CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI SILVIA BETTIOL | 29 GIUGNO 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della 8ª giornata Percorso Dichiarativi dal titolo “Casi pratici di compilazione del quadro RW”.
Il corso affronta in modo operativo e strutturato gli adempimenti legati al monitoraggio fiscale, con particolare riferimento alla compilazione del quadro RW. Dopo un inquadramento della disciplina e dei principali obblighi connessi alla residenza fiscale, sono analizzati casi pratici relativi a investimenti patrimoniali e finanziari detenuti all’estero, inclusi immobili, partecipazioni, conti correnti e nuovi strumenti come le criptoattività. Un focus dedicato anche alla determinazione delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE), agli obblighi dichiarativi per soggetti diversi dalle persone fisiche e alla gestione delle principali criticità, tra cui ravvedimento operoso, sanzioni e rapporti con l’Amministrazione finanziaria a seguito delle comunicazioni di compliance. L’incontro rappresenta un’opportunità concreta per acquisire un approccio sicuro e consapevole nella gestione di un adempimento complesso, caratterizzato da frequenti aggiornamenti normativi e rilevanti profili di rischio.
Quesito n. 1 – Soggetto residente e operazioni trading
Domanda
Un contribuente italiano svolge operazioni di trading su mercati esteri (ad esempio americano) tramite l’operatività della sua banca italiana. Deve compilare RW?
Risposta
La risposta è negativa. La presenza di un intermediario residente (banca italiana, fiduciaria italiana) esclude a monte l’obbligo di presentare il quadro RW ai sensi del medesimo art. 4, D.L. n. 167/1990.
Quesito n. 2 – Bonifico da Dubai per somme derivanti da lavoro dipendente
Domanda
Un contribuente ha trovato un lavoro a Dubai e si è trasferito lì iniziando a lavorare come lavoratore dipendente. A Dubai, ha accumulato una somma di denaro che vuole trasferire in un suo conto corrente italiano. Qual è il modo più efficiente per trasferire il denaro in Italia? Qual è il modo migliore per tutelare i suoi soldi ed evitare di pagare imposte alte?
Risposta
Se il lavoratore ha mantenuto la residenza fiscale in Italia, non esistono modi “migliori per evitare di pagare imposte alte”. Il lavoratore residente in Italia deve qui dichiarare i redditi ovunque prodotti, compresi pertanto i redditi prodotti in Dubai come lavoratore dipendente.
Per escludere alla fonte la tassazione italiana, il lavoratore dovrebbe trasferire a Dubai la residenza fiscale. In tal caso anche un qualsiasi bonifico da banca estera e banca italiana è modo efficiente per trasferire liquidità.
Quesito n. 3 – Pensionato AIRE che rientra in Italia
Domanda
Un pensionato residente in Francia e iscritto all’AIRE riporta la residenza in Italia da novembre 2025. Per il periodo di imposta 2025 va compilato il quadro RW? Per il conto corrente estero la giacenza media va calcolata sull’intero anno oppure da quando è di nuovo residente in Italia?
Risposta
Il pensionato acquisisce la residenza in Italia a partire dal 2026 in quanto nel 2025 la presenza fisica in Italia e l’iscrizione anagrafica non ha superato i 183 giorni. Sulla base di questa premessa il quadro RW andrà compilato nel 2027 per il periodo d’imposta 2026 e andrà determinata la giacenza media del conto estero per tutto il 2026.
Quesito n. 4 – Redditi esteri lavoro dipendente
Domanda
Soggetto residente in Italia che nel 2025 ha conseguito redditi di lavoro dipendente in Giappone e in Australia. Non ho certificazione del datore di lavoro relativamente a detti redditi, ma solo le buste paga e gli estratti conto su cui sono stati addebitati gli stipendi. È sufficiente? Per il cambio posso applicare quello medio al 31 dicembre o devo calcolarlo per ogni singolo accredito?
Risposta
Può capitare che alcuni Stati esteri non elaborino alcuna “certificazione” annuale dei redditi. In tal caso un approccio che viene spesso condiviso anche dagli Uffici è quello che vede come dichiarati i redditi che emergono dalle singole buste paga. È necessario convertire l’importo “lordo” con il cambio giornaliero della data di incasso (reperibile dal sito di Banca d’Italia). Spesso per comodità si utilizza il cambio medio annuale.
Invero il reddito andrebbe rideterminato secondo i criteri italiani ma spesso si tratta di differenze non significative.
