4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 5 giugno 2026, n. 650

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 5 GIUGNO 2026

LAVORO SUBORDINATO

Mansioni

Il risarcimento per lo svolgimento continuativo di mansioni inferiori – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14249

Il Fatto

Alcuni infermieri agivano in giudizio nei confronti dell’azienda ospedaliera datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, per aver svolto in via continuativa mansioni inferiori.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertavano l illegittimo demansionamento e condannavano il datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa in una misura percentuale della retribuzione mensile.

L’azienda ospedaliera proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo a condizione che queste non siano completamente estranee alla sua professionalità, che sussista un obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e che l’assegnazione avvenga in via marginale o meramente occasionale. Nel caso di specie, i compiti materiali richiesti agli infermieri per far fronte a carenze strutturali di organico non avevano carattere accessorio o temporaneo ma una rilevanza quantitativa apprezzabile, idonea a violare il diritto al rispetto della professionalità del dipendente. La corte rileva inoltre che l’onere di allegazione era stato correttamente assolto dai lavoratori e che il danno professionale era stato legittimamente desunto in via presuntiva sulla base della durata ultradecennale del demansionamento e della visibilità delle mansioni inferiori di fronte ai degenti.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO

Diritto di critica

I limiti al diritto di critica del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14165

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per aver pubblicato ripetutamente su una pagina Facebook post e commenti diffamatori e lesivi dell’onore della società datrice, nonché per non aver ottemperato all’ordine giudiziale cautelare di rimozione dei contenuti denigratori.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello rigettavano le domande del dipendente, ritenendo provati gli addebiti e reputando la sanzione espulsiva proporzionata alla gravità e alla frequenza delle condotte.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’esercizio del diritto di critica del lavoratore, quale libera manifestazione del pensiero, è legittimo solo qualora vengano rispettati i limiti della continenza verbale, della pertinenza e della verità oggettiva o putativa dei fatti attribuiti, la quale richiede un serio e diligente lavoro di ricerca della notizia. L’utilizzo di espressioni gravemente disonorevoli e l’ adozione di maliziose ambiguità sui social network, unite all’inottemperanza all’ordine del giudice di rimuovere tali scritti, esorbitano dalla scriminante del diritto di critica e configurano un grave inadempimento disciplinare.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Principio di proporzionalità

Licenziamento disciplinare e giudizio di proporzionalità – Cass., Sez. Lav., ord. 11 maggio 2026, n. 13721

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per aver ritardato l’esecuzione degli ordini di lavoro e per aver rivolto urla e minacce al responsabile del magazzino.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano la domanda del dipendente, ritenendo provati i gravi episodi di inadempimento posti alla base del provvedimento espulsivo e considerandoli idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata – che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve denunciare l’omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Procedimento sanzionatorio

Il rispetto del procedimento sanzionatorio per la legittimità del licenziamento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 13 maggio 2026, n. 14060

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per il superamento della soglia dei giorni di sospensione previsti dalla contrattazione collettiva per la recidiva.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il pagamento di un’indennità risarcitoria, per via del radicale difetto di una preventiva e specifica contestazione dell’addebito del licenziamento.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la dichiarata illegittimità del licenziamento deriva dalla violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, norma inderogabile che impone la preventiva contestazione dell’addebito al fine di garantire il diritto al contraddittorio. La società non poteva, con il medesimo atto, infliggere le sanzioni sospensive e contestualmente intimare il licenziamento senza avviare una nuova e distinta procedura disciplinare incentrata sul superamento della soglia dei giorni di sospensione.

La corte ricorda che, in punto di tutela, l’adozione di un provvedimento espulsivo in totale assenza di contestazione e parificata sul piano degli effetti all’insussistenza del fatto contestato, giustificando la tutela reintegratoria.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Processo del lavoro

Licenziamento per infiltrazione mafiosa e abuso delle tutele processuali sulle spese di primo grado – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14273

Il Fatto

Un lavoratore, cui era stato comminato un altro licenziamento non ancora effettivo, impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro dopo che la stessa era stata colpita da interdittiva antimafia, proprio per il ruolo attivo del dipendente in tale condotta.

Il Tribunale accoglieva la domanda nella contumacia del datore, ora in amministrazione giudiziaria, ma la Corte d’Appello, dopo la costituzione della società, in riforma rigettava la domanda.

Il lavoratore ricorreva per  cassazione.

Il Diritto

La corte dichiara inammissibili i motivi riguardanti l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove documentali e testimoniali poiché il giudice di merito ha ampiamente accertato il ruolo di dominus di fatto e l’attività intimidatoria del lavoratore all’interno dell’azienda.

La corte osserva tuttavia che il giudice di appello non può condannare la parte soccombente al rimborso delle spese processuali del precedente grado in favore della parte che in quel grado sia rimasta contumace e non abbia quindi sostenuto alcuna spesa.

La corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovute dal lavoratore le spese del primo grado di giudizio.

Recidiva

La valutazione della recidiva nel giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14272

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il recesso ritenendo la condotta priva della gravita necessaria a rompere il vincolo fiduciario e applicava la tutela risarcitoria.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che il giudice, nell’indagine ai fini della proporzionalità della sanzione, può a prendere in esame i precedenti disciplinari del lavoratore e persino fatti non contestati, e collocati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, ciò a prescindere dal rilievo da dare alla recidiva.

