COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 19 GIUGNO 2026
L’INAIL con propria Circolare n. 27/2026 ha reso noti gli importi rivalutati delle prestazioni economiche, riferite ad infortuni e malattie professionali, che devono essere corrisposte ai lavoratori dei settori industria, navigazione, agricoltura nonché ai medici esposti a radiazioni ionizzanti. Da luglio 2026 è rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.
Premessa
L’INAIL attraverso la Circolare n. 27 del 9 giugno 2026 ha reso noti gli importi rivalutati delle prestazioni economiche, riferite ad infortuni e malattie professionali, che devono essere corrisposte sia ai lavoratori dei settori industria, navigazione, agricoltura sia ai medici che sono esposti a radiazioni.
In base a quanto disposto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 la rivalutazione delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite da corrispondere ai mutilati ed agli invalidi del lavoro avviene a partire dal 1° luglio di ogni anno nel caso in cui non avvenga una variazione non inferiore del 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite ogni biennio.
L’eventuale variazione viene comunicata attraverso un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.
La variazione dovrà essere calcolata considerando la variazione effettiva, rispetto all’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Per quanto attiene l’anno in corso l’INAIL ha previsto dal 1° luglio 2026 che la rivalutazione delle retribuzioni è effettuata considerando la variazione percentuale dell’1,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2024 ed il 2025.
La proposta di rivalutazione dall’INAIl è stata adottata con 2 Delibere del Consiglio di Amministrazione la n. 41 e 43 del 9 aprile 2026 e approvata con i Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 55 , n. 57 e n. 58 dell’11 maggio 2026.
Le prestazioni economiche
Per quanto attiene la liquidazione delle rendite relative ai casi di inabilità permanente l’NAIL ha distinto le retribuzioni da considerare in base ai settori merceologici aziendali e quelle relative ai medici esposti a radiazioni ionizzanti.
Per quanto riguarda il settore industria è stato stabilito che la retribuzione media giornaliera è pari ad euro 98,63, per cui la Retribuzione annua minima è di euro 20.712,30 e la retribuzione annua massima è pari ad euro 38.465,70.
Per quanto attiene il settore marittimo devono essere considerati gli stessi importi previsti per il settore industria, tranne che per alcuni lavoratori per i quali è differente solo la retribuzione annua massima, ovvero:
- Comandanti a capi macchinisti la retribuzione annua massima è pari a euro 55.390,61;
- Primi ufficiali di coperta e di macchina la retribuzione annua massima è euro 46.928,15;
- altri ufficiali euro 42.696, 93.
Passando ad esaminare il comparto agricolo l’INAIL ha comunicato che la retribuzione convenzionale da considerare per la liquidazione delle rendite è pari ad euro 31.266,07.
La retribuzione convenzionale per il settore agricolo è stata stabilita dall’articolo 1 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 57 dell’11 maggio 2026 .
L’INAIL per il comparto agricolo ha reso note le retribuzioni annue convenzionali per ogni singola categoria di lavoratore:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato euro 31.266,07;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato è stata stabilita una retribuzione minima (euro 20.712,30) e massima (euro 38.465,70) entro i limiti previsti per il settore industriale;
- per i lavoratori agricoli autonomi euro 20.712,30.
Infine per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua da considerare per poter procedere alla liquidazione delle rendite è pari ad euro 67.802,97.
In caso di morte del lavoratore l’assegno una tantum previsto per i superstiti è pari a euro 12.515,64 per il settore industria, navigazione e agricoltura.
Per quanto attiene i medici esposti a radiazioni ionizzanti l’INAIL ha stabilito che ai superstiti spetta un assegno una tantum di importo rapportato alla retribuzione di euro 67.802,97.
In pratica:
- al coniuge con figli inabili al lavoro spetta un assegno una tantum pari ad euro 22.600,99;
- al solo coniuge o ai soli figli inabili al lavoro spetta un assegno una tantum pari ad euro 16.950,74;
- negli altri casi ai superstiti spetta un assegno pari ad euro 11.300,50.
L’importo giornaliero, spettante ai lavoratori agricoli a causa di inabilità temporanea assoluta, è pari a:
- euro 51,70 per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato che determinato;
- euro 58,13 per i lavoratori agricoli autonomi (ugualmente previsto per il settore industria).
L’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa per il settore industria, navigazione ed agricoltura è pari ad euro 682,14.
Infine per quanto riguarda gli assegni continuativi mensili sono stati stabiliti dall’INAIL, per il settore industria ed agricolo, considerando il grado di percentuale della inabilità riconosciuta al lavoratore. Pertanto:
- per un grado di inabilità compreso tra il 50% ed il 59% per il settore industria l’assegno è pari a euro 382,74, per il settore agricoltura è pari a euro 479,41;
- per un grado di inabilità tra 60% e 79% per il settore industria l’assegno è di euro 537,00, per il settore agricoltura è di euro 669,00;
- per un grado di inabilità tra l’80% e 89% l’assegno per il settore industria è pari a euro 997,04, per il settore agricoltura è pari a euro 1.148,55;
- per un grado di inabilità tra il 90 ed il 100% per il settore industria l’assegno è di euro 1.536,08 e per il settore agricoltura è di euro 1.627,68;
- per un grado di inabilità del 100% più un alto potenziale cognitivo (a.p.c.) per il settore industria l’assegno è di euro 2.219,08 e per il settore agricoltura è pari a euro 2.310,18.
La riliquidazione delle prestazioni in corso
Per quanto attiene i lavoratori del comparto agricolo le rendite per l’inabilità permanente andranno rivalutate nel seguente modo:
- per l’anno 2024 e anni precedenti il coefficiente di rivalutazione da considerare è 1,1014;
- per gli anni 2025 ed il 1° semestre 2026 il coefficiente di rivalutazione è 1,000.
Le retribuzioni da considerare per procedere al calcolo della riliquidazione delle prestazioni per i lavoratori del comparto agricolo sono:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato euro 31.266,07 come retribuzione annua convenzionale;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite a partire dal 1° gennaio 1982 la retribuzione da considerare è compresa tra un minimo di euro 20.172,30 ed un massimo di euro 38.465,70;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 la retribuzione da considerare è euro 31.266,07;
- per i lavoratori autonomi con rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 la retribuzione da considerare è euro 31.266,07;
- per lavoratori autonomi con rendite con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1993 la retribuzione minimale da considerare è euro 20.712,30.
Per i casi in cui è prevista l’integrazione della rendita per l’anno 2025 che non risultano essere stati definiti, entro la data in cui è stata effettuata la rivalutazione la prestazione integrativa dovrà essere pagata considerando l’importo del rateo di rendita che è stato rivalutato.
Invece a partire dall’anno 2026 l’INAIL ha previsto che debbano essere rivalutate le prestazioni da erogare nel caso ci siano provvedimenti di rettifica causati da errore. Pertanto queste prestazioni devono essere automaticamente rivalutate con il rateo di agosto 2026, purchè si sia provveduto ad effettuare le verifiche reddituali. Invece nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le opportune verifiche le prestazioni dovranno essere azzerate nello stesso mese di agosto.
Gli importi riguardanti la rivalutazione devono essere liquidati d’ufficio e dovranno essere pagati con il rateo di rendita calcolato nel mese di agosto 2026.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11
- D.M. 11 maggio 2026, n. 55
- D.M. 11 maggio 2026, n. 57
- D.M. 11 maggio 2026, n. 58
- INAIL, Circolare 9 giugno 2026, n. 27
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