2° Contenuto Riservato: Flat tax CPB: conta il reddito concordato

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 22 LUGLIO 2026

La compilazione del Quadro CP del Modello REDDITI rappresenta la fase operativa in cui i soggetti aderenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB) determinano le imposte dovute per il periodo d’imposta 2025. La corretta individuazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva, l’integrazione delle variabili straordinarie e il calcolo dei contributi previdenziali costituiscono i passaggi più critici della dichiarazione.

Premessa

L’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per l’anno d’imposta 2025 richiede un’attenta gestione delle Sezioni I, II, III e IV del Quadro CP.

La sovrapposizione tra reddito effettivo, reddito concordato e gli elementi straordinari esclusi dal patto con il Fisco generano frequenti errori di compilazione.

In particolare, permane molta confusione sulla determinazione della Flat tax incrementale e sulla definizione della base imponibile previdenziale.

Di seguito vengono analizzate le regole operative e i passaggi procedurali necessari per una corretta dichiarazione dei redditi e per l’allineamento dei dati previdenziali nel Quadro RR.

La determinazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva

L’applicazione dell’aliquota agevolata sull’eccedenza concordata richiede l’esatta individuazione dei valori da porre a confronto.

La Flat tax incrementale prevista dall’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 non si calcola sul differenziale tra reddito concordato e reddito effettivo del 2025, anche qualora quest’ultimo risulti inferiore. Essa si applica esclusivamente sull’incremento tra il reddito concordato per il periodo di imposta in corso di dichiarazione e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente all’adesione.

Il reddito effettivo del 2025 non rileva in alcun modo ai fini del calcolo della Flat tax.

Si tratta di un aspetto da sottolineare con forza, poiché nella prassi operativa si riscontra frequentemente un equivoco di fondo: molti credono che la Flat tax sia un’agevolazione (sotto forma di tassazione ridotta) concessa a chi “sbaglia la scommessa” del concordato, ovvero a chi si ritrova con un reddito effettivo inferiore a quello promesso. Purtroppo, non è così.

La Flat tax nasce con il preciso intento di invogliare i contribuenti ad aderire al concordato, premiando esclusivamente la “maggiore promessa” per il futuro rispetto alla redditività storica.

Un esempio per chiarire definitivamente la questione. Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha sottoscritto il concordato 2024-2025
Tale contribuente ha dichiarato un reddito per il 2023 (rettificato ai fini del CPB) pari a 100, ovvero il valore indicato nel quadro P (rigo P04) del modello CPB compilato e trasmesso in allegato ai modelli ISA 2024 (anno d’imposta 2023). Il concordato accettato dal contribuente prevede un reddito per il 2025 di 140. Il reddito effettivo realizzato a fine 2025 si attesta invece a 70
In un caso simile, sotto il profilo della tassazione, il concordato si è rivelato certamente una scommessa persa. Il contribuente, pur avendo un reddito effettivo di soli 70, è infatti tenuto a calcolare imposte e contributi sul valore concordato, ovvero 140.
Di questi 140, tuttavia, una parte sarà tassata in via agevolata con la Flat tax, su una base imponibile di 40 (pari ai 140 concordati meno i 100 di valore storico del 2023).

La Flat tax è, quindi, sempre e comunque del tutto “sganciata” dal reddito effettivo. La base imponibile per la tassazione sostitutiva (i 40 dell’esempio) scaturisce dai valori “storici” emergenti dall’originaria adesione ed è del tutto insensibile al crollo del reddito reale (così come sarebbe invariata anche nel caso opposto di reddito effettivo superiore al concordato)

dati storici da porre a confronto per la determinazione della base imponibile della Flat tax variano in funzione del biennio di adesione al concordato:

  • per il biennio 2024-2025: la base imponibile della Flat tax si ottiene sottraendo dal reddito concordato 2025 (rigo P07 del Modello CPB 24/25) il reddito storico purificato del 2023 (rigo P04 del medesimo modello).
  • per il biennio 2025-2026: l’eccedenza si calcola sottraendo dal reddito concordato 2025 (rigo P06 del Modello CPB 25/26) il reddito storico purificato del 2024 (rigo P04 del Modello CPB 25/26). In questo caso, l’aliquota agevolata si applica esclusivamente entro il limite massimo di 85.000 euro di eccedenza (la parte che supera tale tetto sconta l’aliquota fissa del 43% ai fini IRPEF o del 24% ai fini IRES).

Il reddito effettivo del 2025 (risultante dai quadri contabili RF, RG o RE) deve essere comunque obbligatoriamente inserito nella Sezione IV del Quadro CP, al rigo CP10. Tale indicazione non ha impatto sul calcolo delle imposte, ma è indispensabile ai fini della determinazione di benefici, detrazioni e per il calcolo dell’ISEE, ambiti nei quali rileva unicamente il dato effettivo.

Le rettifiche al reddito concordato

Il reddito concordato, al netto della quota che sconta Flat tax, deve essere integrato con le componenti “non concordabili” afferenti all’anno di imposta oggetto di dichiarazione. Si tratta delle poste che, ai sensi dell’art. 15 (per i professionisti) o 16 (per le imprese) del D.Lgs. n. 13/2024 restano sempre fuori dal patto con il fisco.

