CIRCOLARE MONOGRAFICA
Più tempo per la registrazione delle fatture in recepimento della sentenza UE sulla retro-imputazione dell’imposta
DI SANDRA PENNACINI | 17 GIUGNO 2026
Con il Decreto legislativo correttivo “Omnibus”, in corso di iter, il legislatore finalmente interviene sui termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, risolvendo l’annoso problema delle fatture a cavallo d’anno. Attraverso la modifica del Decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972, si amplia notevolmente l’orizzonte temporale a disposizione dei contribuenti per la registrazione dei documenti d’acquisto, in aderenza non solo all’indirizzo sancito nella Legge delegaper la riforma fiscale, ma anche ai recenti orientamenti della giurisprudenza unionale in materia. Viene così a delinearsi un nuovo scenario che semplifica le procedure contabili.
Premessa
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato in esame preliminare lo schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al sistema tributario, il cosiddetto Decreto correttivo “Omnibus”. L’iter parlamentare è attualmente in corso, per l’acquisizione dei necessari pareri da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato. L’obiettivo del correttivo è quello di realizzare aggiustamenti di coordinamento ed affinare le norme alla luce della Legge delega per la riforma fiscale.
Tra le innumerevoli misure assunte nel testo, di particolare interesse è l’art. 12, rubricato “Detrazione”.
Attraverso questo intervento, trova finalmente accoglimento l’indirizzo previsto dalla Legge delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), volto a risolvere l’annosa problematica afferente alla detrazione dell’IVA in presenza di fatture di acquisto relative a operazioni effettuate in un anno, ma ricevute nell’annualità successiva. L’obiettivo è quello di allineare la normativa nazionale ai principi unionali, superando le rigidità attualmente previste, che possono comportare la perdita del diritto alla detrazione per meri ritardi di carattere documentale.
L’attuale impostazione normativa
Al fine di inquadrare correttamente la portata dell’intervento correttivo attualmente in itinere, occorre preliminarmente ricostruire l’assetto normativo ad oggi vigente, derivante dalla stretta a suo tempo operata dal D.L. n. 50/2017.
Il perno centrale dell’intera disciplina sulla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è rappresentato dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, valido sino al 31 dicembre 2026 e le cui disposizioni sono state trasfuse nell’art. 56 del nuovo Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), applicabile dal 1° gennaio 2027.
La norma stabilisce un rigido principio in ordine al preciso momento temporale in cui sorge il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, nonché il termine essenziale entro il quale tale diritto deve essere effettivamente esercitato.
Secondo l’attuale formulazione normativa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La precedente regola deve essere incrociata con quanto previsto dall’art. 25 del medesimo D.P.R. n. 633/1972 (confluito nell’art. 88 del nuovo Testo unico IVA), rubricato “Registrazione degli acquisti”. Tale disposizione impone che la fattura debba essere annotata nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In merito alle dinamiche afferenti alla liquidazione periodica, è necessario altresì richiamare quanto disposto dall’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.
La norma prevede che:
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Ne consegue che:
- in corso d’anno, le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel mese precedente, se pervenute ed annotate in contabilità entro il giorno 15 del mese successivo, possono validamente concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione, operando così una vera e propria “detrazione a ritroso” rispetto alla data effettiva di ricezione del documento tramite Sistema di Interscambio;
- quanto sopra, tuttavia, per espressa previsione normativa, non vale in alcun caso per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Il divieto di operare la “detrazione a ritroso” per i documenti a cavallo d’anno costituisce il nodo critico del sistema attuale. Come ampiamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’esercizio del diritto alla detrazione è inderogabilmente subordinato all’esistenza di un duplice requisito.
La detrazione può essere legittimamente operata solo nel momento in cui coesistono simultaneamente due condizioni:
- Effettuazione dell’operazione (presupposto sostanziale).
- Possesso di una valida fattura d’acquisto (presupposto formale).
A queste due condizioni fondamentali si aggiunge il necessario adempimento della registrazione della fattura nel registro IVA acquisti, operazione che non è materialmente possibile effettuare senza la preventiva disponibilità del documento d’acquisto. In altri termini, non è possibile contabilizzare una fattura elettronica che non sia ancora stata recapitata dal Sistema di Interscambio.
