavorevole alla parte principale adiuvata, il giudizio nel quale l’intervento è stato spiegato, se non con riferimento alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento, o alla condanna alle spese a suo carico (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2818; Cass. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass., Sez. U., 17 aprile 2012, n. 5992; Cass., Sez. U., 9 novembre 2011, n. 23299U., 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 16 ottobre 1998, n. 10237; Cass. 15 giugno 1991, n. 6798).
L’evento interruttivo opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento e non si estende alle parti del distinto rapporto processuale che involge la domanda di annullamento dell’atto autoritativo (Cass., Sez. U., 5 luglio 2007, n. 15142; Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9686).
Nel litisconsorzio facoltativo, l’evento interruttivo relativo a una delle parti non ha effetti nei confronti delle altre, così che, seppure non disposta la separazione delle cause, se la parte interessata dall’evento interruttivo non prosegue il giudizio, l’estinzione (parziale) del giudizio si verifica solo nei suoi confronti, continuando il processo tra gli altri litisconsorti (Cass. 23 aprile 2020, n. 8123; Cass. 21 febbraio 2020, n. 4684).
SANZIONI
Concorso di persone
Violazioni relative a società con personalità giuridica – Cass., Sez. trib., Ord. 8 aprile 2026, n. 8845
Si sostiene che, per le sanzioni per violazione di norme tributarie riconducibili a una persona giuridica, la responsabilità è esclusiva di questa, senza possibilità di espansione soggettiva neanche a titolo di concorso, in quanto la concentrazione della sanzione sulla persona giuridica copre sia l’intraneus, che il terzo extraneus.
Quanto alla responsabilità dell’extraneus alla società cui è riconducibile la violazione fiscale e, quindi, quale concorrente con la stessa, la riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269/2003, non comporta alcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell’estraneo (segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, per l’illecito imputabile alla medesima persona giuridica in conseguenza della condotta materialmente realizzata dall’intraneo, dovendo rispondere l’estraneo, in ragione del concorso, per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione (Cass. sent. 29 luglio 2024, n. 21092).
In tema di sanzioni amministrative tributarie, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, nelle violazioni relative a società con personalità giuridica, il concorso del terzo nella realizzazione dell’illecito resta pur sempre configurabile, a prescindere dal conseguimento di un proprio vantaggio personale, che può valere come elemento indiziario, ma non costituisce un requisito necessario ai fini dell’affermazione di responsabilità (Cass. sent. 25 marzo 2025, n. 7948).
SETTORI E REGIMI SPECIALI
Associazioni sportive
Condizioni per applicare esenzioni alle ASD – Cass., Sez. trib., Ord. 21 aprile 2026, n. 10601
L’Agenzia sostiene l’adeguata motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sportiva dilettantistica e l’errata ripartizione dell’onere della prova dei requisiti per beneficiare di esenzioni.
L’esenzione d’imposta ex art. 148 del TUIR in favore delle associazioni non lucrative non dipende dalla veste giuridica dell’associazione, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass. sent. 11 dicembre 2012, n. 22578; sent. 5 agosto 2016, n. 16449). Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non commerciali, come le ASD senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, inserite nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass. sent. 11 marzo 2015, n. 4872; ord. 12 dicembre 2018, n. 32119). Non rilevano il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva per il controllo e le valutazioni è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro nel perseguire le finalità associative (Cass. ord. 12 ottobre 2022, n. 29800). Ciò vale anche per le agevolazioni IVA in favore degli enti di tipo associativo ex art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, rilevando anche qui non tanto il tenore delle clausole di atti costitutivi e statuti, quanto la concreta conformazione dell’attività esercitata alle prescrizioni da esse recate (Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8623). Tali principi valgono anche per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in virtù di quanto disposto dall’art. 90 della legge n. 289/2002.
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, devono provare i presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sulle imposte dirette e sull’IVA, secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c. (Cass. sent. 20 ottobre 2006, n. 22598; Cass. sent. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. sent. 12 febbraio 2013, n. 3360; Cass. ord. 4 ottobre 2017, n. 23167; Cass. ord. 23 febbraio 2024, n. 4864).
TRIBUTI LOCALI
IMU/TASI
Incidenza di vincoli idrogeologici sull’edificabilità del fondo – Cass., Sez. trib., Sent. 18 maggio 2026, n. 14838
Si discute se alcuni terreni fossero edificabili a fini fiscali o soggetti a vincolo assoluto di inedificabilità, in base ad atti vincolanti per il Comune, anche in deroga al PRG, di apposizione di vincoli idrogeologici.
In tema di IMU e TASI, l’esistenza di vincoli idrogeologico, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino, di fatto, l’edificabilità del suolo, non esclude la natura fabbricabile dall’area – rilevante ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune – ma incide solo sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dai predetti vincoli comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluti.
L’esistenza di vincoli che condizionino di fatto l’edificabilità, come in caso di vincolo idrogeologico, non esclude il presupposto dell’imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile. Un’area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta a ICI, a prescindere dall’esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo questi ultimi solo sul valore venale dell’area e, quindi, sulla base imponibile dell’imposta (Cass. ord. 24 luglio 2019, n. 19963). Si tratta di una situazione che deve essere valutata caso per caso.
Il proprietario, in una misura anche minima, deve potere sfruttare le potenzialità edificatorie del terreno, realizzando le opere o cedendo al giusto valore il terreno a un terzo che andrà a realizzarle. Tale presupposto viene a mancare quando le opere non potranno mai essere realizzate, in quanto i terreni siano di fatto inedificabili, in ragione di espressi divieti contenuti in atti sovraordinati rispetto al PRG che si traducano in vincoli di inedificabilità assoluta (Cass. ord. 2 aprile 2025, n. 8747; Cass. ord. 2 ottobre 2024, n. 25935).
L’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, delinea una nozione di area edificabile ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria, comunque recessiva rispetto alla presenza di vincoli cd. assoluti (Cass. n. 8747 del 2025 cit.; Cass. n. 25935 del 2024 cit.).
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