PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 24 GIUGNO 2026
Lo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri 22 giugno 2026 attua la delega contenuta nell’art. 3, commi 1 e 2, lettera a), della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, intervenendo sulla revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese e sul loro coordinamento con il Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184.
La disciplina mira a razionalizzare l’offerta di strumenti agevolativi delle amministrazioni centrali, concentrando le risorse su un numero limitato di incentivi ritenuti maggiormente efficaci, con particolare riferimento al nuovo Fondo per la crescita sostenibile (FCS), al Fondo di garanzia per le PMI, al Fondo di sostegno al venture capital, alla Nuova Sabatini e agli incentivi per il settore aerospaziale. Il Decreto definisce finalità, ambito di applicazione e definizioni comuni, delinea le sezioni del FCS (ricerca e innovazione, start up, investimenti produttivi per transizione verde e digitale, accesso al credito e al mercato dei capitali) e ne disciplina il funzionamento anche attraverso bandi tematici e contratti di sviluppo. Sono previste disposizioni contabili per la confluenza al FCS di autorizzazioni di spesa esistenti e un ampio intervento di abrogazione e coordinamento della normativa previgente in materia di incentivi di diverse amministrazioni centrali.
La disciplina si completa con norme transitorie e finali sul regime dei procedimenti in corso e sull’aggiornamento futuro del Decreto mediante modifiche espresse.
| Articolo | Rubrica | Sintesi |
| Art. 1 | Finalità e ambito di applicazione | L’articolo individua la finalità complessiva del Decreto: costruire un sistema di incentivi alle imprese organico, efficace e meno frammentato, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 160/2023. La razionalizzazione avviene sulla base della ricognizione degli incentivi esistenti e della selezione di quelli considerati più idonei rispetto agli obiettivi di politica industriale individuati dal legislatore delegante. La norma prevede l’utilizzo di abrogazioni e modifiche delle discipline previgenti per convogliare gli incentivi esistenti nei nuovi strumenti selezionati e coordinarne le linee di azione. La revisione è organizzata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazioneresponsabile centrale e può essere progressivamente integrata nel tempo con ulteriori interventi. L’articolo esclude esplicitamente dal campo di applicazione gli incentivi destinati ai settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. |
| Art. 2 | Definizioni | L’articolo elenca le definizioni utilizzate nel Decreto, fornendo un vocabolario comune per l’interpretazione delle norme. Viene precisato il concetto di agevolazione come vantaggio economico previsto da bandi a valere su risorse pubbliche, con o senza carattere di aiuto di Stato, e le principali forme richiamate dal Codice degli incentivi. Si definisce l’“amministrazione responsabile” quale soggetto pubblico titolare dell’incentivo e si chiarisce il significato di bandi, avvisi o altri provvedimenti che attivano le misure. Sono introdotte definizioni rilevanti per i beneficiari, quali impresa, lavoratore autonomo, PMI e grandi imprese, secondo le classificazioni europee e nazionali. La “disciplina quadro” è descritta come l’insieme di regole che determinano obiettivi, destinatari, forme e misure delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo e revoca; con “incentivi” si intendono le misure di sostegno economico adottate a favore delle imprese. |
| Art. 3 | Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy | L’articolo concentra l’offerta di incentivi, per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy è amministrazione responsabile, su un set limitato di strumenti ritenuti strategici. Vengono individuati il Fondo per la crescita sostenibile, il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital (Fondo nazionale per l’innovazione), la misura Beni strumentali – Nuova Sabatini e gli incentivi nel settore aerospaziale. Il riordino deriva dalla ricognizione delle misure esistenti condotta secondo i principi della Legge n. 160/2023, con l’obiettivo di ridurre sovrapposizioni e duplicazioni. È previsto che l’ambito di azione del Fondo per la crescita sostenibile sia esteso e rafforzato rispetto alla disciplina precedente, diventando perno del nuovo sistema. La concentrazione su pochi strumenti facilita la leggibilità del quadro agevolativo per le imprese e consente una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. |