Nel caso di specie, i giudici di merito, che pure avevano ben presenti i precedenti disciplinari del lavoratore, non ne ha fatto espressa menzione in sede di apprezzamento della gravità dell’addebito che ha condotto al licenziamento, implicitamente attribuendo ai pregressi episodi di rilievo disciplinare una incapacità di elidere la portata degli elementi espressamente valorizzati.

La corte rileva tuttavia che i giudici di merito non hanno pronunciato in merito alla richiesta di reintegra avanza dal lavoratore  in quanto la condotta era punita e pertanto accolgono il ricorso unicamente su questo punto.

Tutela del lavoratore

L’onere della prova del requisito dimensionale dell’azienda per il tipo di tutela applicabile – Cass., Sez. Lav., ord. 15 maggio 2026, n. 14460

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accertavano che il recesso era stato intimato verbalmente e in forma generica, in radicale violazione delle garanzie procedimentali imposte dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), applicando quindi la tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Suprema Corte ribadisce che  in caso di licenziamento invalido, la sussistenza del requisito dimensionale dell’impresa (inferiore ai limiti di legge stabiliti per l’applicazione della tutela reale) non costituisce un fatto costitutivo della domanda del lavoratore, bensì un fatto impeditivo, il cui onere di tempestiva allegazione e prova grava interamente sul datore di lavoro, in quanto soggetto che ha l’effettiva disponibilità dei dati della struttura organizzativa. La dimensione dell’organico costituisce, dunque, elemento di fatto che deve essere tempestivamente allegato dal datore di lavoro e, poi, provato; in assenza di sufficienti presupposti di fatto e di carenza di prova, il regime sanzionatorio generale da applicare in caso di accertata invalidità del licenziamento è quello della tutela reale.

Ai fini dell’esclusione della tutela reintegratoria, la nozione di “unità produttiva” presuppone un’effettiva e provata autonomia tecnica, organizzativa e amministrativa, e non una mera ripartizione contabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che dalle buste paga la sede emergeva come un semplice “centro di costo” privo di reale indipendenza organizzativa.

La corte  pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

PROCESSO DEL LAVORO

Licenziamento

La prova della sussistenza di una causa ritorsiva alla base del licenziamento – Cass., Sez. Lav., ord. 11 maggio 2026, n. 13711

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa  irrogatogli per ragioni disciplinari consistenti in una asserita negligenza e insubordinazione, la natura ritorsiva del recesso, scaturito dal suo rifiuto di prestare ulteriore lavoro straordinario oltre i limiti di legge.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento per la genericità della contestazione e per difetto di proporzionalità.

La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia, accertava la natura ritorsiva del licenziamento e ordinava la reintegrazione.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di licenziamento per ritorsione l’onere di provare l’efficacia determinativa esclusiva del motivo illecito grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche attraverso presunzioni semplici. Il giudice di merito può legittimamente valorizzare a tal fine la genericità assoluta della contestazione disciplinare, l’insussistenza degli addebiti e la palese insofferenza datoriale rispetto alle legittime rivendicazioni del dipendente circa il rispetto dell’orario di lavoro. Nel caso in esame, l’accertato uso esagerato e sistematico del lavoro straordinario da parte aziendale per sopperire a esigenze continuative, ben oltre il tetto massimo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, rendeva la pretesa datoriale del tutto inesigibile. Pertanto, il licenziamento si configura come un’illegittima reazione punitiva volta a disfarsi di un lavoratore sgradito, integrando pienamente il carattere ritorsivo del recesso.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

L’impugnativa giudiziale del licenziamento e le valutazioni dei giudici di appello – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14211

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa.

Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore ritenendo il recesso nullo perché ritorsivo.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, escludeva l’intento ritorsivo poiché la condotta era astrattamente idonea a integrare una giusta causa, ma annullava comunque il licenziamento ordinando la reintegra e il risarcimento del danno, rilevando che il recesso non era stato preceduto dalla prescritta contestazione disciplinare.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che dall’esame della memoria di costituzione in appello emerge che il dipendente aveva inserito un apposito paragrafo relativo ai vizi formali e procedurali, circostanza non valutata nel giudizio di primo grado, deducendo l’omissione del propedeutico procedimento disciplinare, circostanza peraltro ammessa dalla stessa società. Di conseguenza, deve escludersi la violazione del principio del devoluto, restando confermato l’annullamento del recesso per la palese violazione delle garanzie procedurali di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La corte rigetta il ricorso principale.

SICUREZZA SUL LAVORO

Malattia professionale

La malattia professionale e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Cass., Sez. Lav., ord. 14 maggio 2026, n. 14269

Il Fatto

Gli eredi di un lavoratore adivano il Tribunale proponendo una domanda risarcitoria per il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da una malattia professionale contratta dal de cuius a causa dell’esposizione a sostanze nocive durante lo svolgimento delle sue mansioni.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda accogliendo l eccezione di prescrizione.

Gli eredi ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in materia di risarcimento del danno da malattia professionale il termine di prescrizione non decorre dalla mera diagnosi della patologia, bensì dal momento in cui il danneggiato, o i suoi eredi, abbiano acquisito la piena consapevolezza o la ragionevole conoscibilità dell’eziologia professionale della malattia stessa. La conoscenza del nesso causale tra la patologia e l’inadempimento datoriale deve basarsi su elementi oggettivi e certi, quali il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’istituto assicuratore o una specifica diagnosi medica eziologica.

Poiché i giudici di merito hanno erroneamente ancorato la decorrenza della prescrizione alla sola conoscenza della malattia senza verificare il momento dell’effettiva consapevolezza della sua origine lavorativa, la decisione non si e conformata ai principi di diritto.

La corte  pertanto accoglie il ricorso.

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