1° Documento Riservato: Buoni pasto e aliquote IVA: disciplina attuale e criticità nella riorganizzazione del tributo

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Buoni pasto: disciplina IVA speciale; 4% tra emittente e datore, 10% con esercenti; restano criticità su bevande, supermercati e qualificazione operazioni

DI STEFANO SETTI | 15 GIUGNO 2026

La disciplina IVA dei buoni pasto si colloca in un’area complessa, nella quale si intrecciano regole sui buoni-corrispettivo, servizi sostitutivi di mensa aziendale, aliquote ridotte, certificazione dei corrispettivi e rapporti tra datore di lavoro, società emittente ed esercizi convenzionati. Il recepimento della Direttiva UE n. 2022/542 avrebbe dovuto condurre, sin dal 1° gennaio 2025, a una complessiva riorganizzazione delle aliquote IVA, ma l’intervento non risulta ancora compiutamente definito. In tale contesto, i buoni pasto continuano a essere disciplinati secondo le regole specifiche previste per i servizi sostitutivi di mensa aziendale, con applicazione dell’aliquota del 4% nei rapporti tra società emittente e datore di lavoro e dell’aliquota del 10% nei rapporti tra esercizi convenzionati e società emittente. Restano tuttavia aperte alcune questioni interpretative, soprattutto con riferimento all’utilizzo dei ticket presso supermercati, alla distinzione tra somministrazione e cessione di alimenti e bevande e all’eventuale futura revisione delle aliquote.

Il quadro generale: buoni pasto e riorganizzazione delle aliquote IVA

La disciplina IVA dei buoni pasto torna di particolare attualità nell’ambito del più ampio tema della riorganizzazione delle aliquote IVA. Il recepimento della Direttiva UE n. 2022/542 avrebbe dovuto consentire una revisione complessiva della struttura delle aliquote sin dal 1° gennaio 2025, ma, allo stato, non risulta ancora definito un intervento organico di riordino.

Il tema assume rilievo perché i buoni pasto si collocano in una posizione peculiare: da un lato, essi presentano alcuni tratti comuni ai buoni-corrispettivo; dall’altro, sono assoggettati a una disciplina IVA speciale, storicamente collegata ai servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Occorre quindi distinguere con attenzione tra:

  • la disciplina generale dei buoni-corrispettivo;
  • la disciplina speciale dei buoni pasto;
  • il regime IVA delle somministrazioni di alimenti e bevande;
  • il trattamento IVA delle cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo;
  • gli obblighi di certificazione e fatturazione nei rapporti tra esercizi convenzionati, società emittenti e datori di lavoro.

La questione non è soltanto teorica. La corretta qualificazione dell’operazione incide infatti sull’aliquota applicabile, sulla determinazione della base imponibile, sull’esigibilità dell’imposta e sulla corretta gestione dei corrispettivi.

La natura dei buoni pasto

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023, i buoni pasto sono documenti di legittimazione che attribuiscono al titolare il diritto di ottenere, presso esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del buono.

I buoni possono essere emessi in forma cartacea oppure elettronica, nel rispetto delle caratteristiche previste dall’art. 4 del medesimo Allegato II.17.

Generalmente, lo schema operativo è il seguente:

  • il datore di lavoro acquista i buoni pasto da una società emittente;
  • i buoni vengono distribuiti ai dipendenti;
  • i dipendenti utilizzano i ticket presso esercizi convenzionati;
  • gli esercenti richiedono il rimborso alla società emittente;
  • la società emittente fattura al datore di lavoro il servizio sostitutivo di mensa.

Il valore facciale del buono è comprensivo dell’IVA prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande e per le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo cui il buono dà diritto, come stabilito dall’art. 6 dell’Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023.

Buoni pasto e buoni-corrispettivo: una distinzione necessaria

La disciplina generale dei buoni-corrispettivo è stata introdotta nel D.P.R. n. 633/1972 dal D.Lgs. n. 141/2018, in recepimento della Direttiva UE n. 2016/1065.

Tale intervento ha inserito gli artt. 6-bis6-ter e 6-quater nella Legge IVA, distinguendo tra:

  • buoni-corrispettivo in senso generale;
  • buoni monouso;
  • buoni multiuso.

Il buono-corrispettivo è lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica i beni o servizi da fornire oppure i potenziali cedenti o prestatori.

