4° Contenuto riservato: Welfare aziendale: nuovi pareri dell’Agenzia delle Entrate

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 27 AGOSTO 2026

Con due recenti Risposte a interpello, n. 159/2026 e n. 163/2026 , l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su aspetti applicativi di particolare interesse in materia di welfare aziendale, confermando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso la corretta delimitazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del TUIR. I provvedimenti affrontano, da un lato, il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari e, dall’altro, il trattamento fiscale delle spese per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti presso strutture RSA.

Il filo conduttore dei chiarimenti è rappresentato dalla verifica delle condizioni che consentono di escludere tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle finalità sociali e familiari proprie dei piani di welfare aziendale e degli obblighi documentali posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Agenzia delle Entrate, Risposte a interpello n. 159/2026 e n. 163/2026
Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 159/2026La risposta riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli o degli altri familiari fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 12 del TUIR, nell’ambito di un piano di welfare aziendale.
Principio confermato: il rimborso delle spese di istruzione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) , del TUIR, anche se il pagamento è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente e non direttamente dal lavoratore titolare del credito welfare.
Elemento decisivo: non rileva tanto chi abbia eseguito il pagamento, quanto la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate previste dalla norma e la riferibilità del servizio a un familiare indicato nell’articolo 12 del TUIR.
Documentazione necessaria: il documento di spesa deve consentire di verificare il soggetto che ha fruito del servizio, la tipologia di prestazione resa e la coerenza dell’onere con le finalità educative o di istruzione agevolabili.
Dichiarazione sostitutiva: il datore di lavoro deve acquisire un’attestazione che escluda che le medesime fatture siano già state, o saranno, oggetto di ulteriore rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti.
Effetti su detrazioni e deduzioni: il dipendente o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali sulla medesima spesa se questa è stata rimborsata in regime di non imponibilità.
– Verificare che il regolamento welfare consenta il rimborso delle spese di istruzione in favore dei familiari;
– controllare che la documentazione riporti il fruitore del servizio e la natura della prestazione;
– conservare fatture, ricevute, quietanze e dichiarazioni sostitutive per eventuali controlli;
– evitare duplicazioni del beneficio fiscale, soprattutto in presenza di più datori di lavoro o di richieste presentate da entrambi i coniugi.
Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 163/2026La risposta affronta il trattamento fiscale del rimborso, tramite piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza della madre del dipendente presso una residenza sanitaria assistenziale, anche in assenza di convivenza con il lavoratore.
Principio confermato: il rimborso o l’utilizzo del credito welfare per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) , del TUIR.
Ambito oggettivo: la disposizione agevola somme e prestazioni destinate alla fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Rilevanza delle modifiche normative: l’Agenzia considera le modifiche intervenute sull’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, evidenziando che il successivo intervento correttivo ha superato le criticità derivanti dall’introduzione del requisito della convivenza per gli altri familiari.
Decorrenza: le modifiche correttive trovano applicazione già dal periodo d’imposta 2025, salvaguardando la fruibilità dei piani welfare relativi a tale annualità.
Condizione essenziale: restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina del welfare aziendale, incluse la generalità o categoria dei dipendenti destinatari del piano e la corretta documentazione della spesa.
– Verificare che il familiare rientri tra i soggetti considerati dall’articolo 12 del TUIR e, ove rilevante, dall’articolo 433 del Codice civile;
– accertare che la spesa sia effettivamente riferita a servizi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti;
– conservare documentazione idonea a comprovare la natura della prestazione, il beneficiario del servizio e il collegamento con il piano welfare;
– prestare attenzione all’eventuale richiesta del requisito di convivenza solo nei casi in cui la norma richiami espressamente familiari fiscalmente a carico o condizioni ulteriori;
– aggiornare regolamenti e piattaforme welfare alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle modifiche normative intervenute.

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