Esempio: I tempi della detrazione IVA secondo la norma attuale
L’avvenuto recapito della fattura, in ragione di quanto sopra esposto, diviene quindi una variabile che incide nella sostanza sul momento a partire dal quale è possibile far valere la detrazione dell’IVA.
Secondo l’attuale formulazione normativa, è possibile quindi delineare due scenari tipici:
Operazione effettuata nell’anno e fattura ricevuta nel medesimo anno
Si ipotizzi un acquisto di merci con consegna materiale effettuata nel mese di ottobre 2026.
La relativa fattura elettronica viene ricevuta nel successivo mese di novembre 2026.
In questo primo scenario, l’operazione è effettuata nel 2026 (presupposto sostanziale), mentre sotto il profilo del presupposto formale possono verificarsi molteplici situazioni.
Qualora il contribuente registri tempestivamente il documento (novembre 2026), l’IVA a credito confluisce nella liquidazione di competenza del mese di novembre e si consolida nella Dichiarazione IVA 2027 (avente ad oggetto l’anno d’imposta 2026).
Qualora, per dimenticanza, non registri la fattura entro la fine dell’anno solare, l’art. 19 del Decreto IVA concede tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto.
Il contribuente dovrà quindi registrare la fattura dimenticata in un apposito registro sezionale, per farla confluire nella Dichiarazione IVA 2027, con scadenza fissata al termine di presentazione della dichiarazione stessa, ovvero il 30 aprile 2027.
Operazione effettuata nell’anno e fattura ricevuta nell’anno successivo
Il quadro si complica nel caso in cui l’operazione venga effettuata, per esempio, nel mese di dicembre 2026, ma la relativa fattura venga ricevuta tramite il Sistema di Interscambio soltanto nei primi giorni del mese di gennaio 2027.
In questo scenario, molto frequente, il momento di esigibilità scatta indubbiamente nel 2026, ma il possesso formale del documento si perfeziona solo ed esclusivamente nel 2027.
Il soddisfacimento congiunto delle due condizioni si realizza quindi unicamente a partire dal mese di gennaio 2027.
Stante il divieto dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, è preclusa ogni possibilità di “retrodatare” l’imputazione contabile alla liquidazione del precedente mese di dicembre.
Sulla base delle regole introdotte dal D.L. n. 50/2017 e della citata circolare n. 1/E/2018, l’operatore avrà tempo per esercitare la detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione. Ricevendo formalmente il documento nel 2027, dunque, la detrazione non può essere esercitata con riferimento al 2026.
La scadenza ultima per la registrazione e la detrazione slitta al 30 aprile 2028 (ovvero il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA 2028 relativa all’anno d’imposta 2027, di avvenuta ricezione della fattura).
Occorre peraltro rammentare che l’IVA a credito dovrà comunque sottostare alle condizioni sostanziali (quali ad esempio il calcolo del pro-rata di detraibilità) vigenti nell’originario anno di esigibilità, ovverosia, nel nostro esempio, il 2026.
Le modifiche in via di introduzione
A modificare questo quadro tutt’altro che semplice interverrà il Decreto correttivo “Omnibus”.
Come argomentato nella Relazione tecnica che accompagna il Decreto in itinere, la riduzione dei termini introdotta dal D.L. n. 50/2017 per beneficiare della detrazione d’imposta era finalizzata a rendere più agevoli i controlli, avvicinando il momento in cui il contribuente beneficiava della detrazione a quello della registrazione della fattura passiva, con conseguente recupero di gettito evaso. Tuttavia, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il problema che aveva portato alla riduzione dei termini per beneficiare della detrazione appare superato, in quanto non è più possibile beneficiare della detrazione se non in seguito al ricevimento della fattura elettronica.
Di conseguenza, il legislatore ha preso atto che la ratio anti-evasiva che aveva indotto a comprimere i tempi della detrazione al fine di costringere i contribuenti ad una più rapida contabilizzazione finalizzata a favorire controlli più immediati risulta essere anacronistica.