Le ritenute subite all’estero, anch’esse convertite con il medesimo criterio, se fruibili come credito d’imposta ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni, devono essere indicate nel quadro G (mod. 730) o nel quadro CE (mod. Redditi).
Quesito n. 5 – Residente in Italia con redditi prodotti a Dubai
Domanda
Chi è risultato residente in Italia nel 2025 ma ha prodotto redditi di lavoro dipendente a Dubai, quali documenti e dati deve produrre/consegnare al suo commercialista affinché possa redigere correttamente il quadro RW?
Risposta
Un soggetto residente in Italia che ha prodotto redditi a Dubai nel 2025 deve consegnare, ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi, tutti i movimenti bancari di c/c esteri del 2025, fotografie di investimenti finanziari (es. portafoglio titoli), eventuali altri investimenti patrimoniali esteri.
Quesito n. 6 – Contribuente residente in Italia: deve dichiarare i redditi ovunque prodotti
Domanda
Contribuente residente in Italia lavora più di 183 giorni a Dubai. Deve dichiarare i redditi da lavoro dipendente in Italia o sono delle eccezioni?
Risposta
Un soggetto fiscalmente residente in Italia deve, in linea generale, dichiarare i redditi ovunque prodotti, redditi di lavoro dipendente compresi. Vi possono essere delle eccezioni ma deve essere valutata la tipologia di lavoro svolto e deve essere analizzata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi.
Quesito n. 7 – Reddito da lavoro dipendente estero nel quadro RC del modello redditi
Domanda
Ho una cliente che lavora in Australia, residente ancora in Italia e ha una partecipazione in una s.a.s. I redditi australiani vanno dichiarati e in che sezione?
Risposta
Il residente italiano che percepisce redditi di lavoro in Australia deve comunque dichiarare i redditi ovunque prodotti, quindi anche quelli prodotti in Australia (salvo che non vi siano particolari ipotesi di esclusione secondo quanto previsto dalla Convenzione Italia-Australia). Se si tratta di redditi da lavoro dipendente andrà utilizzato il quadro C e per le ritenute subite all’estero si utilizzerà il quadro CE / quadro G del mod. 730.
Quesito n. 8 – Cessione immobile in Francia: compilazione del quadro RW
Domanda
Un contribuente residente in Italia, proprietario di un immobile in Francia, nel 2025 ha venduto l’immobile per 500.000 euro. Il ricavato è stato versato sul proprio c/c francese. Si chiede:
a. Come compilare il quadro RW.
b. Quale sia la tassazione della giacenza sul c/c.
c. È possibile mantenere il c/c all’estero o è necessario riversare le somme in Italia?
d. Ci sono particolari adempimenti fiscali?
Risposta
Nel quadro RW 2026 per 2025 il contribuente dovrà compilare un rigo dedicato all’immobile, per i mesi di detenzione, valorizzando in colonna 8 il criterio catastale/reddituale francese come dà indicazioni della circolare n. 28/E/2012, ovvero il costo storico debitamente documentato per scontare correttamente IVIE. Un ulteriore rigo del quadro RW andrà poi utilizzato per indicare la giacenza media del c/cove è stato incassato l’importo della dismissione dell’immobile. La giacenza del conto estero viene calcolata ponderando la stessa per i giorni di detenzione del conto corrente. Segnaliamo altresì che anche per l’immobile estero vale l’esenzione da tassazione di eventuale plusvalenza immobiliare se la detenzione era ultra-quinquennale. È altresì assolutamente possibile mantenere il conto corrente all’esteroricordandosi di compilare il quadro RW ogni anno.
Quesito n. 9 – Immobile ereditato in Svizzera e venduto: indicazione nel quadro RW
Domanda
Privata eredita un immobile in Svizzera nel 2024, lo dichiara in RW al valore di successione di 200.000 euro. Nel 2025 lo vende a 300.000 euro, l’importo viene versato sul conto di una società svizzera, rappresenta l’erede, che dopo aver pagato spese e tasse ha inviato il saldo sul c/c dell’erede sempre in Italia. Nel 2025 dichiaro solo l’immobile per i mesi di possesso o anche il denaro della vendita?
Risposta
Il quadro RW si compila per il monitoraggio di investimenti detenuti all’estero.
Il quadro non è più dedicato alla mera indicazione dei flussi da/verso l’estero da oltre 10 anni.
Nel caso prospettato, pertanto, è necessario compilare un rigo RW per i mesi di detenzione dell’immobile in Svizzera nel 2025, valorizzando in col. 8 il valore di successione convertito con il cambio storico (Ris. n. 77/E/2016) per scontare correttamente IVIE.