La distinzione tra buono monouso e buono multiuso rileva soprattutto ai fini del momento impositivo:

  • per i buoni monouso, il trattamento IVA è noto già al momento dell’emissione e l’imposta diviene rilevante in tale momento;
  • per i buoni multiuso, invece, il trattamento IVA non è determinabile al momento dell’emissione, sicché il tributo rileva soltanto al momento dell’utilizzo.

Tuttavia, i buoni pasto non seguono ordinariamente la disciplina IVA dei buoni-corrispettivo introdotta dal D.Lgs. n. 141/2018. La stessa Relazione al Decreto di recepimento ha chiarito che i buoni pasto, pur potendo presentare caratteristiche assimilabili ai buoni monouso, continuano a essere assoggettati alla disciplina speciale prevista per i servizi sostitutivi di mensa aziendale.

La disciplina dei buoni pasto non può essere automaticamente ricondotta alla disciplina generale dei buoni-corrispettivo. Per i ticket restaurant continua infatti a trovare applicazione il regime IVA specifico dei servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Il rapporto tra società emittente e datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E/2020, ha chiarito che il servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta la presenza di due distinti rapporti contrattuali:

  • il primo tra società emittente e datore di lavoro;
  • il secondo tra società emittente ed esercizi convenzionati.

Il rapporto tra società emittente e datore di lavoro è soggetto ad aliquota IVA del 4%.

Il fondamento normativo è rappresentato:

  • dal n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’aliquota del 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate presso mense aziendali;
  • dall’art. 75, comma 3, della Legge n. 413/1991, norma di interpretazione autentica, secondo cui la stessa aliquota si applica anche alle somministrazioni rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi a oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, purché commesse da datori di lavoro.

La base imponibile è costituita dal prezzo convenuto tra la società emittente e il datore di lavoro. Non rileva, a tal fine, che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono pasto.

Questa impostazione è stata confermata dalla Risoluzione n. 75/E/2020, secondo cui il valore facciale del buono non rappresenta necessariamente la base imponibile del rapporto tra società emittente e datore di lavoro.

Nel rapporto società emittente-datore di lavoro, l’aliquota IVA applicabile è quella del 4%, mentre la base imponibile è rappresentata dal prezzo pattuito contrattualmente tra le parti e non dal valore facciale dei buoni.

La questione dei datori di lavoro senza dipendenti

Un profilo non del tutto pacifico riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’aliquota ridotta del 4%.

L’art. 75, comma 3, della Legge n. 413/1991 fa espresso riferimento ai servizi sostitutivi di mensa aziendale “commessi da datori di lavoro”. Tale formulazione induce a ritenere che il beneficio dell’aliquota ridotta presupponga la destinazione dei buoni al personale dipendente.

La ratio dell’agevolazione, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, è infatti quella di favorire la somministrazione di pasti ai dipendentinell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche mediante sistemi sostitutivi della mensa.

Sotto questo profilo, si potrebbe sostenere un’interpretazione restrittiva, secondo cui l’aliquota IVA del 4% non sarebbe applicabile quando il servizio non sia destinato a lavoratori dipendenti. Tuttavia, sul punto permangono margini di incertezza interpretativa e sarebbe opportuno un chiarimento espresso dell’Amministrazione finanziaria.

Il rapporto tra esercizi convenzionati e società emittente

Il secondo rapporto rilevante è quello tra esercizi convenzionati e società emittente dei buoni pasto.

In tale ambito, la prestazione resa dagli esercizi o dalle mense convenzionate alla società emittente è soggetta all’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

La ragione è che tale prestazione non viene qualificata come somministrazione resa presso una mensa aziendale, ma come ordinaria somministrazione di alimenti e bevande.

La prassi amministrativa ha confermato tale impostazione, tra l’altro, con:

Normalmente, agli esercizi convenzionati viene riconosciuto un corrispettivo inferiore al valore facciale del buono, per effetto di uno sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente. In tale ipotesi, la base imponibile IVA è determinata applicando lo sconto al valore facciale del buono e scorporando successivamente l’IVA incorporata con aliquota del 10%, secondo le regole di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel rapporto esercizio convenzionato-società emittente l’aliquota IVA non è quella del 4%, bensì quella del 10%. Il servizio reso dall’esercente non è infatti qualificato come mensa aziendale, ma come somministrazione ordinaria di alimenti e bevande.

