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17 GIUGNO 2026
L’art. 1 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali ex art. 12 TUIR, correggendo le criticità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025, in particolare in relazione al requisito della convivenza per gli “altri familiari” ex art. 433 c.c. La modifica chiarisce l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali – soprattutto in materia di welfare aziendale – distinguendo tra nozione generale di familiare e familiare fiscalmente a carico. La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta 2025, con effetto quindi anche sulle situazioni già in essere.
Contesto normativo e finalità dell’intervento – L’intervento si inserisce nell’attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), che prevede la revisione dell’IRPEF anche attraverso il riordino delle detrazioni, con attenzione alla composizione del nucleo familiare e alla tutela delle situazioni di disabilità. In tale ambito, l’art. 12 TUIR – che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia – è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 192/2025, il quale ha introdotto una definizione più ampia di “familiari” rilevanti ai fini fiscali, includendo:
- coniuge non separato;
- figli (in tutte le forme giuridiche rilevanti);
- altri familiari ex art. 433 c.c. (es. genitori, fratelli), a determinate condizioni.
Le criticità emerse con il D.Lgs. n. 192/2025 – La modifica del comma 4-ter dell’art. 12 TUIR ha introdotto, per gli “altri familiari”, un requisito aggiuntivo:
- convivenza con il contribuente, oppure
- percezione di assegni alimentari non giudiziali.
Tale previsione ha generato rilevanti problemi applicativi, in particolare:
- ambito welfare aziendale (art. 51 TUIR): nel 2025 molti benefit sono stati erogati a favore di familiari non conviventi, secondo la prassi previgente;
- effetto retroattivo indesiderato: la nuova definizione ha comportato il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali già fruite, con possibile riqualificazione in reddito imponibile;
- incertezza interpretativa: mancata distinzione tra:
- nozione generale di familiare;
- familiare fiscalmente a carico.
Le modifiche introdotte dall’art. 1 del “Decreto correttivo” – L’intervento normativo ha una duplice finalità chiarificatrice.
a) Eliminazione del requisito di convivenza (in alcuni casi) – Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari viene eliminato quando:
- la norma fiscale fa riferimento ai “familiari” ex art. 12 TUIR
- senza richiedere che siano fiscalmente a carico.
Effetto pratico: le agevolazioni (es. welfare aziendale) possono essere riconosciute anche per familiari non conviventi.
b) Conferma del requisito per i familiari fiscalmente a carico – Quando invece la norma richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, restano necessari:
- limite reddituale: 2.840,51 euro; 4.000 euro per figli fino a 24 anni;
- per gli “altri familiari” ex art. 433 c.c.: convivenza oppure assegni alimentari.
Impatti operativi – L’intervento consente di:
- sanare le criticità del 2025 evitando effetti penalizzanti ex post;
- ripristinare la coerenza con la disciplina previgente (ante 31.12.2024);
- distinguere chiaramente due piani applicativi:
- familiari rilevanti in senso ampio;
- familiari fiscalmente a carico.
Particolarmente rilevante è l’impatto sui piani di welfare aziendale:
- viene confermata la non imponibilità dei benefit erogati anche a familiari non conviventi (se non è richiesto lo status di “a carico”);
- si riduce il rischio di contestazioni fiscali per il periodo d’imposta 2025.
| Ambito applicativo | Tipologia familiare | Requisito convivenza/assegni | Requisito reddituale | Effetto fiscale |
| Norme che richiamano i “familiari” (senza “a carico”) | Tutti i familiari ex art. 12 TUIR | Non richiesto | Non richiesto | Agevolazioni spettanti (es. welfare) |
| Norme che richiedono “familiare fiscalmente a carico” | Coniuge e figli | Non richiesto | Sì | Detrazioni/benefici spettanti |
| Norme che richiedono “familiare fiscalmente a carico” | Altri familiari ex art. 433 c.c. | Richiesto | Sì | Detrazioni solo se soddisfatti entrambi |
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