4° Contenuto Riservato: Decreto correttivo Omnibus: al via le modifiche IRPEF, IRES, IVA e accertamento

PRIMA LETTURA

DI CARLA DE LUCA | 7 AGOSTO 2026

Pubblicato in G.U. n. 181 del 6 agosto 2026 – Suppl. Ordinario n. 28, il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (cd. Decreto correttivo Omnibus), recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”. Il decreto interviene in maniera organica su numerose disposizioni del sistema tributario, con l’obiettivo di coordinare i nuovi testi unici con la normativa previgente, correggere effetti distorsivi emersi in sede applicativa e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti.

Le principali novità riguardano il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (familiari a carico, fringe benefit, crediti d’imposta), la determinazione del reddito d’impresa e la convergenza tra valori contabili e fiscali, la disciplina dei conferimenti e del riporto delle perdite, nonché la fiscalità internazionale con l’aggiornamento ai regimi OCSE di imposizione minima globale.

Sono inoltre previste modifiche in materia di IVA, successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, versamenti e riscossione, accertamento (inclusi societ à a ristretta base partecipativa e antieconomicità), Statuto del contribuente e redditi finanziari, oltre a interventi sul concordato preventivo biennale. Il decreto entra in vigore il 7 agosto 2026.

IL C.D. “DECRETO CORRETTIVO OMNIBUS” IN SINTESI – D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
ARTICOLONOVITÀSINTESI 
Art. 1 – Trattamento fiscale dei familiari a caricoComma 1 – Modifiche art. 12, comma 4-ter, TUIR (D.P.R. 917/1986):
soppressione, nel primo periodo, delle parole “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”;
aggiunta, nel secondo periodo, della specifica secondo cui, limitatamente alle persone ex art. 433 c.c., è richiesta convivenza o percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Si chiarisce che la condizione di convivenza/assegni alimentari riguarda solo le persone indicate nell’art. 433 c.c., razionalizzando i requisiti dei familiari a carico.
Comma 2 – Modifiche testo unico imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, art. 12, comma 7): medesimo intervento di coordinamento sul testo unico “nuovo” (soppressione della frase nel primo periodo, aggiunta della specifica nel secondo periodo).Coordinamento delle regole sui familiari a carico nel nuovo TUIR, allineato al vecchio testo.
Comma 3 – Decorrenza: le modifiche si applicano dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.Applicazione dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025, con effetto su detrazioni per carichi di famiglia.
Art. 2 – Tassazione fringe benefit auto aziendali e optionalComma 1 – Sostituzione lettera a) art. 51, comma 4, TUIR (D.P.R. 917/1986):
nuova regola per la determinazione del valore dell’auto aziendale ad uso promiscuo: 50% del valore ACI su 15.000 km, inclusi accessori/allestimenti;
percentuale ridotta al 10% per veicoli full electric e 20% per plug-in;
incremento del 50% dopo il 5° anno di immatricolazione;
incremento ulteriore del 5% se sono presenti accessori/allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati dal dipendente.
Ridefinita la base imponibile dei fringe benefit auto (uso promiscuo) con maggior dettaglio per veicoli elettrici/ibridi e accessori, introducendo percentuali ridotte e incremento dopo il 5° anno.
Comma 2 – Sostituzione lettera a) art. 53, comma 6, D.Lgs. 117/2026 (nuovo TUIR): recepita la medesima disciplina nel nuovo testo unico legislativo.Allineamento della disciplina fringe benefit auto nel nuovo TUIR.
Comma 3 – Modifica art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024:
viene mantenuta la disciplina “previgente” art. 51, comma 4, lett. a) TUIR per veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.7.2020 al 31.12.2024 e veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi nel 2025;
dal 6° anno dall’immatricolazione il valore aumenta del 50%;
estensione anche ai casi di concessione a diverso dipendente.
Norme transitorie: i veicoli concessi nel periodo 2020‑2025 continuano a seguire la disciplina precedente fino al 5° anno, con incremento del 50% dopo, preservando i comportamenti già adottati.
Comma 4 – Applicazione ai veicoli ex art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024:
dal 1.1.2026 le regole per gli accessori/allestimenti del nuovo quarto periodo si applicano anche ai veicoli “storici” ex comma 48‑bis;
salvaguardia dei comportamenti tenuti fino al 31.12.2025;
escluso il rimborso di maggiori imposte versate.
