COMMENTO
DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 28 AGOSTO 2026
La recente Risposta ad interpello 31 luglio 2026, n. 152 ha affrontato un ulteriore caso di applicazione della agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, norma che esonera da imposta di successione e donazione, nel rispetto di precisi requisiti, il passaggio delle quote societarie ai discendenti e/o al coniuge.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione non viene persa se nel quinquennio successivo alla donazione il donatario conferisce una quota di controllo in una holding ed aliena la quota residua detenuta a titolo personale.
Il caso
Il caso prospettato riguarda un istante che, a seguito di più atti di donazione, disposti, nel corso degli anni, da ciascuno dei propri genitori in suo favore, detiene il 100 per cento delle azioni costituenti il capitale sociale di un’ipotetica società Alfa.
Il soggetto in questione intende conferire il 70% delle azioni in una holding, continuando a detenere una quota del 30% a titolo personale, precisando che detta partecipazione minoritaria potrebbe essere destinata alla successiva vendita a terzi.
L’istante ricostruisce i vari step che gli hanno consentito di ottenere il 100% di Alfa.
Originariamente, infatti, Alfa risultava partecipata dal padre dell’istante, titolare di una quota pari al 93% di Alfa; una quota pari al 2% del capitale era detenuto dalla madre dell’istante ed il residuo 5% era detenuto dall’interessato.
Dall’istanza si apprende che nel 2011 il padre dona al figlio il 23%. La donazione non beneficia dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
La compagine societaria diventa la seguente:
- padre 70%;
- madre 2%;
- figlio 28%.
Nel 2020 il padre e la madre donano al figlio rispettivamente il 30% ed il 2%. Entrambe le donazioni beneficiano dell’esenzione e, per le stesse, il periodo di monitoraggio quinquennale può dirsi, oramai, esaurito.
A seguito della donazione, Alfa risulta, così, partecipata:
- padre 40%;
- madre 0%;
- figlio 60%.
Nel 2025, infine, viene implementata l’ultima operazione. Il padre vende al figlio il 5% e gli dona il 35%. A seguito di questa operazione il figlio diviene socio totalitario.
La donazione beneficia dell’esenzione in quanto dal 2025 la nuova versione della norma agevola anche l’incremento del controllo.
La successiva tabella sintetizza i vari passaggi.
Tabella n. 1 – evoluzione della compagine sociale
| Anno | Fatto | Tassazione | Esito |
| 2011 | Padre dona 23% | no 4-ter | 70% padre 2% madre 28% figlio |
| 2020 | Padre dona 30%, madre dona 2% | 4-ter | 40% padre 60% figlio |
| 2025 | Padre vende 5% e dona 35% | 4-ter | 100% figlio |
Il figlio intende conferire il 70% delle quote in una holding e cedere in tutto o in parte il residuo 30% prima del quinquennio che spirerà nel 2030.
L’Agenzia ritiene che le due operazioni non determinino la perdita dell’agevolazione.
Il conferimento del 70% nella holding e la cessione del 30%
L’Agenzia, richiamando dei precedenti di prassi (Interpello n. 11 del 20 gennaio 2026, risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 e Interpello n. 72 del 18 marzo 2024), precisa che «la verifica del requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo, previsto per la fruizione dell’agevolazione in discorso, deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2359 c.c., (…). In altre parole, ai fini della spettanza e della conservazione del beneficio disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, è sufficiente che il donatario acquisisca e mantenga “direttamente” o “indirettamente” il controllo di diritto, ex art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, della società partecipata».
L’Agenzia conclude precisando che entrambe le operazioni non fanno venir meno l’agevolazione.
Osservazioni critiche
Che l’agevolazione non fosse persa a seguito del conferimento di partecipazioni era già stato chiarito dalla circolare n. 3/E/2008, dalla circolare n. 18/E/2013 e dalla risoluzione n. 75/E/2010 per cui la Risposta si pone assolutamente in linea con il passato.
La tesi, inoltre, era stata ribadita anche nella più recente Risposta ad interpello n. 11/2026 dove il conferimento era stato preceduto da una scissione proporzionale.
Meno scontata, anche se precedentemente avallata dalla dottrina, è la risposta positiva dell’Ufficio in relazione al mantenimento dell’agevolazione, di fronte alla cessione della quota del 30%. Questa conclusione, fermo restando il necessario vaglio della norma antiabuso, legittima le cessioni di quote da parte del donatario giunte senza scontare l’imposta di donazione.
Si pensi al caso in cui il figlio detiene il 51% di Alfa s.r.l. Il padre gli dona il residuo 49% e l’operazione beneficia della esenzione ex art. 3, comma 4-ter, in quanto si incrementa la quota di controllo. Ebbene, questo 49% potrebbe essere ceduto in tutto o in parte prima del quinquennio senza la revoca della misura agevolativa in quanto il figlio conserva il controllo della società.
La norma antiabuso
L’operazione potrebbe essere valutata alla luce della norma antiabuso generale di cui all’art. 10-bis Legge n. 212/2000. Tuttavia, l’Agenzia ricorda la disposizione prevista dall’art. 16, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 secondo cui:
Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall’imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell’art. 13, comma 2.
La norma, ormai dimenticata dagli operatori e forse dallo stesso Fisco, ha fatto capolino nella Risposta ad interpello n. 17/2026 e prevede che il beneficiario di una donazione di titoli o partecipazioni se vende tali titoli entro cinque anni dall’avvenuta donazione deve pagare l’imposta sulle plusvalenze come se la donazione non fosse mai avvenuta.
L’imposta viene comunque liquidata in capo al donatario ma è come se la donazione non fosse stata effettuata e quindi con le previsioni applicabili al donante.
Il problema è quello di tratteggiare i confini di questa previsione. Nella Risposta in commento l’Agenzia scrive che “Come chiarito con la circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, infatti, detta disposizione ha natura antielusiva, atteso che l’intento del legislatore è quello di impedire che si compiano operazioni in esenzione dall’imposta di donazione per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”.
La circolare n. 91/E/2001 chiarisce che “il beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche per quanto attiene all’individuazione dell’entità della partecipazione trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce una partecipazione qualificata o non qualificata”.
All’epoca le partecipazioni qualificate e non qualificate scontavano una tassazione differenziata (rispettivamente il 27% ed il 12,5%).
Questa possibilità di arbitraggio è ora venuta meno, tuttavia la circolare precisa che per la soglia della qualificazione ragionevolmente il donatario dovrà valutare anche questioni attinenti alla territorialità che dovrà essere valutata in capo al donante al momento della successiva cessione.
Ci si può chiedere se si debba tener conto anche di eventuali minusvalenze in capo al donante che quindi si riterrebbero automaticamente trasferite al donatario.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 31 luglio 2026, n. 152.
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