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9 GIUGNO 2026
La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA ovvero caratterizzata da una determinazione forfetaria del reddito, preclude l’applicazione del regime agevolato anche alle altre attività esercitate dal contribuente.
Tale principio impone di verificare con attenzione la posizione degli incaricati alle vendite a domicilio per i quali entra in gioco la specifica disciplina di cui alla Legge n. 173/2005 e dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.
L’art. 3, comma 4, della Legge n. 173/2005 stabilisce che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio conserva natura occasionale:
- fino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro,
- in forza di incarichi ad hoc, non riconducibili al rapporto d’agenzia.
Entro tale limite il soggetto non svolge un’attività abituale e la questione di incompatibilità con il regime forfetario non si pone dunque non opera, trattandosi di proventi derivanti da un’attività espressamente qualificata dalla legge come occasionale e produttiva di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR).
Diversa è l’ipotesi in cui venga superata la soglia di 5.000 euro.
In tal caso l’attività assume carattere abituale.
Le provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio sono assoggettate a uno specifico regime fiscale ex art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 caratterizzato da una particolare modalità di determinazione dell’imponibile e dall’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.
Proprio tale circostanza potrebbe integrare la causa ostativa richiamata dalla circolare n. 9/E/2019, poiché il contribuente verrebbe a svolgere un’attività abituale assoggettata a una disciplina fiscale speciale incompatibile con il regime forfetario.
Resta allora da stabilire quale sia il momento di efficacia della decadenza.
Sul punto non risultano chiarimenti ufficiali specificamente riferiti agli incaricati alle vendite a domicilio.
Tuttavia, la stessa circolare n. 9/E e la successiva prassi in materia di cause ostative sopravvenute hanno affermato il principio secondo cui le condizioni che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime devono essere normalmente verificate con riferimento al periodo d’imposta precedente.
Ne consegue che, qualora un contribuente già in regime forfetario per una specifica attività, superi nel corso dell’anno la soglia di 5.000 euro e inizi a esercitare abitualmente anche l’attività di vendita diretta a domicilio, la soluzione maggiormente coerente con l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate appare quella della permanenza nel regime fino al termine dell’anno e della fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo.
In assenza di indicazioni contrarie, la decadenza immediata nel corso dell’anno sembra infatti difficilmente sostenibile.
In sintesi:
- fino a 5.000 euro al netto della deduzione forfetaria delle spese del 22% (ris. n. 18/E 2006) → attività occasionale → redditi diversi → nessuna causa ostativa al forfetario per le altre attività;
- oltre 5.000 euro al netto della deduzione forfetaria delle spese del 22% → attività abituale → causa ostativa ex art. 1, comma 57, lett. a), Legge n. 190/2014;
- se la causa ostativa nasce in corso d’anno → per analogia con le indicazioni di cui alla circolare n. 9/E/2019 per le altre cause ostative, fuoriuscita dal regime dall’anno successivo e non immediatamente.
A ogni modo servirebbero indicazioni ufficiali specifiche in tal senso.
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