CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 6 AGOSTO 2026
IN BREVE
SCADENZE
Tregua estiva del Fisco: come funzionano lo stop agli invii e la sospensione dei termini ad agosto
Con l’arrivo dell’estate si rinnova la cosiddetta “tregua fiscale”, un meccanismo che concede una pausa ai contribuenti e agli intermediari. Per evitare sovrapposizioni e gestire correttamente le scadenze, è fondamentale distinguere tra due diversi strumenti di sospensione: lo stop agli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate e il congelamento dei termini per adempimenti e pagamenti.
IVA
Registratore telematico e chiusure oltre i 12 giorni: le regole per le ferie
In vista delle ferie estive o di eventuali chiusure stagionali prolungate, è fondamentale per gli esercenti ricordare le procedure relative alla corretta gestione del registratore telematico (RT) dei corrispettivi.
Secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’interruzione dell’attività commerciale si protragga per oltre 12 giorni consecutivi (es. per ferie lunghe, chiusura stagionale o temporaneo inutilizzo del dispositivo), o qualora l’esercente non sia in grado di stabilire a priori la durata dell’inattività, è necessario prevedere l’invio di un evento specifico al sistema dell’Agenzia.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Nuovo servizio di consultazione per gli avvisi di accertamento parziale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 luglio 2026, n. 210791
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto una significativa evoluzione nei servizi digitali destinati ai contribuenti e ai professionisti, con l’attivazione di una nuova funzionalità all’interno del cassetto fiscale. Attraverso la sezione “L’Agenzia scrive”, è ora possibile consultare in tempo reale alcuni avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale emessi tramite procedura automatizzata.
Questa novità, che trova il suo fondamento operativo nel provvedimento n. 210791/2026, rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del rapporto tra Fisco e contribuente. Oltre alla visualizzazione dell’atto in sé, il sistema permette di monitorare lo stato di avanzamento delle relative procedure. All’interno della medesima interfaccia, gli utenti hanno inoltre la possibilità di consultare gli eventuali provvedimenti di autotutela, sia che questi operino in forma integrale o parziale.
L’accesso al nuovo servizio è attualmente riservato ai contribuenti interessati, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate. Tale implementazione mira a ridurre l’asimmetria informativa e a velocizzare la gestione degli adempimenti correlati alle notifiche telematiche. La trasparenza e la tempestività nella consultazione degli atti permettono una pianificazione più efficace delle difese tecniche o dell’eventuale adesione agli atti impositivi, evitando il rischio di mancate notifiche o ritardi nella gestione dei contenziosi. Si raccomanda di monitorare costantemente la propria area riservata per verificare la presenza di nuove comunicazioni, garantendo così una gestione proattiva e sicura delle posizioni fiscali.
VERSAMENTI
Scadenze fiscali: la data cruciale del 20 agosto 2026
L’attuale panorama normativo vede una convergenza verso il 20 agosto 2026 per la gran parte dei versamenti fiscali, a causa dell’incrocio tra le novità introdotte dal D.L. n. 89/2026 e le regole ordinarie sulla sospensione feriale dei termini. Tale data assume un ruolo cruciale, assorbendo diverse posizioni sia per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sia per quelli che, pur non essendo soggetti agli ISA, beneficiano di specifici piani di rateazione. È fondamentale che l’impostazione contabile di tali scadenze sia gestita con rigore, monitorando attentamente i requisiti che consentono l’accesso alle proroghe o alla rateizzazione, evitando così il rischio di sanzioni per omessi o tardivi versamenti. La corretta interpretazione delle norme di riferimento è indispensabile per allineare le posizioni dei contribuenti e ottimizzare la gestione della liquidità aziendale in un periodo caratterizzato da molteplici adempimenti concomitanti.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Al via la fase di pagamento per la definizione agevolata
Con l’avvio della fase operativa relativa ai pagamenti per la nuova rottamazione-quinquies, si entra nel vivo della procedura di definizione agevolata introdotta dal recente quadro normativo. È fondamentale che i contribuenti prestino la massima attenzione alle scadenze definite per il versamento della prima o unica rata, il cui rispetto è condizione imprescindibile per il mantenimento dei benefici previsti dalla misura.
La definizione agevolata rappresenta un’opportunità significativa per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario, permettendo di corrispondere esclusivamente la quota capitale dei tributi dovuti, con lo stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione. Tuttavia, la natura agevolata del provvedimento impone una gestione rigorosa del piano di rientro. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto comporta, in linea generale, l’inefficacia della definizione, con il conseguente ripristino del debito originario e la ripresa immediata delle azioni di riscossione coattiva da parte degli enti creditori.