Detrazione dell’IVA

Il regime IVA dei buoni pasto presenta anche un profilo rilevante in materia di detrazione.

È detraibile:

  • l’IVA assolta dalla società emittente sulle prestazioni ricevute dagli esercizi convenzionati;
  • l’IVA assolta dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni pasto destinati ai dipendenti.

Il fondamento normativo è rinvenibile nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972 e nell’art. 83, comma 28-bis, del D.L. n. 112/2008.

La detraibilità è giustificata dall’inerenza del costo all’attività d’impresa e dalla funzione dei buoni pasto quale servizio sostitutivo della mensa aziendale.

Certificazione dei corrispettivi da parte degli esercenti

Gli esercenti che accettano buoni pasto come mezzo di pagamento della somministrazione di alimenti e bevande e che sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 devono memorizzarel’operazione al momento dell’accettazione del ticket.

In particolare, l’esercente:

  • memorizza il corrispettivo, anche se non ancora riscosso;
  • emette il documento commerciale;
  • indica l’importo pagato mediante ticket restaurant;
  • include i valori dei ticket nel totale dei corrispettivi trasmessi telematicamente.

Tale obbligo è stato chiarito dalla circolare n. 3/E/2020, nonché dalle Risposte a interpello n. 394/E/2019 e n. 419/E/2019.

La successiva fatturazione alla società emittente non determina duplicazione del debito IVA. L’imposta diventa infatti esigibile soltanto nel periodo in cui avviene il pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente oppure nel momento in cui viene emessa anticipatamente la fattura.

La duplice rilevazione documentale, mediante documento commerciale al momento dell’utilizzo del buono e fattura alla società emittente, non determina duplicazione dell’IVA. L’imposta va computata una sola volta, nel momento in cui diviene esigibile.

Buoni pasto e mense aziendali

Una disciplina peculiare riguarda l’ipotesi in cui i buoni pasto siano utilizzati presso mense aziendali.

Alla somministrazione di pasti presso mense aziendali si applica l’aliquota IVA del 4%. Tuttavia, quando la mensa accetta anche buoni pasto emessi da società terze, occorre distinguere la modalità di pagamento.

La Risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022 ha chiarito che:

  • se il pagamento è effettuato integralmente mediante buoni pasto, l’IVA da scorporare è quella del 10%, con esigibilità al momento della fatturazione alla società emittente;
  • se il pagamento è effettuato integralmente in contanti o moneta elettronica, l’IVA da scorporare è quella del 4%, con esigibilità al momento del pagamento;
  • se il pagamento è misto, occorre applicare il 4% sulla quota pagata direttamente dal dipendente e il 10% sulla quota riferita al buono pasto.

Card elettroniche, app e mensa diffusa

L’evoluzione tecnologica ha introdotto nuove modalità di fruizione dei servizi sostitutivi di mensa, mediante card elettroniche o applicazioni smartphone.

La prassi ha chiarito che, in alcuni casi, tali strumenti possono essere ricondotti ai servizi sostitutivi di mensa aziendale o ai sistemi di “mensa diffusa”, beneficiando delle aliquote IVA ridotte.

Il Principio di diritto n. 3/E del 2018 e la Risposta a interpello n. 122/E/2020 hanno evidenziato che occorre verificare:

  • le modalità di erogazione del servizio;
  • il contenuto della convenzione;
  • la funzione della card o dell’app;
  • l’esistenza di un diritto specifico del lavoratore al pasto.

La Risoluzione n. 63/E/2005 ha ad esempio riconosciuto la qualificazione come mensa diffusa nel caso di card elettronica avente funzione di identificazione del lavoratore e non di strumento monetario.

Diversamente, la Risposta a interpello n. 430/E/2022 ha escluso la qualificazione come mensa diffusa in un caso in cui i pasti erano forniti da ristoranti convenzionati tramite app, con pagamento da parte di una società terza e fee versata dai ristoranti alla stessa società.

Le criticità nell’utilizzo dei buoni pasto presso supermercati

Un tema particolarmente delicato riguarda l’utilizzo dei buoni pasto presso supermercati e punti vendita della grande distribuzione.

L’art. 2 dell’Allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023 consente l’utilizzo del buono per:

  • somministrazioni di alimenti e bevande;
  • cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Tuttavia, nella prassi, i comportamenti non sono uniformi.