Il reddito concordato deve essere pertanto rettificato delle suddette poste, di seguito riportate in forma tabellare, ricordando che sussiste altresì il vincolo del reddito minimo di 2.000 euro.

Il reddito di impresa tassabile ordinariamente in CPB

Descrizione della variabileVariazione da operare
Reddito Concordato per l’anno 2025 al netto della quota a Flat tax
Plusvalenze realizzate nel 2025 e rate di plusvalenze precedenti imputate nel 2025+
Sopravvenienze attive realizzate nel 2025+
Minusvalenze realizzate nel 2025
Sopravvenienze passive realizzate nel 2025
Perdite su crediti realizzate nel 2025
Utili distribuiti / Redditi da partecipazioni percepiti nel 2025+
Quote di perdite da partecipazioni imputate nel 2025
Maggiorazione del costo del lavoro spettante nel 2025 (se il CPB di origine è 2025-2026)
= Reddito 2025 da assoggettare a tassazione ordinaria(minimo 2.000 euro)

Reddito di lavoro autonomo tassabile ordinariamente in CPB

Descrizione della variabileVariazione da operare
Reddito Concordato per l’anno 2025 al netto della quota a Flat tax
Plusvalenze realizzate nel 2025+
Minusvalenze realizzate nel 2025
Corrispettivi percepiti nel 2025 per cessione clientela o elementi immateriali+
Redditi / Utili da partecipazioni percepiti nel 2025+
Quote di perdite da partecipazioni imputate nel 2025
Maggiorazione del costo del lavoro spettante nel 2025 (se il CPB di origine è 2025-2026)
= Reddito 2025 da assoggettare a tassazione ordinaria(minimo 2.000 €)

Si ipotizzi una società con un reddito concordato totale di 100, di cui 10 assoggettati a Flat tax nella Sezione I (con aliquota del 10% associata a un voto ISA storico pari a 8). Il reddito base residuo da gestire nella Sezione II è pari a 90.
Se la società realizza nel 2025 una plusvalenza di 15 e ha una rata di plusvalenza pregressa di 8 imputabile allo stesso anno, la variazione in aumento totale sarà pari a 23. Di conseguenza, il reddito concordato rettificato soggetto a tassazione ordinaria sarà pari a 113 (ovvero 90 + 23).

Gli effetti previdenziali del concordato nel Quadro RR

Un altro aspetto dell’applicazione del concordato che spesso genera dubbi è quello afferente ai riflessi previdenziali, per i quali la modalità di tassazione prescelta è ininfluente: rileva tutto il reddito concordato, sia la quota parte tassata ordinariamente che la quota parte tassata a Flat tax. Una certa rilevanza può anche assumere il reddito effettivo, ma solo se risulta essere superiore a quello concordato.

L’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che l’adesione alla proposta di CPB fissa la base imponibile anche ai fini previdenziali obbligatori.

In altri termini, il reddito concordato vale anche ai fini INPS. Per la definizione della base imponibile a rilevare non è il reddito tassabile ordinariamente, ma tutto il reddito determinato secondo le regole del concordato.

Quindi deve essere considerata anche quella parte di reddito eventualmente assoggettata a Flat tax, e pesano anche le rettifiche operate per variabili non concordabili.

Riprendendo i dati del caso precedente, la base imponibile previdenziale è pari a 123, risultante dalla somma del reddito a tassazione ordinaria (113) e della quota soggetta a imposta sostitutiva (10).

A livello dichiarativo, la base previdenziale complessiva deve essere inserita nei righi specifici del Quadro RR:

  • per artigiani e commercianti: l’importo va indicato nel rigo RR2, colonna 3B (“Reddito d’impresa con adesione al CPB”),
  • per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS: l’importo va indicato nel rigo RR5, colonna 20 (“Reddito lavoro autonomo con adesione CPB”).

In caso di reddito effettivo superiore a quello concordato rettificato (nell’esempio, superiore a 123), il contribuente ha pieno titolo di versare i contributi sul reddito concordato rettificato.

Tuttavia, la norma prevede anche una clausola di salvaguardia pensata al fine di consentire al contribuente di non penalizzare il suo monte contributivo ai fini pensionistici: il contribuente ha la facoltà di versare i contributi sul maggior valore effettivo.

In questa circostanza, le regole di compilazione del Quadro RR variano a seconda della gestione di appartenenza:

  • per artigiani e commercianti il campo del concordato (colonna 3Bnon va compilatosi barra la casella di opzione (colonna 3D) e si indica l’importo effettivo nel campo ordinario (colonna 3),
  • per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, invece, occorre esporre contemporaneamente sia il reddito concordato (colonna 20) sia quello effettivo (colonna 21), barrando l’apposita casella di opzione (colonna 19).

La possibilità di calcolare i contributi dovuti sul reddito effettivo in luogo di quello concordato rettificato è concessa solo se il reddito effettivo è superiore a quello concordato, mai nel caso opposto.

In sostanza, il contribuente deve sempre versare i contributi calcolati sul reddito concordato, come minimo, potendo poi scegliere di versare di più, se il reddito effettivo è superiore.

Non è mai possibile scegliere di versare di meno; di conseguenza, se la “scommessa” del concordato è stata persa, ovvero il reddito effettivo è inferiore al concordato, il contribuente viene penalizzato sia sotto il profilo del carico fiscale che sotto il profilo del carico previdenziale.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 15161920-bis.

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