RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 31 LUGLIO 2026
APPALTO
Cambio
I limiti applicativi della clausola sociale nel transito del personale in caso di cambio appalto – Cass., Sez. Lav., ord. 7 luglio 2026, n. 22833
Il Fatto
Un lavoratore, precedentemente assunto pressa una cooperativa, adiva il Tribunale per ottenere l’assunzione presso un’azienda speciale, istituita da un ente comunale al fine di internalizzare i servizi sociali e assorbire il personale a tempo indeterminato già impiegato dalle cooperative appaltatrici. Il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente escluso dal transito immediato, in quanto erroneamente classificato come lavoratore addetto alle sostituzioni anziché come titolare di un rapporto stabile.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la pretesa del dipendente valutando legittimi i criteri selettivi applicati.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la clausola sociale diretta a salvaguardare la continuità occupazionale in caso di cambio di gestione dell’appalto non comporta un obbligo assoluto, automatico e incondizionato di riassorbimento di tutto il personale dell’appaltatore uscente. Al contrario, l’operatività del vincolo di assunzione richiede una verifica sulla permanenza oggettiva delle medesime prestazioni e del relativo fabbisogno organizzativo. Nel caso di specie, a seguito di un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, il transito immediato era stato circoscritto al contingente di personale strettamente necessario e stabilmente addetto ai servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo, con inclusione in una lista di riserva per le posizioni meramente sostitutive.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Interposizione di manodopera
La decadenza dell’impugnazione nei casi di interposizione di manodopera – Cass., Sez. Lav., ord. 3 luglio 2026, n. 22650
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’esistenza di un’interposizione vietata di manodopera, di un appalto illecito o di una somministrazione irregolare, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo alla società utilizzatrice, con condanna del datore di lavoro interposto al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano le domande.
La società utilizzatrice ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il termine di decadenza previsto per l’impugnazione nei casi di interposizione di manodopera decorre esclusivamente dalla data in cui sia intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui risulti la cessazione della dissociazione datoriale. La corte osserva inoltre che l’accertamento dell’effettivo datore di lavoro attiene a un fatto e, come tale, è estraneo alla disciplina della prescrizione estintiva, la quale riguarda solo i diritti di credito derivanti dall’accertamento stesso. Infine, le censure relative all’esistenza e alla validità dei contratti di appalto investono la valutazione delle prove, profilo precluso in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
COLLUSIONE
Opposizione di terzo revocatoria
L’onere della prova dell’accordo collusivo nell’opposizione di terzo revocatoria per crediti di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 28 giugno 2026, n. 22143
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione di terzo revocatoria per far accertare la collusione a suo danno tra un altro lavoratore e una società, al fine di ottenere la revoca di un Decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultimo per crediti di lavoro e non opposto dalla società.
Nelle more del giudizio, l’opponente cedeva il credito a una società terza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano la domanda, escludendo che fosse stata raggiunta la prova dell’accordo fraudolento tra le parti e confermando, in via incidentale, l‘esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
La società cessionaria del credito ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato le regole sull’onere della prova, ponendo a carico del terzo opponente in revocazione l’onere di dimostrare la sussistenza dell’accordo collusivo. La corte rileva che le censure della ricorrente, pur deducendo formalmente violazioni di legge, tendono in realtà a sollecitare una inammissibile rivisitazione dei fatti storici e degli apprezzamenti di merito con cui i giudici d appello hanno escluso l’accordo fraudolento, valorizzando anche la documentazione relativa alle richieste di sollecito di pagamento inviate prima dell’azione monitoria.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
INPS
NASPI
La quantificazione delle prestazioni erogate da INPS – Cass., Sez. Lav., sent. 27 giugno 2026, n. 22034
Il Fatto
Un lavoratore, beneficiario dell’incentivo all’auto-imprenditorialità ex art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, adiva il giudice del lavoro per ottenere la riliquidazione della prestazione.