Alcuni supermercati accettano i buoni pasto solo per prodotti alimentari con aliquota del 4% o del 10%. Altri, invece, accettano il ticket per l’intera spesa a condizione che nel carrello sia presente almeno un prodotto alimentare astrattamente compatibile.

Tale seconda prassi può generare criticità, soprattutto quando il buono venga di fatto utilizzato come denaro contante per acquistare anche beni non alimentari o prodotti assoggettati ad aliquota ordinaria, come detersivi, bevande alcoliche o altri prodotti estranei alla funzione del ticket.

Il buono pasto non è uno strumento di pagamento generalizzato, ma un documento di legittimazione collegato alla somministrazione di alimenti e bevande o alla cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.

La questione delle bevande

La questione delle bevande rappresenta uno dei punti più problematici dell’attuale sistema delle aliquote IVA.

Nel sistema italiano, le bevande possono essere assoggettate ad aliquota ridotta se somministrate, ma non sempre se vendute come beni.

Ciò crea difficoltà operative nella distinzione tra:

  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • cessione di prodotti alimentari pronti;
  • vendita di bevande confezionate.

La problematica è emersa anche con riferimento alla cosiddetta “norma Covid”, introdotta dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 178/2020, che ha esteso l’aliquota del 10% alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o comunque preparati per il consumo immediato, la consegna a domicilio o l’asporto.

Tale disposizione richiama i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, ma riguarda gli alimenti e non le bevande.

La conseguenza è che, in presenza di vendite congiunte di alimenti e bevande, possono emergere difficoltà nella certificazione dei corrispettivi e nella corretta applicazione delle aliquote.

Il Testo Unico IVA e la conferma delle norme interpretative

Il D.Lgs. n. 10/2026, recante il Testo Unico IVA, destinato a entrare in vigore dal 2027, conferma la perdurante validità delle norme di interpretazione autentica in materia di buoni pasto e piatti pronti.

In particolare, l’art. 169 del D.Lgs. n. 10/2026 richiama, tra le norme di interpretazione autentica e coordinamento:

  • la disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale;
  • la disciplina dei piatti pronti e delle preparazioni alimentari destinate al consumo immediato.

Tale scelta conferma l’attualità della disciplina speciale, anche se sarebbe stata auspicabile una collocazione più organica direttamente nelle voci delle Tabelle IVA relative alle aliquote.

Prospettive di riforma

La riorganizzazione delle aliquote IVA, collegata al recepimento della Direttiva UE n. 2022/542, potrebbe rappresentare l’occasione per chiarire definitivamente alcuni profili ancora incerti.

Tra questi:

  • il trattamento delle bevande;
  • la distinzione tra somministrazione e cessione;
  • l’utilizzo dei buoni pasto presso supermercati;
  • il coordinamento tra disciplina dei buoni-corrispettivo e disciplina dei ticket restaurant;
  • la corretta individuazione della base imponibile nei rapporti tra emittenti, datori di lavoro ed esercenti.

Una possibile linea di intervento potrebbe consistere nell’allineamento del trattamento IVA delle bevande a quello adottato in altri Stati membri, prevedendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sia in caso di vendita sia in caso di somministrazione.

Tale soluzione, tuttavia, determinerebbe effetti operativi rilevanti per bar, ristoranti, mense, esercizi convenzionati e operatori della grande distribuzione.

Tabella: Rapporti IVA nei buoni pasto

Rapporto contrattualeBase imponibileAliquota IVARiferimenti
Società emittente – datore di lavoroPrezzo pattuito tra le parti4%N. 37 Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972; art. 75, Legge n. 413/1991
Esercizio convenzionato – società emittenteValore facciale al netto dello sconto e dell’IVA incorporata10%N. 121 Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972; Ris. n. 75/E/2020
Datore di lavoro – dipendenteAssegnazione del buono al lavoratoreFuori dalla dinamica ordinaria di fatturazione IVADisciplina dei servizi sostitutivi di mensa

Tabella: Pagamenti presso mense aziendali

Modalità di pagamentoAliquota IVAMomento di esigibilità
Pagamento integralmente in contanti o moneta elettronica4%Al momento del pagamento
Pagamento integralmente mediante buono pasto10%Al momento della fattura alla società emittente
Pagamento misto4% sulla quota pagata direttamente;
10% sulla quota ticket
Distinta in base alla modalità di pagamento

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