Il flusso di liquidità trasferito direttamente sul c/corrente italiano non deve essere segnalato.
Quesito n. 10 – Immobile in Francia e credito per tasse estere pagate
Domanda
Immobile in Francia, quali importi delle tasse estere mettere in RW come credito imposta? L’Avis d’impôts locaux delle taxes foncières indica diverse tipi di imposta, di cui traducendo anche rifiuti o diritti. Il precedente consulente indicava tutto: Total des cotisations. L’Avis arriva a settembre, indicando totale anno in corso e anno prima. È corretto?
Risposta
Come indicato nella circolare n. 28/E/2012, dall’imposta patrimoniale IVIE può essere scomputato un credito per le imposte patrimoniali corrisposte all’estero che, nel caso della Francia, sono la Tax foncière e l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Ad avviso di chi scrive è necessario consultare il consulente locale per chiedere quanto del totale pagato in Francia è relativo ad imposte patrimoniali simili all’IMU.
Quesito n. 11 – Barca battente bandiera estera da indicare nel quadro RW
Domanda
Se un contribuente possedeva una barca registrata in Belgio, (battente bandiera belga) e ha provveduto alla re-immatricolazione in Polonia (bandiera Polacca), deve per alcuni mesi dell’anno indicare Belgio e successivamente Polonia. Nel suo caso è solo monitoraggio fiscale, non deve pagare nulla?
Risposta
Si conferma che la barca battente bandiera estera è un bene patrimoniale che deve essere indicato nel quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale (barrando colonna 16). Il criterio da utilizzare ai fini della valorizzazione di detti beni è il costo storico, debitamente documentato e in mancanza il valore di mercato.
Quesito n. 12 – La compilazione del quadro RW è dovuta anche dal nudo proprietario
Domanda
Un soggetto detiene la nuda proprietà di un immobile. Deve compilare il quadro RW e pagare IVIE?
Risposta
La compilazione del quadro RW è dovuta anche dal nudo proprietario. La debenza dell’imposta patrimoniale IVIE è però dovuta dal solo usufruttuario. Sul punto si segnala l’Interpello 17 settembre 2019, n. 384 che ha fornito interessanti chiarimenti circa la ripartizione del valore dell’investimento estero tra usufrutto e nudo proprietario.
Quesito n. 13 – Nuda proprietà immobile extra-UE: indicare il costo storico nel quadro RW
Domanda
Nuda proprietà immobile in Paese extra-UE, quale valore indicare in RW e che documentazione richiedere?
Risposta
Gli immobili localizzati extra-UE devono essere indicati nel quadro RW valorizzandoli al costo storico debitamente documentato e in mancanza il loro valore di mercato. Il nudo proprietario non deve scontare IVIE ma dovrà indicare un valore parametrato alla propria quota di nuda.
Sul punto si rinvia a quanto precisato nella Risp. n. 384/2019 in relazione alla ripartizione del valore tra usufruttuario e nudo proprietario, tenendo conto dell’età dell’usufruttuario stesso.
Quesito n. 14 – Partecipazione immobiliare con diritto reale di abitazione
Domanda
Devo dichiarare come IVIE o IVAFE la partecipazione immobiliare con diritto di abitazione di una società in Svizzera?
Risposta
Sul presupposto che la società svizzera non sia un veicolo interposto, detto investimento è oggetto di segnalazione nel quadro RW al pari di qualsiasi altra partecipazione societaria. Il criterio ai fini della valorizzazione è il criterio nominale e non è dovuta alcuna imposta patrimoniale in quanto non si tratta di un prodotto finanziario. Si badi che, laddove la società dovesse essere considerata interposta (in altri termini fiscalmente inesistente), il contribuente dovrà monitorare direttamente l’immobile e scontare IVIE.
Quesito n. 15 – Locazione immobile Svizzera
Domanda
Un contribuente possiede un immobile a Crans-Montana (Svizzera) che affitta per alcuni mesi all’anno. Le imposte cantonali vengono liquidate con due anni di ritardo (nel 2026 vengono richieste quelle relative al 2024). Ai fini della dichiarazione italiana: nei quadri RG, RL, RW quali redditi e crediti d’imposta devo considerare? Il reddito che dichiara il contribuente è diverso da quello del Cantone.