Estensione delle nuove regole sugli accessori alle auto già in flotta, con tutela dei comportamenti pregressi e senza rimborsi.
Comma 5 – Decorrenza: le nuove disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d’imposta 2026 e anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio dell’art. 1, comma 48-bis, l. 207/2024.Applicazione piena della nuova disciplina fringe benefit auto dal 2026, con regole specifiche per veicoli 2025 fuori dal regime transitorio.
Art. 3 – Proventi da cessione/compensazione crediti d’imposta (lavoro autonomo)Comma 1 – Introduzione commi 3-quater e 3-quinquies art. 54 TUIR (D.P.R. 917/1986):
i differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta (diversi da quelli ordinari da liquidazione) – inclusi crediti per interventi ex art. 121 D.L. 34/2020 – costituiscono reddito; in caso di compensazione il differenziale si determina in proporzione al costo di acquisto;
tali differenziali sono assoggettati
a imposta sostitutiva con aliquota pari a quella dell’art. 5 D.Lgs. 461/1997, versata a saldo;
esclusione per crediti che rappresentano corrispettivo di prestazioni artistiche/professionali (che seguono la regola ordinaria di competenza);
per liquidazione/accertamento/riscossione/rimborsi e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi.
Si qualificano come reddito i guadagni da cessione/uso in compensazione dei crediti d’imposta acquistati da professionisti, con imposizione sostitutiva e regole coordinate, salvo il caso in cui il credito remuneri direttamente una prestazione professionale.
Comma 2 – Introduzione commi 6-bis e 6-ter art.56 D.Lgs. 117/2026 (nuovo TUIR): replica nel nuovo testo unico la disciplina dei differenziali positivi su crediti d’imposta, con rinvio all’aliquota sostitutiva prevista dall’art. 304.Estensione della disciplina sui crediti d’imposta anche nel nuovo TUIR, per i redditi di lavoro autonomo.
Comma 3 – Decorrenza e regime transitorio:
le nuove regole si applicano ai crediti d’imposta acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto;
gli esercenti arti e professioni possono applicarle fin dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 tramite dichiarazione integrativa, senza rimborsi di maggiori imposte già versate.
Decorrenza dal momento di entrata in vigore, con possibilità di estensione retroattiva (via integrativa) al periodo in corso al 31.12.2024, ma senza dà diritto a rimborsi.
Art. 4 – Determinazione reddito imprese agricoleComma 1 – Modifiche al TUIR (D.P.R. 917/1986):
art. 32, comma 2, lett. c): estende il concetto di attività di selvicoltura anche tramite utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis;
art. 55, comma 1: amplia il rinvio alle lettere b), b‑bis), b‑ter) e c) dell’art. 32;
art. 56‑bis, comma 4: limita l’ambito applicativo dell’articolo a imprenditori individuali, società semplici e soggetti che hanno optato ex art. 1, comma 1093, l. 296/2006.
Si precisano i casi in cui il reddito agricolo rimane tale (anche con utilizzo di determinati immobili) e si definiscono i soggetti che possono beneficiare del regime delle imprese agricole, coordinando le fonti.
Comma 2 – Modifiche al nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026):
art. 34, comma 2, lett. e): medesima estensione per le attività forestali tramite immobili lett. c);
art. 64, comma 1: rinvio ampliato alle lett. b), c), d) ed e);
art. 66, comma 6: stessa limitazione soggettiva (imprenditori individuali, società semplici, soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 287, comma 1).
Allineamento della disciplina nel nuovo TUIR: più chiaro per quali attività e soggetti si applica la determinazione agevolata del reddito delle imprese agricole.
Art. 5 – Derivazione del reddito imponibile dall’utile d’esercizio (avvicinamento valori contabili/fiscali)Comma 1 – Modifiche al TUIR (D.P.R. 917/1986):
art. 94, commi 4 e 4‑bis: la valutazione dei titoli di cui all’art. 85, comma 1, lett. e), rileva ai fini fiscali secondo corretta applicazione dei principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS la valutazione dei beni ex art. 85, lett. c) e d) effettuata secondo IAS assume rilievo fiscale;
art. 95, comma 6‑bis: le spese legate a piani di remunerazione basati su azioni sono deducibili al momento della consegna degli strumenti o estinzione della passività, con riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni di gruppo;
art. 101, comma 2: per titoli immobilizzati di cui all’art. 85, lett. c), d), e), si applicano le regole dell’art. 94, ma le minusvalenze su titoli lett. e) immobilizzati sono deducibili solo se realizzate;
