L’OPINIONE
DI ANDREA BONGI | 7 AGOSTO 2026
Se i soci rinunciano a percepire gli utili di loro spettanza deliberati dalla società, questi ultimi restano acquisiti al patrimonio sociale e vengono fiscalmente tassati quali sopravvenienze attive. In un caso del genere è errata la tesi dell’Ufficio che, in virtù del c.d. “incasso giuridico” pretende di tassare comunque, in capo ai singoli soci, anche la parte di utili ai quali gli stessi hanno rinunciato. È quanto deciso, in estrema sintesi, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 3167/2026 depositata in data 20 maggio 2026. Con la sentenza, che conferma il giudizio di primo grado, i giudici dell’appello hanno infatti ritenuto oramai superata la tesi dell’incasso giuridico degli utili da parte del Fisco facendo leva sia sulla nuova disciplina contenuta nell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR sia dalla sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023 della Corte di Cassazione.
La rinuncia agli utili dimostrata documentalmente
Il caso sottoposto all’esame della Corte di appello riguardava i soci di una piccola azienda operante nel settore di distribuzione di gas metano, ai quali l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali sui redditi derivanti dagli utili ad essi spettanti pro quota, deliberati dalla società, anche se non effettivamente percepiti.
La difesa dei soci, fin dal primo grado, si era basata sulla prova documentale della rinuncia a tali utili, correttamente rappresentata anche nelle scritture contabili della società che, al tempo stesso, aveva qualificato tali importi come sopravvenienze attive tassate.
La decisione della Corte: superata la teoria dell’incasso giuridico
Una volta preso atto che non può essere motivato un avviso di accertamento sulla teoria dell’incasso giuridico, la CGT di 2 grado ha valorizzato, in concreto, le risultanze degli atti del processo depositate dai contribuenti.
Questi ultimi, come si legge in sentenza, “… hanno dimostrato di aver rinunciato alla distribuzione degli utili ancorché già deliberati: milita in questo senso non solo il verbale di assemblea del 31.12.2019, ma anche il partitario di distribuzione degli utili e il libro giornale alla stessa data, infatti da tutte le scritture emerge in maniera univoca che l’importo di € 60.000 di utili deliberati non sono stati distribuiti ai soci, che vi hanno rinunciato in favore della società”.
Il tema della sopravvenienza attiva nella società
Quanto alla tassazione di tale importo di utili rinunciati dai soci quale sopravvenienza attiva in capo alla società, i giudici capitolini, hanno tratto spunto dal novellato comma 4-bis del già citato art. 88 del TUIR.
Tale disposizione, riferita per la verità ai crediti da finanziamenti soci, prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attivasolo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Il nuovo testo normativo impone dunque al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Mancando tale comunicazione, il valore che deve essere assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell’intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva.
Che nel caso di specie si sia di fronte alla rinuncia, da parte dei soci, di crediti dagli stessi vantati verso la società per utili di cui l’assemblea aveva a suo tempo deliberato la distribuzione, non vi sono dubbi.
Qualche riflessione in più andrebbe invece fatta sulla tassazione quale sopravvenienza attiva in capo alla società su utili che, in realtà, hanno già scontato l’IRES prima della delibera di distribuzione.
Ovviamente su tali aspetti la sentenza non entra nel merito prendendo per buono il comportamento fiscale adottato dalla società.
Il principio affermato dalla sentenza
Il pronunciamento dei giudici del secondo grado di Roma è importante perché stabilisce, una volta di più e su un nuovo ambito – la rinuncia agli utili da parte dei soci – come la teoria dell’incasso giuridico sia ormai superata e, come tale, non più in grado di sorreggere un avviso di accertamento.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88;
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – Lazio, sent. 20 maggio 2026, n. 3167/2026;
- Cassa., sez. trib., sent. 12 giugno 2023, n. 16595.
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