DI MARCO BOMBEN | 31 LUGLIO 2026
Anche quest’anno il quadro RR del modello Redditi PF 2026 accoglie la sezione dedicata ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, la cui compilazione deve tenere conto della franchigia annua di 5.000 euro (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021). Con la recente circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 l’Istituto è intervenuto a fornire le istruzioni per la corretta indicazione degli importi nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2025.
Contribuenti interessati
L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce “lavoratore sportivo”:
(…) l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva (…).
È altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (vedi ad esempio un’ASD) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Nel complesso l’attività di lavoro sportivo come sopra inquadrata può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato o di
- un rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA),
- anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.c.p.c.
L’ambito di riferimento in cui viene prestata, indipendentemente dalla modalità di cui sopra, può riguardare il settore professionistico o l’area dei dilettanti.
Tanto premesso, sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata e devono pertanto compilare la sezione III del quadro RR i lavoratori sportivi:
- che operano come lavoratori con contratto di co.co.co. o con prestazioni autonome,
- nei settori dilettantistici,
- producendo redditi di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR (circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88).
Compilazione del modello dichiarativo
La sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2026 si compone anche quest’anno dei righi da RR9 a RR11.
Sulla scorta di quanto previsto dalle istruzioni al modello dichiarativo, i campi del rigo RR9 della sezione III devono essere compilati come di seguito:
| Colonna | Indicazione |
| 1 | Somma dei compensi percepiti al lordo della quota esente ai fini scali (15.000 euro) conseguiti nell’intero anno di imposta quale lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo. |
| 2 | Franchigia di esenzione (5.000 euro) La circolare INPS n. 62/2026 chiarisce che se la franchigia di 5.000 euro è stata già assolta (es. come co.co.co sportivo o lavoratore autonomo occasionale anche non sportivo), non è possibileportarla in detrazione dai compensi percepiti quale lavoro autonomo. |
| 3 | Importo relativo all’imponibile previdenziale = colonna 1 – colonna 2. |
| 4 | Imponibile previdenziale annuo = colonna 3 * 50% |
| 5 e 6 | Periodo espresso da mese e anno. |
| 7 | Codice corrispondente all’aliquota ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS): “E”: 25% in caso di soggetto privo di altra forma di previdenza obbligatoria. In tal caso sono dovute anche le aliquote aggiuntive pari a 1,07% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, ovvero:0,50% per malattia e degenza ospedaliera; 0,22% per maternità; 0,35% ISCRO. “F”: 24% in caso di soggetto titolare di pensione diretta o di reversibilità coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. Il contribuente privo di altra forma di previdenza obbligatoria è obbligato anche al pagamento dell’aliquota aggiuntiva(1,07%) relativa alle prestazioni non pensionistiche, che deve essere applicata, invece, sulla totalità dei compensi al netto della franchigia. Per il 2025 il massimale annuo della Gestione separata è pari a 120.607 euro. |
| 8 | Totale del contributo dovuto dal contribuente. Al fine del calcolo della contribuzione dovuta totale si precisa che il comma 8-ter dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027: la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l’aliquota del 25% o del 24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. La contribuzione calcolata sulle aliquote aggiuntive per la copertura delle prestazioni quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari allo 1,23% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000. |
Nel rigo RR10, va poi riportato:
- a colonna 1: l’esito del calcolo della colonna 8 – colonna 9 del rigo RR9 se uguale o maggiore a 0; se tale somma risulti essere negativa deve essere compilato il rigo RR11 colonna 11.
Infine, nel rigo RR11 va riportato:
- a colonna 1, il contributo a credito. Deve essere riportato, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione: colonna 8 – colonna 9, rigo RR9, se il risultato di tale operazione è negativo. Il credito può essere esclusivamente compensato con F24 esponendo il dato su colonna 2o chiesto a rimborso esponendo il dato su colonna 3;
- a colonna 2: l’importo del credito di colonna 1 da utilizzare nel modello F24;
- a colonna 3: l’importo del credito di colonna 1 da chiedere a rimborso.
Esempi pratici
Per meglio comprendere quanto sopra esposto vediamo alcuni esempi di compilazione del modello Redditi PF 2026.
| Un lavoratore autonomo sportivo iscritto alla Gestione separata INPS, privo di ulteriori coperture previdenziali, presenta la seguente situazione: compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica nel corso del 2025: 55.000 euro (colonna 1); compensi eccedenti la franchigia di 5.000 euro (colonna 2): 50.000 euro (colonna 3); base imponibile pensionistica ridotta al 50%: 25.000 (colonna 4); rapporto iniziato a febbraio 2025 ed attualmente in corso (dati colonne 5 e 6) In colonna 7 andrà indicato il codice “E”, mentre per la compilazione della colonna 8 si considera il seguente calcolo: (25.000 x 25% = 6.250) + (50.000 x 1,07% = 535) = contributo dovuto totale da esporre euro 6.785 (da versare su modello F24 con codice tributo PXX). |
| Un lavoratore autonomo sportivo iscritto alla Gestione separata INPS, con altra copertura previdenziale presenta la seguente situazione: compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica nel corso del 2025: 55.000 euro (colonna 1); compensi eccedenti la franchigia di 5.000 euro (colonna 2): 50.000 euro (colonna 3); base imponibile pensionistica ridotta al 50%: 25.000 (colonna 4). In tal caso, a colonna 7 va indicato il codice “F” mentre per la compilazione della colonna 8 si considera il seguente calcolo: (25.000 x 24%) = contributo dovuto totale da esporre euro 6.000 (da versare con modello F24 con codice tributo P10). Nella colonna 9 è riportato l’acconto versato. |
Soggetti con più attività
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate:
- sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo,
- sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo”;
- quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice ATECO è dichiarato su altro rigo) campo 3, se flaggata la casella “autonomo”. Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000 euro.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 25;
- INPS, circolare 27 maggio 2026, n. 62;
- INPS, circolare 31 ottobre 2023, n. 88.
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