Per i contribuenti interessati, il consiglio è quello di verificare puntualmente i piani di pagamento ricevuti e di assicurarsi che le disponibilità finanziarie siano programmate in linea con le scadenze indicate nei prospetti. La procedura richiede una pianificazione attenta: è essenziale non sottovalutare la portata di questo impegno economico, specialmente per chi ha scelto la rateazione pluriennale. In caso di dubbi sulla corretta applicazione delle somme o sulla tempistica dei versamenti, è opportuno consultare la documentazione ufficiale disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assicurandosi che ogni pagamento sia correttamente quietanzato per evitare spiacevoli decadenze dai benefici ottenuti.
AGEVOLAZIONI
Accesso all’iper ammortamento: via libera per la conferma degli investimenti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 20 luglio 2026
Da martedì 21 luglio è operativa la piattaforma informatica gestita dal GSE, per la presentazione delle comunicazioni di confermadell’investimento previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, in attuazione del decreto firmato il 7 maggio 2026 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere tramite l’Area Clienti del sito del GSE e procedere alla compilazione e all’invio della comunicazione di conferma.
La comunicazione deve essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e deve contenere:
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all’agevolazione.
La comunicazione di conferma non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
AGEVOLAZIONI
Transizione 4.0: proroga al 15 settembre per la comunicazione di completamento
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 31 luglio 2026
Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026, è stata ufficializzata la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti in beni strumentali 4.0.
La proroga interessa gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, con i termini per l’adempimento che slittano dal 31 luglio 2026 (scadenza originaria) al 15 settembre 2026, nonché gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, la cui comunicazione andava trasmessa entro il 31 marzo scorso.
L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.
Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.
BILANCIO
Criptovalute in bilancio: le linee guida dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 luglio 2026, n. 200904
Con il recente provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove schede tecniche dedicate alle imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo; con l’occasione ha fatto chiarezza anche sul trattamento contabile delle criptovalute per i soggetti OIC adopter.
In assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali, lo standard setter ha chiarito che le valute virtuali rientrano nella definizione di bene immateriale (OIC 24), in quanto prive di consistenza fisica, non monetarie (non danno diritto a incassare importi determinati) e individualmente identificabili.
Sul fronte della classificazione in bilancio, il documento conferma l’approccio basato sulla “destinazione” decisa dalla direzione aziendale:
- se le criptovalute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, vanno iscritte tra le immobilizzazioni al costo di acquisto. Un aspetto cruciale è che non sono soggette ad ammortamento, assimilando la loro natura a quella di cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo (come i terreni o le opere d’arte). Resta tuttavia fermo l’obbligo di svalutazione (OIC 9) nel caso in cui il fair value (al netto dei costi di vendita) risulti inferiore al valore contabile;
- se le criptovalute sono detenute per la vendita nel normale ciclo operativo, vengono classificate tra le rimanenze (OIC 13) e valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (fair value).
REGIMI AGEVOLATI
Regime forfetario e limite dei ricavi
Il regime forfetario continua a rappresentare una delle soluzioni fiscali più convenienti per professionisti e piccoli imprenditori. Tuttavia, per mantenerne i benefici, è fondamentale monitorare con attenzione il rispetto delle soglie di ricavi e compensi previste dalla legge.
L’impatto del superamento del limite varia in base all’importo effettivamente incassato nel corso dell’anno solare.
| Ricavi annui | Conseguenza fiscale | Decorrenza del cambio regime |
| Fino a 85.000 € | Mantenimento del regime forfetario | Rimane attivo anche per l’anno successivo. |
| Tra 85.001 € e 100.000 € | Uscita differita | Il forfettario si applica fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio dell’anno successivo si passa al regime ordinario/semplificato. |
| Oltre 100.000 € | Uscita immediata | Dalla fattura/incasso che determina lo sforamento si applica il regime ordinario con addebito dell’IVA. |
Nota sul superamento dei 100.000 €: In caso di uscita immediata infrannuale, l’obbligo di applicare l’IVA e la tassazione IRPEF ordinaria scatta a partire dall’operazione che comporta lo sforamento della soglia.
Un dettaglio fondamentale riguarda chi apre la partita IVA a esercizio iniziato. In questo caso, il limite degli 85.000 euro non è pieno, ma va riproporzionato ai giorni effettivi di attività dell’anno.
