CIRCOLARE MONOGRAFICA
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’esonero
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 5 AGOSTO 2026
L’INPS – con Circolare 29 luglio 2026, n. 82 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla misura introdotta dall’art. 1, comma 210, Legge n. 199/2025, che ha stabilito che, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di euro 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Come ogni anno, tra le tematiche affrontate, si segnalano le disposizioni afferenti il taglio del costo del lavoro attraverso gli incentivi occupazionali per le aziende.
Com’è noto, gli incentivi occupazionali inerenti Giovani, Donne e ZES (inseriti nel D.L. n. 60/2024) sono stati successivamente regolamentati nel D.L. n. 62/2026 .
Di seguito quanto definito dalla Legge n. 199/2025:
→ Incentivi per la trasformazione dei contratti – Introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad euro 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero:
-
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a definire le disposizioni attuative.
→ Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa – Prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi. La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’INPS, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.
→ L’ulteriore incentivo – inerente i datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi – è oggetto della Circolare INPS n. 80/2026 , che sarà dettagliata nelle pagine seguenti.
Incentivo occupazionale per assunzioni di lavoratrici madri: i primi chiarimenti dell’INPS
L’art. 1, commi 210–213, Legge n. 199/2025 ha istituito un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno 3 figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero spetta:
- per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
- per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo:
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.
A mente del decreto MLPS 17 ottobre 2017, la locuzione “privo di impiego regolarmente retribuito” si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Misura ed assetto dell’esonero
L’incentivo consiste nell’esonero del 100% della contribuzione datoriale.
Non rientrano nello sgravio contributivo:
- premi INAIL;
- contributo al Fondo TFR;
- contribuzione ai Fondi di solidarietà;
- contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali;
- contributi di solidarietà espressamente esclusi dalla Circolare.
L’INPS – con Circolare 29 luglio 2026, n. 82 – ha chiarito che il limite massimo è fissato in:
– euro 8.000 annui;
– euro 666,66 mensili;
– euro 21,50 giornalieri.
Nel caso di un contratto part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
I datori di lavoro privati devono rispettare i dettami previsti nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 e nell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.
I principi dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015
L’art. 31 , rubricato “Principi generali di fruizione degli incentivi” recita al comma 1 “Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
La norma punta a tutelare:
– lavoratori licenziati per GMO, ex art. 15, Legge n. 264/1949;
– lavoratori oggetto di passaggio societario, ex art. 47, comma 6, Legge n. 428/1990;
– lavoratori assunti con contratto a termine, verso l’assunzione a tempo indeterminato, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015;
– lavoratori assunti con contratto a termine stagionale, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015.
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
A mente dell’art. 2359 c.c., si considerano “società controllate” e “società collegate”:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; ai fini dell’applicazione dei punti nn. 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (quando, cioè, nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
I commi 2 e 3 dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 recitano “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
Le disposizioni dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006
La Legge finanziaria 2007 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati a:
- possesso di DURC positivo,
- all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi,
- al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
I benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).
I benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:
- interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
- territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
- specifiche tipologie contrattuali (apprendistato)
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, ha introdotto il comma 1175-bis all’art. 1, Legge n. 296/2006, con il quale si riconosce il diritto alla fruizione degli incentivi occupazionali anche a chi ha regolarizzato:
– la posizione contributiva ed assicurativa,
– ogni violazione accertate in materia di lavoro e sicurezza,
– entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative (l’ottemperanza alle disposizioni ed il pagamento di quanto dovuto, non bloccano la fruizione dei benefici).
Inoltre, nel caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
I chiarimenti INPS sull’operatività dell’esonero ex art. 1, commi 210-213, Legge n. 199/2025
L’INPS – con Circolare n. 82/2026 – ha reso noto che ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse.
A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive.
Il sistema produce anche in tempo reali i dati relativi alle risorse residue disponibili.
Nello spazio denominato “Tipo di Contratto” occorre scegliere tra le opzioni “A Tempo Pieno” o “A Tempo Parziale”. In questa seconda ipotesi, verrà richiesto di indicare l’orario di lavoro in percentuale rispetto all’orario normale.
Nel campo “retribuzione lorda mensile” occorre indicare la retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
Nel campo “Contribuzione a carico”: occorre indicare l’aliquota contributiva datoriale in percentuale e al netto delle contribuzioni non esonerabili.
Il datore di lavoro deve fornire le seguenti informazioni:
- lavoratrice assunta e suo status di priva di impiego e madre di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Per fruire dell’esonero il datore di lavoro deve indicare, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ELM3”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, che deve essere presente tre volte, il codice fiscali di ciascuno dei tre figli.
Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da agosto 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente deve essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 210–213
- INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82
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