PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 7 AGOSTO 2026
Pubblicato in G.U. n. 181 del 6 agosto 2026 – Suppl. Ordinario n. 28, il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (cd. Decreto correttivo Omnibus), recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”. Il decreto interviene in maniera organica su numerose disposizioni del sistema tributario, con l’obiettivo di coordinare i nuovi testi unici con la normativa previgente, correggere effetti distorsivi emersi in sede applicativa e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti.
Le principali novità riguardano il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (familiari a carico, fringe benefit, crediti d’imposta), la determinazione del reddito d’impresa e la convergenza tra valori contabili e fiscali, la disciplina dei conferimenti e del riporto delle perdite, nonché la fiscalità internazionale con l’aggiornamento ai regimi OCSE di imposizione minima globale.
Sono inoltre previste modifiche in materia di IVA, successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, versamenti e riscossione, accertamento (inclusi societ à a ristretta base partecipativa e antieconomicità), Statuto del contribuente e redditi finanziari, oltre a interventi sul concordato preventivo biennale. Il decreto entra in vigore il 7 agosto 2026.
| IL C.D. “DECRETO CORRETTIVO OMNIBUS” IN SINTESI – D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141 | ||
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| ARTICOLO | NOVITÀ | SINTESI |
| Art. 1 – Trattamento fiscale dei familiari a carico | Comma 1 – Modifiche art. 12, comma 4-ter, TUIR (D.P.R. 917/1986): soppressione, nel primo periodo, delle parole “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”; aggiunta, nel secondo periodo, della specifica secondo cui, limitatamente alle persone ex art. 433 c.c., è richiesta convivenza o percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. | Si chiarisce che la condizione di convivenza/assegni alimentari riguarda solo le persone indicate nell’art. 433 c.c., razionalizzando i requisiti dei familiari a carico. |
| Comma 2 – Modifiche testo unico imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, art. 12, comma 7): medesimo intervento di coordinamento sul testo unico “nuovo” (soppressione della frase nel primo periodo, aggiunta della specifica nel secondo periodo). | Coordinamento delle regole sui familiari a carico nel nuovo TUIR, allineato al vecchio testo. | |
| Comma 3 – Decorrenza: le modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. | Applicazione dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025, con effetto su detrazioni per carichi di famiglia. | |
| Art. 2 – Tassazione fringe benefit auto aziendali e optional | Comma 1 – Sostituzione lettera a) art. 51, comma 4, TUIR (D.P.R. 917/1986): nuova regola per la determinazione del valore dell’auto aziendale ad uso promiscuo: 50% del valore ACI su 15.000 km, inclusi accessori/allestimenti; percentuale ridotta al 10% per veicoli full electric e 20% per plug-in; incremento del 50% dopo il 5° anno di immatricolazione; incremento ulteriore del 5% se sono presenti accessori/allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati dal dipendente. | Ridefinita la base imponibile dei fringe benefit auto (uso promiscuo) con maggior dettaglio per veicoli elettrici/ibridi e accessori, introducendo percentuali ridotte e incremento dopo il 5° anno. |
| Comma 2 – Sostituzione lettera a) art. 53, comma 6, D.Lgs. 117/2026 (nuovo TUIR): recepita la medesima disciplina nel nuovo testo unico legislativo. | Allineamento della disciplina fringe benefit auto nel nuovo TUIR. | |
| Comma 3 – Modifica art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024: viene mantenuta la disciplina “previgente” art. 51, comma 4, lett. a) TUIR per veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.7.2020 al 31.12.2024 e veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi nel 2025; dal 6° anno dall’immatricolazione il valore aumenta del 50%; estensione anche ai casi di concessione a diverso dipendente. | Norme transitorie: i veicoli concessi nel periodo 2020‑2025 continuano a seguire la disciplina precedente fino al 5° anno, con incremento del 50% dopo, preservando i comportamenti già adottati. | |
| Comma 4 – Applicazione ai veicoli ex art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024: dal 1.1.2026 le regole per gli accessori/allestimenti del nuovo quarto periodo si applicano anche ai veicoli “storici” ex comma 48‑bis; salvaguardia dei comportamenti tenuti fino al 31.12.2025; escluso il rimborso di maggiori imposte versate. | Estensione delle nuove regole sugli accessori alle auto già in flotta, con tutela dei comportamenti pregressi e senza rimborsi. | |