art. 103, commi 3‑bis e 3‑ter: per soggetti IAS, la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in 18 anni, con regole specifiche per differenze tra valore fiscale e contabile, in caso di cessione d’azienda o operazioni ex art. 166‑bis;
art. 108, comma 3: soppressione del secondo periodo;
art. 110, comma 1, lett. c): soppressione della parte sulle plusvalenze eccedenti le minusvalenze dedotte;
art. 162‑bis: definita la prevalenza delle attività di holding (superiore al 50% dei ricavi/proventi) come criterio per le società che svolgono attività finanziarie.
Si rafforza la derivazione del reddito imponibile dal bilancio, soprattutto per titoli e attività immateriali, con riconoscimento fiscale di valutazioni IAS/IFRS in più casi, disciplina più precisa dei piani “stock based” e definizione puntuale delle holding, riducendo le divergenze contabili/fiscali.
Comma 2 – Modifiche al nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): interventi speculari su articoli corrispondenti (103, 104, 110, 112, 117, 119, 161) con le stesse logiche di derivazione e definizione di società holding.Trasposizione nel nuovo testo unico della disciplina di derivazione rafforzata e delle regole su titoli, attività immateriali e holding.
Comma 3 – Decorrenza per valutazioni titoli e plusvalenze/minusvalenze: applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, con disciplina transitoria per plusvalenze su titoli immobilizzati e minusvalenze su titoli già dedotte.Applicazione dal 2026, mantenendo la non imponibilità delle plusvalenze eccedenti le minusvalenze dedotte per titoli già classificati come immobilizzazioni alla fine del periodo precedente.
Comma 4 – Decorrenza per piani basati su azioni: le nuove regole si applicano alle operazioni deliberate dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025.Nuovo criterio di deducibilità per stock option e piani azionari operante dalle delibere relative agli esercizi 2026 in avanti.
Comma 5 – Decorrenza per avviamento/immateriali: si applica ai beni iscritti a partire dal periodo successivo al 31.12.2025 e ai maggiori valori riconosciuti per operazioni effettuate dal medesimo periodo.Allineamento temporale per deduzione dei nuovi avviamenti e immateriali IAS con vita utile indefinita.
Comma 6 – Decorrenza per contributi: nuovi criteri di imputazione dei contributi si applicano ai contributi conseguiti dal periodo successivo al 31.12.2025, con regole transitorie per contributi già tassati o rinviati.Razionalizzata l’imputazione temporale dei contributi, evitando doppie tassazioni o esclusioni.
Comma 7 – Decorrenza per definizione di holding: si applica dal periodo successivo al 31.12.2025.Alle società holding si applica, dal 2026, la definizione basata sulla prevalenza ricavi/proventi da partecipazioni.
Comma 8 – Coordinamento con l. 199/2025: abrogazione di alcune lettere (b, c) del comma 131 e soppressione del riferimento alle lettere da a) a c) al comma 132.Coordinamento della disciplina di derivazione con precedenti norme della legge 199/2025.
Art. 6 – Riallineamento straordinario divergenze valori contabili/fiscaliComma 1 – Oggetto: le divergenze emerse per fatti ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 192/2024 (operazioni straordinarie ecc.) realizzatesi prima del periodo in corso al 31.12.2024, esistenti alla fine del periodo successivo, possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e addizionali secondo l’art. 11, comma 1, D.Lgs. 192/2024.Viene introdotto un “riallineamento straordinario” delle differenze contabili/fiscali derivanti da operazioni pregresse, con utilizzo delle regole già previste dal D.Lgs. 192/2024.
Comma 2 – Decorrenza e opzione: il riallineamento ha effetto dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025; l’opzione si esercita nella dichiarazione del periodo stesso; l’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di saldo del periodo successivo.Il contribuente può scegliere di riallineare nel 2026, pagando l’imposta una tantum nel 2027.
Comma 3 – Accertamenti su applicazione art. 11D.Lgs. 192/2024: l’opzione resta valida anche se l’Agenzia accerta violazioni sull’art. 11, comma 1, con rideterminazione della somma algebrica delle differenze.L’errore sui calcoli non fa venir meno l’opzione, ma comporta solo ricalcolo delle differenze.
Comma 4 – Richiamo alle norme di accertamento/riscossione/sanzioni: si applicano le regole ordinarie delle imposte dirette.Conferma che accertamenti, sanzioni e contenzioso seguono il sistema ordinario.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.