4° Contenuto riservato: Bonus Donne, Giovani e ZES 2026: definiti i codici Uniemens per la fruizione dei benefici

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 12 GIUGNO 2026

Con i tre Messaggi dell’11 giugno 2026, n. 1966 , n. 1968  e n. 1970   l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’applicazione del Bonus Donne 2026, del Bonus Giovani 2026 e del Bonus ZES 2026, disciplinati rispettivamente dagli artt. 1 , 2 e 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.

INPS, Messaggi 11 giugno 2026, n. 1966 , n. 1968  e n. 1970
Bonus Donne 2026 – domanda onlineA decorrere dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 1970/2026  (11 giugno 2026) è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della Circolare n. 57/2026 .
Bonus Donne 2026 – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso UniemensPer potere esporre l’agevolazione contributiva, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici appartenenti a una delle seguenti categorie:
donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2del Regolamento UE 651/2014;
donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014:
dal mese di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ED26”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice di nuova istituzione “L641”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
con il codice di nuova istituzione “L642”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
 
ZONA ZES
L’agevolazione è ammessa nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratrice, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne molto svantaggiate o svantaggiate residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EDZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice di nuova istituzione “L643”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
con il codice di nuova istituzione “L644”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
 
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
Con particolare riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, qualora si volesse procedere alla restituzione delle quote di tale esonero fruite i datori di lavoro devono valorizzare il codice causale già in uso “M431” (cfr. il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021 ), avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e l’importo da restituire.
 
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Bonus Giovani 2026 – domanda onlineA decorrere dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 1966/2026  (11 giugno 2026), è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della Circolare n. 55/2026 che ha fornito le prime indicazioni sul beneficio.
Bonus Giovani 2026 – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso UniemensPer potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni appartenenti a una delle seguenti categorie:
soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (cfr. la Circolare n. 55/2026 , par. 4, lett. a);
soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014 (cfr. la Circolare n. 55/2026 , par. 4, lett. b);
soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014 (cfr. la Circolare n. 55/2026 , par. 4, lett. c),
dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG26”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice di nuova istituzione “L645”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
con il codice di nuova istituzione “L646”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
 
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 3 , del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (cfr. la Circolare n. 55/2026 , par. 4, lett. d), dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EGZS”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”.
 
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice di nuova istituzione “L647”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
con il codice di nuova istituzione “L648”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
 
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Bonus ZES 2026 – procedura onlineA decorrere dalla data di pubblicazione del Messaggio n. 1968 , è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo, con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità già specificate al paragrafo 10 della Circolare n. 56/2026 che definisce le prima indicazioni sull’applicazione del beneficio.
Bonus ZES 2026 – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso UniemensPer potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 3 del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EZE1”, avente il significato di “Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”.
 
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice di nuova istituzione “L637”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
con il codice di nuova istituzione “L638”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Si sottolinea che la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
 
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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