Risposta
Ai sensi dell’art. 70 TUIR, i redditi derivanti dall’immobile locato estero devono essere dichiarati nella stessa misura, che viene utilizzata all’estero se il Paese straniero assoggetta detti canoni a tassazione, nel rigo RL14. Diversamente l’ammontare dell’affitto va indicato nel medesimo rigo nei limiti dell’85% del canone.
Dall’IRPEF così determinata sono scomputabili le imposte dirette pagate all’estero a titolo definitivo, anche in annualità successive.
Quesito n. 16 – Immobile in Brasile: nel quadro RW indicare il costo storico
Domanda
Possesso di immobili detenuti in Brasile: uno al 100%, ma altri – tra cui un capannone industriale – sono stati ereditati e quindi il possesso è in quote diverse dal 100%. Quale valore si prende come base imponibile? Ci sono imposte/tasse da usare come credito? Quale valuta si prende per il cambio valuta? Devo calcolare il valore ogni anno al 31 dicembre?
Risposta
L’immobile extra-UE deve essere segnalato nel quadro RW utilizzando il criterio del costo storico debitamente documentato, ovvero del valore dichiarato in sede di successione. L’importo in valuta estera va convertito utilizzando il cambio storico (ovvero il cambio utilizzato in sede di dichiarazione di successione).
Se l’immobile non subisce variazioni di valore, non è necessario aggiornare il valore convertito.
Se l’immobile complessivamente ha un valore di 100mila euro ma è detenuto per una quota del 30%, nel rigo RW si indicano 30% nella colonna “possesso” e 100mila in colonna 8.
L’IVIE sarà determinata in base al periodo e quota di detenzione.
Quesito n. 17 – Fondi pensione esteri
Domanda
Un contribuente detiene in Svizzera e Regno Unito 2 fondi pensionistici alimentati dai datori di lavoro, sicuramente li indicherà nel quadro RW con quale codice? Nel 2026 intende trasferirli in Italia incassandoli come devono essere tassati? Tasso la plusvalenza rispetto ai versamenti o in quale altro modo?
Risposta
Come precisato dalla circolare n. 38/E/2013, non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.
Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali).
Laddove si tratti di forme di previdenza complementare non obbligatorie, le stesse vanno indicate in RW con il codice bene “12” ma non sono soggette all’IVAFE.
Per quanto concerne la tassazione, laddove il fondo venga erogato una tantum, lo stesso sarà soggetto a tassazione separata in RM, diversamente se l’erogazione avviene con una rendita mensile, l’importo deve trovare indicazione nel quadro C al pari di una pensione/reddito di lavoro dipendente.
Sul punto si rinvia alla Risp. interpello n. 150 del 27 maggio 2020.
Quesito n. 18 – Immobile detenuto all’estero: la ristrutturazione va ad incremento del valore storico
Domanda
Un contribuente ha acquistato in Brasile un immobile, nell’atto di acquisto il valore indicato (il prezzo pagato) è di 13.500 euro, nel tempo l’immobile è stato ristrutturato e adesso ha sicuramente un valore molto molto più alto. È giusto continuare a dichiarare come valore nel quadro RW 13.500 euro?
Risposta
L’immobile extra-UE deve essere segnalato nel quadro RW utilizzando il criterio del costo storico debitamente documentato, pertanto, se il costo storico del bene subisce degli incrementi, il valore di colonna 8 deve essere oggetto di adeguamento, anche in considerazione del fatto che sarà dovuta una maggior IVIE.
Quesito n. 19 – SumUp: quando indicare il C/C nel quadro RW
Domanda
Quando è necessario indicare la disponibilità generata da incassi a mezzo SumUp e quale documentazione deve essere richiesta per avere i dati necessari.
Risposta
Laddove l’intermediario SumUp non sia utilizzato solamente come intermediazione per un incasso ma si tratti di un vero e proprio conto corrente, è necessario conoscere l’IBAN rilasciato da SumUp.
Se questo IBAN inizia con IT, il conto non va monitorato nel quadro RW.
Laddove invece si tratti di un conto che ha base in Irlanda (IBAN IE), valgono i chiarimenti già forniti in materia di monitoraggio di conto corrente. Il contribuente deve consegnare tutta la movimentazione del conto ai fini del calcolo della giacenza media. Il conto è oggetto poi di monitoraggio se ha raggiunto un picco di 15mila euro.
Quesito n. 20 – Compilazione del quadro RW
Domanda
Nel caso di valori aggregati al rigo RW1, campo 7, “Valore iniziale”, non è detto che l’importo corrisponda al valore del campo 8 “Valore finale dell’anno precedente” se nel corso dell’esercizio vengono effettuati nuovi acquisti. Così come nel campo 8 non è detto che l’importo corrisponda al valore al 31 dicembre se si considera che per alcuni investimenti la detenzione si concluse nel corso dell’anno?