| Comma 5 – Decorrenza: le nuove disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d’imposta 2026 e anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio dell’art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024. | Applicazione piena della nuova disciplina fringe benefit auto dal 2026, con regole specifiche per veicoli 2025 fuori dal regime transitorio. | |
| Art. 3 – Proventi da cessione/compensazione crediti d’imposta (lavoro autonomo) | Comma 1 – Introduzione commi 3-quater e 3-quinquies art. 54 TUIR (D.P.R. 917/1986): i differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta (diversi da quelli ordinari da liquidazione) – inclusi crediti per interventi ex art. 121 D.L. 34/2020 – costituiscono reddito; in caso di compensazione il differenziale si determina in proporzione al costo di acquisto; tali differenziali sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota pari a quella dell’art. 5 D.Lgs. 461/1997, versata a saldo; esclusione per crediti che rappresentano corrispettivo di prestazioni artistiche/professionali (che seguono la regola ordinaria di competenza); per liquidazione/accertamento/riscossione/rimborsi e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi. | Si qualificano come reddito i guadagni da cessione/uso in compensazione dei crediti d’imposta acquistati da professionisti, con imposizione sostitutiva e regole coordinate, salvo il caso in cui il credito remuneri direttamente una prestazione professionale. |
| Comma 2 – Introduzione commi 6-bis e 6-ter art.56 D.Lgs. 117/2026 (nuovo TUIR): replica nel nuovo testo unico la disciplina dei differenziali positivi su crediti d’imposta, con rinvio all’aliquota sostitutiva prevista dall’art. 304. | Estensione della disciplina sui crediti d’imposta anche nel nuovo TUIR, per i redditi di lavoro autonomo. | |
| Comma 3 – Decorrenza e regime transitorio: le nuove regole si applicano ai crediti d’imposta acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto; gli esercenti arti e professioni possono applicarle fin dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 tramite dichiarazione integrativa, senza rimborsi di maggiori imposte già versate. | Decorrenza dal momento di entrata in vigore, con possibilità di estensione retroattiva (via integrativa) al periodo in corso al 31.12.2024, ma senza dà diritto a rimborsi. | |
| Art. 4 – Determinazione reddito imprese agricole | Comma 1 – Modifiche al TUIR (D.P.R. 917/1986): art. 32, comma 2, lett. c): estende il concetto di attività di selvicoltura anche tramite utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis; art. 55, comma 1: amplia il rinvio alle lettere b), b‑bis), b‑ter) e c) dell’art. 32; art. 56‑bis, comma 4: limita l’ambito applicativo dell’articolo a imprenditori individuali, società semplici e soggetti che hanno optato ex art. 1, comma 1093, l. 296/2006. | Si precisano i casi in cui il reddito agricolo rimane tale (anche con utilizzo di determinati immobili) e si definiscono i soggetti che possono beneficiare del regime delle imprese agricole, coordinando le fonti. |
| Comma 2 – Modifiche al nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): art. 34, comma 2, lett. e): medesima estensione per le attività forestali tramite immobili lett. c); art. 64, comma 1: rinvio ampliato alle lett. b), c), d) ed e); art. 66, comma 6: stessa limitazione soggettiva (imprenditori individuali, società semplici, soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 287, comma 1). | Allineamento della disciplina nel nuovo TUIR: più chiaro per quali attività e soggetti si applica la determinazione agevolata del reddito delle imprese agricole. | |
| Art. 5 – Derivazione del reddito imponibile dall’utile d’esercizio (avvicinamento valori contabili/fiscali) | Comma 1 – Modifiche al TUIR (D.P.R. 917/1986): art. 94, commi 4 e 4‑bis: la valutazione dei titoli di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), rileva ai fini fiscali secondo corretta applicazione dei principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS la valutazione dei beni ex art. 85, lett. c) e d) effettuata secondo IAS assume rilievo fiscale; art. 95, comma 6‑bis: le spese legate a piani di remunerazione basati su azioni sono deducibili al momento della consegna degli strumenti o estinzione della passività, con riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni di gruppo; art. 101, comma 2: per titoli immobilizzati di cui all’art. 85, lett. c), d), e), si applicano le regole dell’art. 94, ma le minusvalenze su titoli lett. e) immobilizzati sono deducibili solo se realizzate; art. 103, commi 3‑bis e 3‑ter: per soggetti IAS, la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in 18 