4° Contenuto Riservato: Pausa estiva: effetti sui pagamenti degli atti impositivi

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24 AGOSTO 2026

La sospensione feriale dei termini, prevista dalla legge n. 742/1969, opera ordinariamente dal 1° al 31 agosto e riguarda esclusivamente i termini di natura processuale. Non si applica, quindi, in modo generalizzato alle scadenze di pagamento delle somme richieste dall’Amministrazione finanziaria. Il sistema contempla tuttavia ulteriori discipline estive, aventi presupposti e durata differenti: si pensi alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per determinate richieste istruttorie e per il pagamento degli avvisi bonari, nonché al differimento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti mediante modello F24 in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto.

Per stabilire se il periodo feriale incida sul termine di versamento occorre esaminare la formulazione contenuta nell’atto o nella norma di riferimento. La sospensione trova applicazione quando il pagamento è collegato al “termine per il ricorso”, mentre resta esclusa quando il legislatore stabilisce un termine autonomo di 60 giorni dalla notifica.

Atto o fattispecieTermine di pagamentoSospensione feriale processuale
Accertamenti su redditi, IVA e IRAPEntro il termine per proporre ricorso
Avvisi di recupero dei crediti d’imposta emessi dal 30 aprile 2024Entro il termine per il ricorso
Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioniEntro il termine per il ricorso
Accertamento con adesioneTermine per ricorrere e pagare sospeso secondo la disciplina applicabileSì, cumulabile
Cartelle di pagamento60 giorni dalla notificaNo
Comunicazione preventiva di ipoteca30 giorniNo
Comunicazione preventiva di fermo30 giorniNo
Intimazione ad adempiere5 giorniNo
Accertamenti su registro, successioni, donazioni e imposte ipotecarie e catastali60 giorni dalla notificaNo
Avvisi bonari60 giorni dalla ricezione della comunicazione per il pagamento delle sommeSospensione specifica dal 1° agosto al 4 settembre per pagamento integrale o I^ rata 

Per gli avvisi bonari non opera la sospensione processuale ordinaria, trattandosi di adempimenti amministrativi. Tuttavia, la normativa prevede una pausa specifica dal 1° agosto al 4 settembre, applicabile sia al pagamento integrale sia alla prima rata; restano invece escluse le rate successive.

È inoltre prevista una proroga al 20 agosto per gli adempimenti fiscali e i versamenti mediante modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto. Tale differimento non modifica la natura del termine né estende la sospensione agli altri pagamenti.

Infine, la sospensione della notifica delle cartelle durante il mese di agosto annunciata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cfr. comunicato stampa del 6 luglio 2026), non incide sui termini di pagamento delle cartelle già notificate. La misura viene espressamente qualificata come priva di base normativa e riferita soltanto alla notificazione delle cartelle, senza alcun effetto sui termini di pagamento delle cartelle ricevute nel mese di luglio.

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