Risposta
Si conferma che a volte il campo di colonna 7 non coincide con il campo colonna 8 dell’anno precedente.
Si pensi anche al caso emblematico del conto corrente.
In colonna 7 si indica il saldo al 31 dicembre dall’anno prima ed in colonna 8 si indica la giacenza media.
Quesito n. 21 – Banca estera e conto di appoggio italiano: da non segnalarlo nel quadro RW
Domanda
Un soggetto fa operazioni di trading tramite Active Trades SA. Il broker ha sede in Portogallo, ma il conto corrente di appoggio dei fondi è Barclays Bank Ireland PLC- Milano con IBAN italiano. In questo caso si deve compilare il quadro RW?
Risposta
Si ritiene che, ragionevolmente, anche se il broker ha sede in Portogallo, in considerazione del fatto che l’investimento è effettuato per il tramite di un intermediario bancario italiano, la segnalazione nel quadro RW non vada effettuata.
Quesito n. 22 – SumUp per gestione incassi POS da non indicare in RW
Domanda
Utilizzo il sistema SumUp per gli incassi elettronici. Va dichiarato il saldo nel quadro RW?
Risposta
Il mero utilizzo di SumUp come intermediazione negli incassi non è soggetto a segnalazione nel quadro RW. SumUp, infatti, fattura il servizio di “incasso” e gli introiti fluiscono direttamente in un conto che il cliente ha presso una qualsiasi altra banca.
Diverso è il caso in cui sia utilizzato il sistema SumUp con un conto appositamente aperto presso detto intermediario. Si veda la precedente risposta.
Quesito n. 23 – Satispay va indicato nel quadro RW?
Domanda
Il conto Satispay è da indicare in RW?
Risposta
Dalle indicazioni che si ottengono nel web, Satispay non sembra essere di default un conto corrente bancario, bensì un’applicazione di mobile payment. Per utilizzarla potrebbe dover essere necessario collegarla al proprio conto corrente bancario italiano. Invero nella propria area riservata Satispay è possibile attivare l’IBAN rilasciato da questo ultimo intermediario. In tal caso, se detto IBAN non inizia con IT, è soggetto a monitoraggio nel quadro RW secondo le ordinarie regole dei conti correnti esteri.
Quesito n. 24 – Compensazione credito IRPEF con debito quadro W mod. 730
Domanda
È possibile compensare nel modello F24 il credito IRPEF derivante da 730 con debito IVAFE quadro W? È necessario attendere l’invio del modello dichiarativo?
Risposta
Il credito IRPEF può essere utilizzato per compensare debito IVAFE a seguito dell’avvenuta presentazione del modello 730.
Quesito n. 25 – Chiusura c/c Svizzera e indicazione nel quadro RW
Domanda
Una pensionata Svizzera residente Italia in data 19 novembre 2025 chiude il c/c svizzero trasferendo il totale tramite bonifico su un c/c italiano. In questo caso come si gestisce l’RW?
Risposta
Nel mod. 2026 per 2025 la contribuente compilerà il quadro RW utilizzando un rigo per segnalare il conto corrente svizzero, calcolando la giacenza media del conto per un periodi di 323 giorni (dal 31 dicembre 2024 al 19 novembre 2025) e scontando IVAFE di 34 euro ragguagliata per il periodo di detenzione.
Quesito n. 26 – Prelievo fondo pensionistico americano e tassazione in Italia
Domanda
Un mio cliente, cittadinanza sia italiana che americana, ha un fondo pensionistico americano. Nell’anno 2026 il mio cliente ha prelevato 180.000,00 dollari da questo fondo. Il prelievo che lui ha fatto è tassato in Italia o sarebbe esente per il fatto che questo fondo potrebbe essere assimilato ad un fondo pensionistico italiano (fondo alimentato da versamenti del datore di lavoro)?
Risposta
Per quanto concerne la tassazione dei fondi pensioni esteri, affinché possa trovare applicazione la detassazione prevista dalla normativa italiana deve trattarsi di un fondo pensione conforme alla Direttiva UE n. 2016/2341 autorizzato a attività transfrontaliera per adesioni effettuate in Italia.
