4° Contenuto riservato: Bonus assunzioni 2026: via alle domande INPS per Giovani, Donne e ZES

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 19 GIUGNO 2026

Dall’11 giugno 2026 sono operative le procedure INPS per richiedere gli esoneri contributivi previsti dal Decreto Lavoro per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori nelle ZES. Le istruzioni dell’Istituto chiariscono modalità di presentazione delle istanze, tempistiche di fruizione degli incentivi, recupero degli arretrati e condizioni da rispettare ai fini dell’agevolazione.

Al via l’esonero contributivo

Dall’11 giugno è possibile presentare le richieste per l’ammissione all’esonero contributivo previsto dai bonus Donne, Giovani e ZES previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. Decreto Lavoro).

A dare il via è l’INPS con i Messaggi n. 1966 , n. 1968 e n. 1970 , tutti dell’11 giugno 2026, riguardanti, rispettivamente, il bonus Giovani, il bonus ZES e il bonus Donne.

Come si ricorderà, infatti, l’istituto aveva già diffuso il 12 maggio 2026 le tre Circolari n. 55n. 56 e n. 57 riguardanti i medesimi bonus, in cui era stata confermata la possibilità di concessione senza alcuna autorizzazione della Commissione europea, atteso che l’agevolazione è stata concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, pertanto, risulta compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Domande al via, ma l’utilizzo parte da luglio

Per l’utilizzo era tuttavia necessario presentare all’istituto l’apposita domanda di ammissione alle agevolazioni, da effettuarsi con le consuete modalità, cioè utilizzando l’apposito modulo di istanza telematico reperibile sul sito dell’istituto (ad esempio, per l’assunzione di un giovane, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.

Attenzione però perché l’effettiva spendibilità dei bonus contributivi è necessario attendere il mese di competenza luglio 2026; da tale periodo, infatti, è possibile esporre nel flusso contributivo Uniemens l’importo dell’esonero spettante.

Sempre dallo stesso mese è possibile conguagliare l’esonero spettante per i mesi precedenti, cioè nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettuato assunzioni prima del mese di luglio 2026.

Come è noto, infatti, i tre bonus assunzioni possono essere richiesti, in presenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni previste, per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Recupero degli arretrati e modalità di conguaglio

A proposito di arretrati, il conguaglio è effettuabile nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026, in cui è possibile esporre quanto spettante fino al mese precedente quello corrente (es. in caso di assunzione a gennaio 2026, se il datore di lavoro procede al conguaglio dell’esonero nel mese di agosto 2026, indicherà gli arretrati per i periodi dalla data di assunzione fino al mese di luglio 2026; l’importo del mese di agosto 2026 va invece indicato quale importo corrente).

Le informazioni richieste nelle istanze INPS

Per quanto concerne le istanze, tra le informazioni necessarie, particolare attenzione deve essere prestata all’indicazione all’importo della retribuzione mensile media, che deve essere comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; nel caso di contratto a tempo parziale, deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata.

L’istituto, ricevuta la domanda, verifica la disponibilità di risorse finanziarie e il rispetto della clausola in materia di aiuto di Stato Deggendorf e, in caso positivo, accoglie la domanda in caso di assunzione già effettuata o comunica la prenotazione dei fondi nel caso di assunzione da effettuarsi. In quest’ultimo caso, l’istituto invita il datore di lavoro interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Requisiti e vincoli per accedere agli incentivi

Le condizioni da rispettare sono quelle previste innanzitutto dalla fonte regolatoria dei bonus:

  • l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
  • il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;
  • deve essere assicurato ai lavoratori un trattamento economico non inferiore al salario giusto di cui all’art. 7 del D.L. n. 62/2026;

Inoltre, occorre tenere conto delle condizioni generali previste dall’ordinamento nazionale, ovvero:

  • del rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Infine, occorre rispettare le condizioni del diritto unionale e nel caso specifico quelle previste dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tra le quali:

  • l’impresa non deve essere un’impresa in difficoltà;
  • sono escluse le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti oggetto di recupero.

Non è invece ancora efficace l’onere previsto dall’articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che impone di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. Per l’effettiva operatività di tale adempimento, occorre che vengano individuate le modalità operative con il decreto attuativo previsto dal comma 5 del citato articolo 14.

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