L’art. 12 dell’“Omnibus” interviene pertanto in modifica al D.P.R. n. 633/1972 e, necessariamente, in parallelo al nuovo Testo unico IVA, come segue:
- All’art. 19, comma 1, del Decreto IVA (e al corrispondente nuovo art. 56 del TUI), in merito al termine per l’esercizio del diritto, le parole “all’anno” vengono sostituite con la nuova e più ampia locuzione: “al secondo anno successivo a quello”. Parallelamente, all’art. 25, comma 1 (e al nuovo art. 88), concernente i termini massimi di registrazione nei registri IVA, la limitante scadenza ancorata “all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” viene sostituita da un termine ben più ampio: “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
L’intervento in via di adozione è allineato a quanto previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 7, comma 1, lett. d, n. 3), che aveva fissato come principio direttivo quello di “prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
Con il Decreto “Omnibus”, il Governo ha deciso di spingersi oltre il perimetro tracciato dal mandato della Delega. Infatti, laddove il Parlamento chiedeva di sganciare la detrazione dall’anno di esigibilità per ancorarla all’anno di ricezione, il legislatore delegato ha operato una scelta più ampia, spingendo la finestra temporale fino al “secondo anno successivo”.
Non si tratta, invero, di una iniziativa svincolata da circostanze esterne. Infatti, l’intervento è stato operato al fine di recepire la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa T-689/24 dell’11 febbraio 2026), con la quale è stato sancito il principio di ammissibilità della cosiddetta “retro-imputazione”. In sintesi, nel rispetto del principio cardine di neutralità e proporzionalità dell’IVA, il contribuente deve sempre avere la facoltà (e non l’obbligo) di far valere la detrazione nello stesso periodo di imposta in cui l’IVA è divenuta originariamente esigibile e questo diritto gli deve essere garantito anche laddove la fattura d’acquisto sia pervenuta soltanto nell’anno solare successivo. Unica condizione è che il documento contabile si sia reso disponibile prima della materiale presentazione della dichiarazione annuale relativa proprio a quell’anno di esigibilità.
Questo orientamento giurisprudenziale europeo si poneva in netto e aperto contrasto con la prassi amministrativa italiana che, come abbiamo visto, ancorava rigidamente la detrazione “all’anno di ricezione della fattura”. Recependo tale principio, il legislatore italiano si allinea con le indicazioni UE.
Esempio: I nuovi tempi della detrazione IVA secondo il Decreto “Omnibus”
Per cogliere l’impatto operativo del nuovo impianto normativo, riprendiamo l’esempio precedentemente analizzato (operazione di acquisto a dicembre 2026, con fattura differita ricevuta a gennaio 2027) e vediamo come andrà gestito nel momento in cui il nuovo Decreto “Omnibus” venisse definitivamente adottato.
La problematica interessa ovviamente le c.d. “fatture a cavallo d’anno”. La casistica esemplificativa è dunque quell’operazione effettuata nel mese di dicembre 2026, la cui fattura venga ricevuta tramite il Sistema di Interscambio nel mese di gennaio 2027.
Due sono le possibilità:
- Il “termine lungo” di registrazione – Essendo la fattura stata formalmente ricevuta nel 2027 (momento in cui la duplice condizione si verifica), la norma concede di registrarla ed esercitare la detrazione dell’IVA entro la dichiarazione relativa al “secondo anno successivo a quello di ricezione”. Di conseguenza, la scadenza ultima è quella della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2029, ovvero il 30 aprile 2030.
- La retro-imputazione – Il contribuente ha facoltà di esercitare in tempi più brevi il diritto alla detrazione. Avendo ricevuto la fattura a gennaio 2027 (quindi in un momento antecedente al termine fissato per l’invio della dichiarazione IVA dell’anno 2026), si potrà registrare il documento in un apposito registro sezionale degli acquisti relativo al 2027 e fare confluire l’IVA assolta sull’acquisto in Dichiarazione IVA 2027 (relativa all’anno d’imposta 2026), la cui presentazione telematica scadrà il 30 aprile 2027.
Di fatto, l’intervento modifica due “paletti” prevedendo:
- Più tempo per la contabilizzazione senza perdita del diritto alla detrazione.
- La possibilità di “recuperare a ritroso” l’imposta nell’anno di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura pervenga entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA, possibilità attualmente concessa solo ed esclusivamente per le fatture ricevute entro l’anno oggetto di dichiarazione e non contabilizzate nell’anno stesso.
Riferimenti normativi:
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 7;
- D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, art. 1;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 25;
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, artt. 56 e 88;
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- Agenzia delle Entrate, circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E;
- Governo, Comunicato Stampa 10 giugno 2026.
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