Chi apre la partita IVA il 1° settembre ha davanti a sé 122 giorni di attività fino al 31 dicembre. Il limite di ricavi per il primo anno sarà: 85.000 \ 365 x 122 = 28.410,96.
Se questo importo ridotto viene superato, l’anno successivo si perderà il regime forfetario.
La soglia dei 100.000 €, invece, non è soggetta a ragguaglio ad anno e resta sempre fissa, a prescindere dal mese di apertura della partita IVA.
Ricordiamo che nel regime forfetario rileva esclusivamente il principio di cassa: non contano le fatture emesse, ma le somme effettivamente incassate:
- una fattura emessa a dicembre ma pagata dal cliente a gennaio concorrerà al limite del nuovo anno;
- un fatturato teorico elevato non comporta rischi finché gli incassi reali non superano le soglie di legge.
Per evitare cambi di regime imprevisti e le relative conseguenze in materia di IVA e adempimenti contabili, si consiglia di:
- tracciare gli incassi mensilmente: mantienere un registro aggiornato delle somme entrate nel conto corrente dedicato;
- calcolare il margine residuo: verificare periodicamente quanto manca al raggiungimento del tetto massimo (specie se ragguagliato);
- porre massima attenzione a fine anno: monitorare le date di accredito dei bonifici concordati a novembre e dicembre;
- pianificare con il commercialista: se ci si avvicina alla soglia, valutare la gestione temporale dei pagamenti insieme al proprio consulente;
- sfruttare software di gestione: utilizzare dashboard o gestionali con alert automatici sul fatturato cumulato.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta R&S: stop alla retroattività del Manuale di Frascati
Consiglio di Stato, Sentenza 14 luglio 2026, n. 5627
Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito che i severi criteri del Manuale di Frascati (OCSE) non possono essere applicati retroattivamente per valutare i crediti d’imposta Ricerca e Sviluppo relativi agli anni precedenti al 2020.
Per i progetti pre-2020 (2015-2019) fa fede quindi solo la normativa previgente (D.L. n. 145/2013). In particolare, fino al 2019, per ottenere l’agevolazione era sufficiente un progresso tecnologico valido per la singola realtà aziendale. Non era richiesta un’innovazione scientifica assoluta a livello mondiale, requisito introdotto solo successivamente con il Manuale.
La decisione delegittima i recuperi fiscali basati sull’uso retroattivo del Manuale, offrendo alle aziende un solido strumento di difesa per i contenziosi pendenti e le verifiche in corso.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Anomalie ISA: cosa sono, come vengono segnalate e come comportarsi
L’Agenzia delle Entrate può segnalare ai contribuenti la presenza di anomalie ISA, ossia incongruenze tra i dati indicati nel modello degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e le informazioni già presenti nell’Anagrafe Tributaria, come ad esempio le Certificazioni Uniche, le dichiarazioni degli anni precedenti o i contratti di locazione. Le anomalie possono riguardare anche presunte incongruenze nella gestione delle scorte o nella segnalazione di cause di esclusione.
È importante sapere che non si tratta di un avviso di accertamento, ma di una comunicazione preventiva con cui l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione.
Le comunicazioni relative alle anomalie ISA non vengono inviate tramite e-mail o PEC. Sono invece rese disponibili nell’area riservata del contribuente, all’interno del Cassetto fiscale o del portale Fatture e Corrispettivi.
In presenza di un’anomalia ISA è possibile:
- verificare e correggere i dati: se emerge un errore o un’omissione, è possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste;
- fornire chiarimenti: se si ritiene che i dati dichiarati siano corretti, è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate le motivazioni che giustificano la presunta incongruenza.
Le spiegazioni non possono essere inviate mediante documenti o memorie in formato libero. I chiarimenti devono essere trasmessi esclusivamente utilizzando l’apposito software per la compilazione delle comunicazioni di anomalia, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Verificare tempestivamente le comunicazioni presenti nella propria area riservata consente di evitare possibili contestazioni future e di regolarizzare eventuali errori in modo spontaneo.
APPROFONDIMENTI
SCADENZE
La sospensione feriale dei termini per il 2026
Con l’arrivo dell’estate si rinnova la cosiddetta “tregua fiscale”, un meccanismo che concede una pausa ai contribuenti e agli intermediari. Per evitare sovrapposizioni e gestire correttamente le scadenze, è fondamentale distinguere tra due diversi strumenti di sospensione: lo stop agli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate e il congelamento dei termini per adempimenti e pagamenti.