In tutti gli altri casi, se il fondo viene erogato una tantum, lo stesso sarà soggetto a tassazione separata in RM, diversamente se l’erogazioneavviene con una rendita mensile, l’importo deve trovare indicazione nel quadro C, al pari di una pensione/reddito di lavoro dipendente.
Sul punto si rinvia alla Risp. interpello n. 150 del 27 maggio 2020, n. 471 del 14 ottobre 2020, n. 137 del 2 marzo 2021 e n. 5 dell’11 gennaio 2024.
Quesito n. 27 – Patrimonio finanziario in Svizzera mai dichiarato: ravvedimento e sanzioni
Domanda
Patrimonio detenuto in Svizzera dal 2012 mai dichiarato nel quadro RW. Come procedere con il ravvedimento operoso?
Risposta
Gli investimenti detenuti all’estero possono essere oggetti di ravvedimento operoso se negli anni è stata presentata una dichiarazione (730 o modello Redditi).
Attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa si trasmette il quadro RW debitamente compilato.
Sul punto si segnala come la Svizzera risulta Paese white solo a partire dal periodo d’imposta 2024. Per le annualità fino al 2023 compreso la stessa, essendo inclusa nel D.M. 4 maggio 1999, risultava paradisiaca. Gli importi non dichiarati nel quadro RW sono pertanto soggetti ad una sanzione del 6% (riducibile da ravvedimento), che scende al 3% per l’anno 2024. Nel 2026 risulta ancora accertabile il 2015 per gli investimenti in Svizzera.
Quesito n. 28 – Programmi di incentivazione azionaria società estera: indicazioni in dichiarazione
Domanda
Una società americana quotata con filiale italiana offre ai dipendenti programmi di incentivazione azionaria, il valore delle azioni assegnate devono essere indicate nel RW con quale valore, considerando che il numero delle azioni assegnate è al netto della quota di azioni trattenute per il pagamento delle imposte in America indicato in busta paga. Inoltre, i dividendi o le plusvalenze quadro RM?
Risposta
Dal quesito ci pare di intendere che si tratta di prodotti simili a stock option, spesso inquadrati come RSU.
Il quadro RW deve essere compilato per detti investimenti dal momento in cui il contribuente ne detiene il titolo effettivo: le azioni che si sono “liberate”, avendo scontato il vesting period, vengono indicate con il loro costo nella busta paga del dipendente. Da quel momento il contribuente deve altresì segnalarle nel quadro RW e scontare IVAFE. Eventuali rendimenti (cedole/dividendi, ecc.) devono essere dichiarati nei rispettivi quadri RM/RT.
Quesito n. 29 – Bonifico per eredità
Domanda
Privato riceve bonifico in Italia di 50.000 euro per eredità di una zia inglese deceduta nel 2025. Deve compilare il quadro RW?
Risposta
Il mero ricevimento di un bonifico dall’estero non è oggetto di segnalazione nel quadro RW. Nel caso di specie, peraltro, la donazione di bene estero (liquidità estera), da parte di donante non residente (la zia inglese), difetta altresì del principio di territorialità ai fini del pagamento di alcuna imposta di donazione.
Quesito n. 30 – Trust USA rimborso IVAFE e giacenza media c/c
Domanda
Trust USA, quali sono le conseguenze della mancata richiesta e della mancata indicazione nella dichiarazione da parte dei beneficiari residenti? Inoltre, quali effetti produce la Risoluzione n. 84 del 25 marzo 2026 in materia di rimborso dell’IVAFE versata dal trust? Infine, come devono essere indicati il valore finale e la giacenza media in presenza di più conti correnti detenuti presso la stessa banca estera, secondo le istruzioni ministeriali?
Risposta
Un trust ENC, infatti, sconta IVAFE e monitora investimenti esteri se il trustee è residente in Italia. Ad ogni modo si conferma che la Risoluzione n. 84/E/2026 ha precisato che i titolari effettivi non devono pagare le imposte patrimoniali.
Quesito n. 31 – Conto in Lituania e titoli azionari: monitoraggio fiscale nel quadro RW
Domanda
Cliente ITA ha aperto un c/c Revolut Lituania. Ha poi investito in un pacchetto di azioni ETF, da cui ha incassato 750 euro netti sul c/c lituano che ha trasferito sul proprio c/c ITA. Si chiede come indicare in dichiarazione e quali dati e certificazioni chiedere al cliente. Se passasse ad un c/c italiano Revolut avrebbe meno adempimenti da fare?
