SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 23 LUGLIO 2026
l Modello 770 è un documento che i sostituti d’imposta (i datori di lavoro o gli enti di previdenza che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria trattenendo le tasse relative a compensi, salari e pensioni) devono presentare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente entro il 31 ottobre 2026 (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo). Tramite questa dichiarazione annuale, quindi, questi soggetti devono comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati.
Inoltre deve essere compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2026, n. 72221/2026 è stato approvato il modello 770/2026 per l’anno d’imposta 2025, con le istruzioni per la compilazione.
Fonti ufficiali
D.P.C.M. 26 luglio 2017; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 72221/2026; Modulistica 770/2026; Istruzioni Modello 770/2026
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Quando |
| Modello 770/2026 | sostituti di imposta | Telematicamente direttamente o tramite intermediario | Entro il 31 ottobre 2026 |
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti a consegnare il Modello 770 sono:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali:
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Adempimento
Entro il 31 ottobre 2026, i sostituti d’imposta, per il tramite degli intermediari specificatamente autorizzati, provvedono alla trasmissione telematica del Modello 770/2026 relativo all’anno d’imposta 2025.
Novità Modello 770/2026
Con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 72221/2026 è stato approvato il nuovo modello 770 con le relative istruzioni, che presenta alcune novità rispetto all’anno precedente.
Le novità più significative del modello 770/2026 riguardano i quadri SI, ST, SV E SX.
Nel quadro SI è stato inserito nella casella 5 nuovo codice 4 “Tipo” dei righi da SI4 a SI14
Quadri ST e SV: Sono state inserite nuovi valori nelle “note” per identificare e gestire le ritenute operate nei territori dei Campi Flegrei, a seguito degli eventi sismici del 2025
Quadro SX: inserito il rigo SX50, per gestire i crediti d’imposta riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito.
Composizione del Modello 770/2026
La dichiarazione Mod. 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Frontespizio
Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
Quadri staccati
I quadri staccati sono i seguenti:
- Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2025;
- Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
- Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997;
- Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Modalità d’invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, Mod. 770/2026, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione Mod. 770/2026 può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Sanzioni
In caso di omessa o tardiva presentazione del modello 770, si applica la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, a carico dell’intermediario.
Si incorre nella revoca dell’abilitazione in caso di gravi o ripetute irregolarità, o provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
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