anni, con regole specifiche per differenze tra valore fiscale e contabile, in caso di cessione d’azienda o operazioni ex art. 166‑bis; art. 108, comma 3: soppressione del secondo periodo; art. 110, comma 1, lett. c): soppressione della parte sulle plusvalenze eccedenti le minusvalenze dedotte; art. 162‑bis: definita la prevalenza delle attività di holding (superiore al 50% dei ricavi/proventi) come criterio per le società che svolgono attività finanziarie. | Si rafforza la derivazione del reddito imponibile dal bilancio, soprattutto per titoli e attività immateriali, con riconoscimento fiscale di valutazioni IAS/IFRS in più casi, disciplina più precisa dei piani “stock based” e definizione puntuale delle holding, riducendo le divergenze contabili/fiscali. |
| Comma 2 – Modifiche al nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): interventi speculari su articoli corrispondenti (103, 104, 110, 112, 117, 119, 161) con le stesse logiche di derivazione e definizione di società holding. | Trasposizione nel nuovo testo unico della disciplina di derivazione rafforzata e delle regole su titoli, attività immateriali e holding. | |
| Comma 3 – Decorrenza per valutazioni titoli e plusvalenze/minusvalenze: applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, con disciplina transitoria per plusvalenze su titoli immobilizzati e minusvalenze su titoli già dedotte. | Applicazione dal 2026, mantenendo la non imponibilità delle plusvalenze eccedenti le minusvalenze dedotte per titoli già classificati come immobilizzazioni alla fine del periodo precedente. | |
| Comma 4 – Decorrenza per piani basati su azioni: le nuove regole si applicano alle operazioni deliberate dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025. | Nuovo criterio di deducibilità per stock option e piani azionari operante dalle delibere relative agli esercizi 2026 in avanti. | |
| Comma 5 – Decorrenza per avviamento/immateriali: si applica ai beni iscritti a partire dal periodo successivo al 31.12.2025 e ai maggiori valori riconosciuti per operazioni effettuate dal medesimo periodo. | Allineamento temporale per deduzione dei nuovi avviamenti e immateriali IAS con vita utile indefinita. | |
| Comma 6 – Decorrenza per contributi: nuovi criteri di imputazione dei contributi si applicano ai contributi conseguiti dal periodo successivo al 31.12.2025, con regole transitorie per contributi già tassati o rinviati. | Razionalizzata l’imputazione temporale dei contributi, evitando doppie tassazioni o esclusioni. | |
| Comma 7 – Decorrenza per definizione di holding: si applica dal periodo successivo al 31.12.2025. | Alle società holding si applica, dal 2026, la definizione basata sulla prevalenza ricavi/proventi da partecipazioni. | |
| Comma 8 – Coordinamento con l. 199/2025: abrogazione di alcune lettere (b, c) del comma 131 e soppressione del riferimento alle lettere da a) a c) al comma 132. | Coordinamento della disciplina di derivazione con precedenti norme della legge 199/2025. | |
| Art. 6 – Riallineamento straordinario divergenze valori contabili/fiscali | Comma 1 – Oggetto: le divergenze emerse per fatti ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 192/2024 (operazioni straordinarie ecc.) realizzatesi prima del periodo in corso al 31.12.2024, esistenti alla fine del periodo successivo, possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e addizionali secondo l’art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024. | Viene introdotto un “riallineamento straordinario” delle differenze contabili/fiscali derivanti da operazioni pregresse, con utilizzo delle regole già previste dal D.Lgs. 192/2024. |
| Comma 2 – Decorrenza e opzione: il riallineamento ha effetto dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025; l’opzione si esercita nella dichiarazione del periodo stesso; l’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di saldo del periodo successivo. | Il contribuente può scegliere di riallineare nel 2026, pagando l’imposta una tantum nel 2027. | |
| Comma 3 – Accertamenti su applicazione art. 11D.Lgs. 192/2024: l’opzione resta valida anche se l’Agenzia accerta violazioni sull’art. 11, comma 1, con rideterminazione della somma algebrica delle differenze. | L’errore sui calcoli non fa venir meno l’opzione, ma comporta solo ricalcolo delle differenze. | |
| Comma 4 – Richiamo alle norme di accertamento/riscossione/sanzioni: si applicano le regole ordinarie delle imposte dirette. | Conferma che accertamenti, sanzioni e contenzioso seguono il sistema ordinario. | |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- D.Lgs. 12 febbraio 2026, n. 117
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
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