| Art. 4 | Fondo per la crescita sostenibile | L’articolo definisce la struttura e le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, organizzato in quattro sezioni dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali. Il Fondo finanzia programmi e interventi con impatto significativo sulla competitività dell’apparato produttivo nazionale, nel rispetto della disciplina europea rilevante. Viene sottolineata la necessità di valorizzare le sinergie con iniziative e programmi adottati dalle istituzioni europee, anche in logica di cofinanziamento. Obiettivi e priorità del Fondo, articolati per ciascuna sezione, sono suscettibili di aggiornamento periodico sulla base del monitoraggio degli incentivi, tramite revisione delle discipline quadro o modifiche normative di pari rango. Il FCS è destinato a divenire il contenitore unitario nel quale confluiscono varie autorizzazioni di spesa in materia di incentivi, razionalizzando la programmazione finanziaria. |
| Art. 5 | Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione | L’articolo disciplina la sezione del Fondo dedicata a ricerca, sviluppo e innovazione, con l’obiettivo di promuovere iniziative strategiche per la competitività del sistema produttivo. Sono previste azioni a sostegno del consolidamento dei centri e delle strutture di R&S delle imprese, della trasformazione tecnologica e digitale e della valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. La sezione si avvale degli IPCEI (importanti progetti di comune interesse europeo) come strumenti per finanziare progetti di ricerca e innovazione di rilievo europeo. È prevista l’emanazione di bandi tematici all’interno di discipline quadro definite con Decreto ministeriale, in coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato e con i principi del Codice degli incentivi. I bandi possono prevedere procedure negoziali per progetti di maggiore dimensione, sportelli tematici basati su specifiche priorità, partecipazione a iniziative promosse da istituzioni europee e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale, incentivando anche la collaborazione e l’aggregazione tra imprese. |
| Art. 6 | Incentivi dell’FCS per le start up d’impresa | L’articolo regola la sezione del Fondo destinata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e start up innovative, comprese le cooperative, su tutto il territorio nazionale. Le misure sono orientate a favorire la nascita di nuova imprenditorialità, con particolare attenzione alle iniziative a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. La sezione punta anche a rafforzare le sinergie con il mercato del venture capital, in modo da mobilitare investimenti privati e pubblici a sostegno della crescita delle start up. Gli interventi sono attuati tramite bandi tematici che trovano fondamento in un’apposita disciplina quadro definita da Decreto del Ministro, conforme alla normativa sugli aiuti di Stato e ai principi del Codice degli incentivi. La struttura degli strumenti consente di modulare condizioni di accesso, intensità di aiuto e criteri di selezione in funzione dei target prioritari e delle caratteristiche dei progetti imprenditoriali. |
| Art. 7 | Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale | L’articolo disciplina la sezione del Fondo dedicata al sostegno di investimenti produttivi orientati alla transizione verde e digitale, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti. Le misure sono volte anche al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi industriale o occupazionale. Tra gli strumenti utilizzati rientrano i contratti di sviluppo per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni. Sono previsti bandi tematici destinati a sostenere programmi qualificati di investimento finalizzati alla transizione digitale ed ecologica, con particolare attenzione ai progetti presentati da PMI e cooperative. La sezione può prevedere focalizzazioni su specifiche aree territoriali o settori ritenuti strategici, consentendo una personalizzazione degli interventi di politica industriale. La disciplina attuativa sarà contenuta in una disciplina quadro definita con Decreto ministeriale, coerente con la normativa sugli aiuti di Stato. |
| Art. 8 | Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali | L’articolo regola la sezione del Fondo rivolta al sostegno dell’accesso al credito e al mercato dei capitali, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo alle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Le misure mirano a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di debolezza economico-finanziaria e a supportare l’attuazione di piani di ristrutturazione attraverso l’attivazione di capitali privati e pubblici. La sezione valorizza e integra le misure previste dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, richiamando la normativa emergenziale precedente. Sono previsti bandi tematici con particolare attenzione alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, favorendo la continuità aziendale e la tutela dell’occupazione. Anche per questa sezione è richiesta una disciplina quadroconforme alle regole sugli aiuti di Stato e ai principi del Codice degli incentivi. |