La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel caso di specie l’oggetto del contendere, sin dal ricorso introduttivo di primo grado, era l’esatta determinazione quantitativa della base imponibile per una prestazione (la NASpI anticipata) già pacificamente riconosciuta dall’ente previdenziale. La successiva precisazione del lavoratore volta a includere anche i periodi di CIG a zero ore pagati direttamente dall’INPS (emersi solo dopo l’esame dei conteggi allegati dall’Istituto), costituisce una mera specificazione quantitativa dell’unico fatto costitutivo già dedotto, formulato originariamente in termini ampi e comprensivi di ogni periodo di integrazione salariale dell’ultimo quadriennio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Eterodirezione
L’accertamento della subordinazione e l’esclusione del rapporto di lavoro subordinato in presenza di una consulenza tra società – Cass., Sez. Lav., ord. 17 giugno 2026, n. 20501
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società e per ottenere la condanna al pagamento del TFR e il versamento dei contributi previdenziali all’INPS, nonché per l’annullamento del licenziamento.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione, limitava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a un primo periodo, escludendo la subordinazione per il periodo successivo in cui il lavoratore aveva costituito una propria società di consulenza.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il giudice di merito, nella qualificazione del rapporto di lavoro, ha correttamente valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso. In particolare, per il periodo successivo alla costituzione della società di consulenza da parte del lavoratore, è stato evidenziato che la misura dei compensi percepiti era del tutto incompatibile con l’inquadramento del lavoratore subordinato e assimilabile a quella di una società di consulenza esterna, escludendo l’esistenza di un vincolo di eterodirezione.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
LICENZIAMENTO
Giudice competente
La determinazione del giudice territorialmente competente – Cass., Sez. Lav., sent. 17 luglio 2026, n. 23390
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale impugnando il licenziamento disciplinare irrogatogli per una presunta falsa attestazione della presenza in servizio e allontanamento ingiustificato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del dipendente, confermando l’illegittimità del recesso e rilevando sia la competenza territoriale del giudice del luogo di effettivo svolgimento della prestazione, sia l’insussistenza di condotte fraudolente, trattandosi di uno spostamento temporaneo rientrante nelle mansioni e sanzionabile al più in via conservativa.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la competenza per territorio nel pubblico impiego contrattualizzato si determina in base al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non in relazione alla sede della direzione generale dell’ente. La corte rileva inoltre che le censure relative alla valutazione della gravità della condotta e alla sussistenza dell’allontanamento ingiustificato mirano ad una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d’appello appare esente da vizi logici o giuridici.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Lavoro agile
La prova e la forma dell’accordo per il lavoro agile – Cass., Sez. Lav., sent. 2 luglio 2026, n. 22622
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli per presunta assenza ingiustificata dal lavoro per diverse giornate.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, dichiarando l’illegittimità del recesso sul presupposto che lo stesso stesse legittimamente svolgendo la prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che, per il periodo emergenziale, la normativa speciale ha espressamente derogato all’obbligo di accordo individuale scritto per lo svolgimento del lavoro agile. La corte rileva altresì che l’accordo di smart working può essere provato come fatto storico idoneo a giustificare l’assenza e che il datore di lavoro non può invocare una carenza formale alla quale ha dato causa e a cui ha prestato acquiescenza. Infine, la corte ribadisce che nella retribuzione globale di fatto vanno ricompresi tutti i compensi di carattere continuativo, compresi i premi di produzione corrisposti stabilmente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Reintegra
La ripetizione dell’indennità di preavviso in caso di reintegra del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 28 giugno 2026, n. 22187
Il Fatto
Un lavoratore, ottenuto l’annullamento del licenziamento con ordine di reintegra e risarcimento del danno, notificava un precetto per ottenere l’intero importo dovuto dopo che il datore di lavoro aveva trattenuto le somme precedentemente erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La società datrice si opponeva e la Corte d’Appello rigettava l’opposizione ritenendo che il controcredito relativo al preavviso dovesse essere fatto valere nel giudizio di impugnativa del licenziamento.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la reintegrazione del lavoratore comporta la ricostituzione del rapporto ed è logicamente incompatibile con l’indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone invece la cessazione del rapporto stesso. Di conseguenza, l’insorgere del credito restitutorio in favore del datore di lavoro scaturisce dalla stessa sentenza di reintegra, configurandosi come un fatto estintivo sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale e, in quanto tale, legittimamente deducibile come motivo di opposizione in sede esecutiva.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Dirigente
Il licenziamento del dirigente per condotte omissive – Cass., Sez. Lav., sent. 2 luglio 2026, n. 22614
Il Fatto
Un dirigente responsabile dell’area amministrazione, finanze e fiscale impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli per non aver svolto le attività di sua competenza relative alla gestione di un avviso di accertamento fiscale di ingente valore e per non aver proposto la designazione di un professionista esterno per l’impugnazione.
Il giudice del rinvio rigettava l’impugnativa rilevando la competenza della direzione diretta dal lavoratore, la sua conoscenza dell’atto, la gravità della condotta omissiva che aveva causato un ingente danno patrimoniale e la rottura del vincolo fiduciario, escludendo qualsiasi collegamento con precedenti denunce effettuate dal dipendente.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la tutela prevista per il whistleblower sanziona le reazioni disciplinari correlate alle denunce di illeciti, ma non esonera il lavoratore da responsabilità per condotte omissive autonome e non collegate funzionalmente alle segnalazioni effettuate. La corte osserva inoltre che la valutazione del materiale probatorio, l’accertamento della gravità della condotta e la sussistenza della giusta causa spettano esclusivamente al giudice di merito. Infine, la corte precisa che il raddoppio del contributo unificato trova applicazione anche nel giudizio di rinvio in caso di rigetto integrale delle domande dell’impugnante.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MATERNITÀ
Contribuzione
L’obbligo contributivo di maternità e i limiti del giudicato esterno – Cass., Sez. Lav., ord. 26 giugno 2026, n. 21951
Il Fatto
Una società si opponeva a una cartella di pagamento dell’INPS relativa a contributi di maternità.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, accoglieva l’opposizione solo parzialmente per il periodo coperto da un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un altro giudizio, respingendo la domanda per il periodo antecedente.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione, sostenendo l’estensione degli effetti del giudicato esterno anche ai periodi contributivi precedenti in quanto facenti parte di un unico maxi periodo.
Il Diritto
La corte ricorda che in materia di obbligazioni contributive l’accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato non può spiegare efficacia riflessa per i periodi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente per quelli successivi. Inoltre, la diversità dei periodi di debenza, pur nell’identità del rapporto, fa configurare diversi rapporti contributivi, escludendo l’estensione del giudicato.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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