Risposta
Si conferma che il c/c Revolut con IBAN LT/Lituania è soggetto a monitoraggio fiscale con le ordinarie regole di monitoraggio di conti correnti esteri (giacenza media sup. 5mila euro/picco 15mila).
Nel caso di specie devono altresì essere indicate in RW le azioni / il fondo ETF in quanto prodotto finanziario che sconta IVAFE 0.2%.
I dividendi percepiti devono essere indicati in RM31 e scontano imposta sostitutiva del 26%.
Se il conto Revolut fosse basato su IBAN IT italiano gli adempimenti del monitoraggio fiscale verrebbero meno.
Quesito n. 32 – Compensi per diritti di autore società estera
Domanda
Un docente italiano percepisce compensi per diritti d’autore da società estera in via saltuaria. Deve compilare RW?
Risposta
Percepire compensi da una società estera non comporta alcun obbligo di monitoraggio fiscale.
Quesito n. 33 – Possesso quote società lussemburghese: monitoraggio nel quadro RW
Domanda
In caso di possesso di quote in una SCSp lussemburghese è corretto riportare nel quadro RW il costo di acquisto delle stesse se non è disponibile il valore del capitale sociale corrispondente? Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria lussemburghese dovesse comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite procedura CRS, un valore differente, come occorrerebbe procedere?
Risposta
Da sommarie indicazioni del web che si riportano, la SCSp (Société en Commandite Spéciale o Special Limited Partnership) è un veicolo di investimento lussemburghese introdotto nel 2013, divenuto lo standard europeo di riferimento per il private equity, il venture capital e gli investimenti immobiliari. Non dovrebbe, pertanto, trattarsi di un prodotto finanziario negoziabile, bensì di una partecipazione societaria (attività finanziaria) che, in quanto tale, è oggetto di monitoraggio nel quadro RW al suo valore nominale. Se non è disponibile conoscere detto valore, si ritiene corretto, pur con alcune incertezze, monitorare nel quadro RW la partecipazione al costo storico debitamente documentato.
In presenza di disallineamenti rispetto a comunicazioni che dovessero giungere il contribuente potrà giustificare/motivare la propria scelta.
Invero per dirimere ogni dubbio sin dal principio è comunque possibile presentare un interpello.
Quesito n. 34 – La pensione svizzera non è soggetta a monitoraggio nel quadro RW
Domanda
La pensione svizzera fino a giugno 2025 depositato su un c/c svizzero, da luglio viene bonificato su c/c italiano senza che venga applicata l’aliquota del 5%, come compilo il quadro RW?
Risposta
La pensione svizzera non è soggetta a monitoraggio nel quadro RW.
Dalle informazioni contenute nel quesito, il monitoraggio del quadro RW operava per il c/c svizzero in cui veniva versata detta pensione.
Se da giugno 2025 detto conto è stato chiuso perché la pensione viene incassata in un conto italiano, il monitoraggio di detto conto svizzero è dovuto solo per i primi 6 mesi del 2025.
Per quanto riguarda, invece, la tassazione della pensione Svizzera, l’aliquota forfettaria del 5% potrebbe essere liquidata nel quadro RM.
Quesito n. 35 – Criptovalute acquistate con attività di mining
Domanda
Per le criptovalute acquisite con attività di mining, come si compila il quadro RW? Il costo iniziale è il noleggio, il valore finale al 31 dicembre è il valore delle cripto minate fino a quella data anche se il mining dura più esercizi? Nel caso il mining non sia terminato e si vendono parte delle criptovalute acquisite fino a quel momento come si può calcolare eventuale plusvalenza?
Risposta
Con la Legge di Bilancio 2023 il legislatore ha introdotto obbligo di monitoraggio e tassazione di criptoattività in generale.
Si ritiene che il costo iniziale da indicare in col. 7 per attività di mining non possa essere il noleggio, bensì un valore pari a zero (o il valore normale al momento della ricezione se considerati proventi); il valore finale al 31 dicembre è la fotografia del saldo esistente a quella data valorizzato al cambio di mercato.
Se il mining non è terminato ma si vendono parte delle cripto acquisite, ragionevolmente è tutta plusvalenza perché non vi è stato costo di acquisto da indicare nel quadro RT con tassazione al 26%.
Quesito n. 36 – Omessa dichiarazione criptovalute
Domanda
Contribuente italiano in possesso di criptovalute dall’anno 2022 e mai dichiarate, doveva fare solo monitoraggio, come può rimediare e quali sanzioni?