Stop all’invio degli atti dal 1° al 31 agosto
In attuazione del decreto Adempimenti (art. 10, D.Lgs. n. 1/2024), nei mesi di agosto (dal 1° al 31) e di dicembre (dal 1° al 31), l’Agenzia delle Entrate sospende l’elaborazione e la trasmissione di specifiche tipologie di atti:
- comunicazioni da controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- comunicazioni da controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata;
- lettere di compliance per l’adempimento spontaneo.
Sospensione dei termini di pagamento e trasmissione dal 1° agosto al 4 settembre
Indipendentemente dallo stop agli invii, opera la sospensione estiva dei termini processuali e amministrativi.
Dal 1° agosto al 4 settembre:
- sono sospesi i termini (solitamente di 30 giorni) per il versamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari, controlli automatizzati, formali e liquidazioni a tassazione separata;
- è sospeso il termine per l’invio di documenti, dati e chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Come si calcola il riavvio?
Il conteggio dei giorni a disposizione riprende a decorrere dal 5 settembre. Se una richiesta o un avviso è stato notificato prima del 1° agosto, i giorni trascorsi fino al 31 luglio si sommano a quelli che riprenderanno a scorrere dal 5 settembre.
Le eccezioni: quando il Fisco non si ferma
La sospensione non è assoluta. Come chiarito dalla circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio conserva la facoltà di derogare al blocco ed emettere o notificare atti anche ad agosto in casi di particolare urgenza e indifferibilità, tra cui:
- pericolo di prescrizione o decadenza dei termini di accertamento;
- inoltro di notizie di reato alla Procura della Repubblica;
- procedure concorsuali o di risoluzione della crisi d’impresa.
In questi casi eccezionali, se il Fisco recapita una comunicazione ad agosto, si applica comunque la tutela dei termini: il tempo utile per il pagamento o per il riscontro inizierà a decorrere soltanto dal 5 settembre.
Sebbene l’attività di notifica ordinaria sia congelata, si raccomanda di non trascurare il monitoraggio della propria PEC anche durante le ferie estive. La ricezione di atti indifferibili o notifiche da parte di altri enti richiede un’analisi tempestiva per programmare le opportune azioni al rientro lavorativo.
IVA
Registratore telematico: regole per ferie e chiusure prolungate
In vista delle ferie estive o di eventuali chiusure stagionali prolungate, è fondamentale per gli esercenti ricordare le procedure relative alla corretta gestione del registratore telematico (RT) dei corrispettivi.
Secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’interruzione dell’attività commerciale si protragga per oltre 12 giorni consecutivi (es. per ferie lunghe, chiusura stagionale o temporaneo inutilizzo del dispositivo), o qualora l’esercente non sia in grado di stabilire a priori la durata dell’inattività, è necessario prevedere l’invio di un evento specifico al sistema dell’Agenzia.
È opportuno, infatti, impostare il registratore telematico nello stato di “fuori servizio” utilizzando il codice 608, che identifica l’evento di “magazzino/periodo di inattività”.
Questa impostazione notifica anticipatamente al Fisco l’inizio del periodo di sospensione. Non sono previste complesse procedure per la riattivazione: al momento della riapertura del punto vendita, il registratore telematico tornerà in automatico “In servizio” in occasione della prima trasmissione utile dei corrispettivi.
È un adempimento obbligatorio?
Come chiarito in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, la comunicazione di inattività superiore ai 12 giorni non è un obbligo di legge in senso stretto e non comporta alcuna sanzione in caso di omissione.
Tuttavia, l’operazione è fortemente consigliata per una ragione molto pratica: se la messa “fuori servizio” viene ignorata, il sistema dell’Agenzia delle Entrate, non registrando alcun flusso di dati per oltre 12 giorni, rileva automaticamente un’anomalia procedurale. A fronte di tale anomalia, l’Agenzia potrebbe procedere con l’invio di una comunicazione via PEC all’indirizzo dell’esercente, intimando di fornire tempestivi chiarimenti sulla mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Il titolare dell’attività sarebbe dunque costretto, a posteriori, a giustificare formalmente l’assenza di invii (es. per ferie o malattia).
Impostare proattivamente il registratore in “fuori servizio” prima della chiusura solleva l’esercente da questi successivi oneri burocratici, evitando l’arrivo di lettere di compliance e perdite di tempo con l’Agenzia delle Entrate.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Mercoledì 30 settembre 2026 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
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