| Art. 9 | Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS | L’articolo definisce il raccordo tra il Decreto e la Legge di Bilancio successiva, stabilendo che quest’ultima dovrà disciplinare le modalità con cui opera il Fondo per la crescita sostenibile, articolato nelle sezioni di cui all’art. 4. La Legge di Bilancio individuerà gli stanziamenti annuali per ciascuna sezione del Fondo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. È previsto che le risorse siano ottenute tramite l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi, che saranno contestualmente abrogate per confluire nel FCS. In tal modo si realizza una riaggregazione delle risorse precedentemente disperse in diversi capitoli e interventi, rendendo più trasparente e efficiente la gestione finanziaria degli incentivi. L’articolo sancisce quindi la dipendenza operativa del Fondo dalle decisioni programmatorie e allocative assunte annualmente nella Legge di Bilancio. |
| Art. 10 | Abrogazioni e ulteriori modifiche | L’articolo interviene su varie disposizioni di precedenti decreti-legge e leggi, con l’obiettivo di coordinare il vecchio impianto degli incentivi con il nuovo sistema centrato sul Fondo per la crescita sostenibile. Viene modificato l’art. 23 del D.L. n. 83/2012, ridefinendo le finalità del Fondo e abrogando i commi che disciplinavano la precedente articolazione dello strumento. Si prevede l’istituzione di sezioni del Fondo per ciascun ambito di intervento, rinviando alle disposizioni contabili del nuovo Decreto. L’articolo interviene anche sull’art. 27 dello stesso D.L., riformulando la disciplina del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e precisando il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), attraverso apposita convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Sono inoltre apportate modifiche a norme di altri decreti-legge in materia di incentivi per la proprietà industriale e per il settore biomedicale, al fine di adeguarle al nuovo quadro. |
| Art. 11 | Abrogazioni | L’articolo elenca gli incentivi soppressi e le relative disposizioni normative abrogate, con riferimento a diverse amministrazioni centrali. Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale viene soppresso il “voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenze digitali”. Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono abrogati il credito d’imposta per l’acquisto di materiali da recupero e il credito d’imposta sui prodotti da riciclo e da riuso. Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment e le disposizioni che ne regolavano il funzionamento. L’intervento realizza una significativa pulizia normativa, riducendo la dispersione di misure agevolative e predisponendo la confluenza delle risorse nel nuovo sistema. In tal modo si elimina il rischio di sovrapposizioni e si rafforza la coerenza del quadro complessivo degli incentivi. |
| Art. 12 | Disposizioni transitorie e finali | L’articolo regola la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di incentivi. Si stabilisce che l’efficacia delle disposizioni relative al Fondo per la crescita sostenibile e alle abrogazioni collegate è subordinata alla definizione, da parte della successiva Legge di Bilancio, delle modalità di confluenza delle risorse al Fondo. Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto e riguardanti incentivi soppressi, si prevede la prosecuzione dell’applicazione della disciplina abrogata fino alla completa definizione dei procedimenti stessi, incluse eventuali fasi di recupero delle agevolazioni indebitamente percepite. L’articolo fissa un termine entro il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy dovrà adottare i decreti che definiscono le discipline quadro delle varie sezioni del Fondo, decorrente dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Le disposizioni transitorie assicurano certezza giuridica e continuità operativa sia per le amministrazioni che per i beneficiari. |
| Art. 13 | Aggiornamenti | L’articolo stabilisce che ogni futuro intervento normativo sul contenuto del Decreto dovrà essere effettuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni da aggiornare. Si esclude quindi la possibilità di incidere indirettamente sulle norme attraverso rinvii generici o regolazioni implicite, garantendo maggiore chiarezza e trasparenza nell’evoluzione della disciplina. La clausola opera come presidio di sistematicità, assicurando che il sistema degli incentivi rimanga leggibile e coerente nel tempo. L’articolo è accompagnato dalla tradizionale formula finale che dispone l’inserimento del Decreto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e l’obbligo di osservarne le disposizioni. In tal modo si chiude l’impianto normativo, sancendo l’unitarietà e la stabilità del nuovo quadro degli incentivi alle imprese. |
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