Risposta
Per il contribuente che ha presentato un modello dichiarativo 2023 per 2022 “dimenticando” di segnalare nel quadro RW le criptoattività, è ora possibile presentare un modello integrativo, unitamente al quadro RW, per indicare le cripto detenute all’epoca, valorizzando in col. 8 il valore di mercato, esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale. su detto valore è dovuta una sanzione del 3% ridotta ad un sesto (0,5%) a fronte del ravvedimento.
Quesito n. 37 – Sanzioni ravvedimento quadro RW
Domanda
Volendo presentare ravvedimento per immobili detenuti all’estero dall’anno 2023, si possono dichiarare solo nel primo anno di detenzione e pagare il 3% di sanzione monitoraggio sul valore solo per il primo anno? Mentre per gli anni successivi pagare solo le sanzioni sulle imposte, dato che non ci sono state modifiche e quindi non esiste l’obbligo di compilazione.
Risposta
Si ritiene corretto il percorso proposto nel quesito.
Si ipotizzi un immobile detenuto all’estero in Paese white dal valore di 100mila euro.
Si presenta RW 2024 per il 2023 ora per allora, sul valore di 100mila euro si versa IVIE applicando una sanzione del 50% ridotta ad un settimo in considerazione delle nuove sanzioni e riduzioni post D.Lgs. n. 87/2024.
Sull’importo non monitorato si versa la sanzione solo per il 2023 del 3% ridotto ad un settimo.
Quesito n. 38 – Oro da investimento detenuto all’estero da indicare nel quadro RW
Domanda
Un contribuente deteneva oro in Svizzera. Mai segnalato in RW, ora (2025) lo ha venduto. Come può sistemare la situazione sia per RW che per le imposte?
Risposta
Il bene “oro” è un investimento patrimoniale che doveva essere segnalato nel quadro RW. Se il contribuente ha presentato le dichiarazioni originarie, può presentare dichiarazioni integrative e sanare il mancato monitoraggio. Non sono dovute imposte patrimoniali.
La sanzione per investimento detenuto in Svizzera e non monitorato è pari al 6%, fino al 2023 compreso, da ridurre a fronte del ravvedimento.
La plusvalenza derivante dalla vendita dell’oro andrà indicata in RT e sconterà il 26%.
Quesito n. 39 – Omesso modello redditi e quadro RW
Domanda
Una mia cliente ha ricevuto uno schema d’atto per l’anno 2020 in quanto titolare di un conto corrente in Spagna con giacenza media e saldo al 31 dicembre 2020 superiore a 15.000 euro. Non ha mai presentato il modello Redditi neanche negli anni successivi. Come conviene procedere per sanare le annualità successive per evitare le sanzioni? Presento il modello redditi dal 2021 ad oggi e pago l’IVAFE (34,20)?
Risposta
Dalle informazioni riportate non è stata presentata la dichiarazione originaria, pertanto, l’istituto del ravvedimento operoso risulta precluso.
È necessario valutare se i conteggi esposti nello schema d’atto sono corretti e, in tal caso, versare le sanzioni con le minori riduzioni previste rispetto al ravvedimento.
Per le annualità successive, se non era stata presentata alcuna dichiarazione, valgono i medesimi chiarimenti, ovvero è necessario attendere la consegna da parte dell’Ufficio di uno schema d’atto.
Quesito n. 40 – Dichiarazione omessa con RW: presenza di altri redditi oltre a quelli effettivamente non dichiarati
Domanda
Nel caso in cui un contribuente non abbia presentato la dichiarazione ed il relativo quadro RW nel 2020, qual è l’effetto sanzionatorio per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente già certificati dal datore di lavoro italiano? Vengono trascinati insieme ai redditi da RT, RM e relativa IVAFE sull’RW?
Risposta
Il ravvedimento per il quadro RW non colpisce altri quadri reddituali.
L’istituto del ravvedimento interessa solo i quadri dichiarativi che vengono integrati/modificati rispetto alla dichiarazione originaria.
Nel caso che si propone i quadri dedicati al reddito di lavoro dipendente non sono oggetto di ravvedimento.
Il contribuente può integrare la dichiarazione aggiungendo il quadro RW non presentato all’epoca e scontando sul valore di col. 8 la sanzione del 3% o 6% a seconda che l’investimento si trovi in un Paese white o black, debitamente ridotta ad un sesto a fronte del ravvedimento, oltre che maggior IVIE ed IVAFE e relativa sanzione.
Unitamente al quadro RW spesso sono necessari i quadri reddituali (RT o RM) per dichiarare redditi finanziari prodotti all’estero.
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