4° Contenuto Riservato: Compenso del sindaco: decide il giudice se assemblea e statuto non lo prevedono

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 8 GIUGNO 2026

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14630, del 18 maggio 2026, ha stabilito che la retribuzione annuale degli amministratori, dei revisori e dei sindaci deve essere fissata dall’assemblea oppure dallo statuto al momento della nomina; in caso non sia previsto occorre una determinazione giudiziale.

L’atto di citazione del sindaco

Un professionista, nominato sindaco effettivo di una società, citava in giudizio la stessa società chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 60.516,42 di cui euro 23.746,91 a titolo di compenso complessivo triennale riconducibile alla funzione di controllo di legalità e dell’importo di euro 36.769,51 a titolo di compenso complessivo triennale riconducibile alla funzione di revisore contabile.

Si costituiva la società rilevando che fra il sindaco e l’amministratore era stato convenuto il compenso annuale di euro 1.289,00 comprensivo dell’IVA, regolarmente riportato in bilancio, in merito al quale non era stata svolta alcuna contestazione proprio perché l’iscrizione della posta contabile corrispondeva a quanto convenuto.

Con sentenza del 2019 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda condannando la società convenuta al pagamento della somma di euro 3.222,00 oltre IVA.

Il professionista impugnava detta decisione chiedendo la riforma in punto di quantificazione alla luce del disposto dell’art. 2402 c.c.

Con sentenza del 2022 la Corte di Appello rigettava il ricorso del professionista facendo presente che il Tribunale aveva ritenuto, sulla base delle risultanze documentali acquisite in causa, che le parti avevano pattuito un compenso di euro 1.074,32 annui oltre IVA.

In questo senso valorizzava le fatture depositate dalla società emesse dallo studio dei professionisti nei confronti della società, ove era indicato un compenso di euro 1.074,32 al netto di IVA per la carica di sindaco effettivo, rivestita negli anni 2005, 2006, 2008 e 2009.

Osservava che, benché tali fatture fossero riferite ad anni precedenti, da esse si potevano ricavare elementi indiziari quanto alla pattuizione del compenso: elementi che trovavano riscontro nei bilanci depositati dalla convenuta.

La Corte distrettuale rilevava che le critiche mosse dall’appellante in ordine alla pretesa violazione dell’art. 2402 c.c. non avevano pregio.

Osservava che il compenso non era stato determinato dallo statuto né che era stato deliberato dall’assemblea; tuttavia, come emergeva dalla documentazione in atti, l’intero collegio sindacale non solo si era adeguato agli accordi intercorsi con la società, ma aveva emesso regolare fattura per ciascun pagamento, in conformità di tali accordi: accordi ai quali aveva aderito l’appellante senza sollevare contestazioni sino all’anno 2010, pretendendo solo in epoca successiva compensi più elevati, stabiliti dal D.M. n. 140/2012

Rilevava che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dal professionista ricorrente, aveva tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 2402 c.c., riconoscendo che il compenso spettante ai sindaci ai sensi dell’art. 23 dello statuto dovesse essere determinato dall’assembleanel caso di specie, poiché l’assemblea dei soci della società non aveva definito tale aspetto, la retribuzione era stata concordata liberamente fra le parti e cioè tra i sindaci e la società ai sensi dell’art. 2233 c.c.; ed era, questa, norma la cui applicazione non risultava affatto esclusa dal tenore dell’art. 2402 c.c.

La Corte di Appello riteneva, poi, che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, avesse fondato il proprio convincimento circa l’intervenuto accordo non solo sulle fatture emesse per l’intero quinquennio antecedente l’anno 2010, ma anche sul fatto che il medesimo trattamento economico nel periodo in questione era stato riconosciuto agli altri componenti del collegio sindacale e che tale assetto coincideva con i dati dei bilanci approvati dall’assemblea e riportati nelle relazioni del collegio sindacale.

Rilevava che, se pure le scritture contabili fanno prova ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. contro l’imprenditore e nei confronti degli altri imprenditori, nel caso di specie le risultanze di bilancio si saldavano con le fatture emesse dal professionista, dimostrando che i compensi percepiti nel periodo 2005 al 2010 erano quelli oggetto di fatturazione.

Evidenziava poi che il sindaco non era un soggetto estraneo, ma un organo sociale e che, come tale, nell’esercizio dei poteri di vigilanza lo stesso aveva avuto modo di valutare come corretta la cifra indicata in bilancio sotto la voce “compenso ai sindaci”.

Avverso tale decisione il professionista sindaco ha proposto un ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’ordinanza della Cassazione

Osserva la Cassazione che la Corte di Appello ha ritenuto che il compenso dei sindaci, ove non sia stato stabilito, come nella specie, secondo le modalità indicate nell’art. 2402 c.c., potesse essere liberamente determinato dalle parti in via negoziale.

Secondo la Cassazione il ragionamento della Corte di Appello, in linea con quello del Tribunale, non è condivisibile e contrasta con le norme chiamate a disciplinare la materia.

Il dato di riferimento normativo da cui occorre partire è l’art. 2402 c.c., il quale testualmente prevede che:

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

La fonte primaria ai fini in esame è rappresentata dallo statuto dovendosi fare riferimento alla delibera assembleare solo in caso di mancata previsione statutaria.

Ove il compenso del sindaco non sia stabilito con le modalità indicate dalla norma occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2233 c.c. e, quindi, alla determinazione giudiziale secondo i criteri normativi fissati.

La soluzione interpretativa accolta dai giudici di legittimità è in linea con le pregresse posizioni assunte dalla Cassazione nella sentenza n. 22761/2014.

In tale pronuncia è stato affermato, con riferimento al compenso dell’organo sindacale, che “ove l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo né fissata dall’assemblea, il giudice che ne sia richiesto – nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento dell’ente – ha l’obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell’articolo 2233 c.c.”.

Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che lo statuto non contenesse alcuna previsione sul compenso del sindaco e che l’assemblea non avesse provveduto al riguardo: l’unico dato acquisito in causa è rappresentato dall’appostazione in bilancio, ma tale elemento è privo di rilievo, ai fini che qui interessano, secondo quanto già rilevato dalle Sezioni Unite.

Le fonti regolatrici del diritto al compenso andavano individuate nello statuto sociale e nell’apposita delibera dell’assemblea dei soci, dovendosi far ricorso, in difetto, alla determinazione giudiziale contemplata dall’art. 2233 c.c.

In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.

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