L’OPINIONE
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 1 SETTEMBRE 2026
Il rientro dalle ferie agostane, al di là di chi ha raggiunto una località turistica o di chi si è semplicemente riposato tra le mura di casa, non è dei migliori giacché i mesi di settembre e ottobre, scorrendo i vari calendari fiscali e degli adempimenti in genere, si presentano assai intensi anche in relazione alla pausa estiva. I commercialisti sono, quindi, chiamati a rispettare un calendario suddiviso tra adempimenti ordinari (a scadenza fissa), adempimenti ricorrenti (mensili) e adempimenti straordinari (come, per esempio e tra le numerose, l’adesione al concordato preventivo biennale 2026/2027 o la rottamazione- quinquies) e tenere conto dei termini per impugnare accertamenti e sentenze.
Premessa
I mesi di settembre e ottobre rappresentano, per gli studi professionali, una fase particolarmente intensa dell’anno giacché, dopo la pausa estiva, si concentrano in questo periodo numerosi (troppi) adempimenti fiscali, dichiarativi e societari, con il contemporaneo avvio delle attività di chiusura dell’esercizio e di pianificazione degli obblighi dell’ultima parte dell’anno.
Il calendario deve essere organizzato distinguendo tutte le varie e diverse fasi ovvero tenendo conto degli adempimenti con scadenza fissa, degli adempimenti ricorrenti mensili, degli obblighi collegati a specifiche categorie di contribuenti, degli adempimenti civilistici che non hanno necessariamente una scadenza generalizzata, ma dipendono da eventi societari, approvazioni, modifiche statutarie o situazioni patrimoniali, dalle scadenze che, cadendo di sabato o in giornata festiva, devono essere coordinate con il primo giorno lavorativo successivo e da attività preliminari di controllo, raccolta documentale e riconciliazione che devono essere svolte dallo studio prima dell’invio o del pagamento.
Per il 2026 il calendario presenta, inoltre, alcune particolarità legate al modello 730, al concordato preventivo biennale, alla rottamazione-quinquies e agli adempimenti degli enti del Terzo settore (ETS).
In particolare, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale relativo al biennio 2026-2027 risulta differito rispetto alla scadenza ordinaria di settembre; il termine, infatti, è fissato alla fine di ottobre, con scadenza operativa al 2 novembre 2026 in considerazione del fatto che il 31 ottobre cade di sabato.
Il contributo, quindi, costituisce una panoramica generale e operativa degli adempimenti normalmente gestiti dagli studi commerciali nei mesi indicati, cui seguiranno altri contributi con il dettaglio di tutti gli adempimenti in scadenza.
Si segnala, peraltro, che la scadenza effettiva può variare in funzione del tipo di contribuente, del regime fiscale adottato, dell’esistenza di proroghe, di eventi calamitosi, della situazione societaria e delle istruzioni ministeriali o dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel corso dell’anno.
Adempimenti ricorrenti di settembre 2026
Il primo appuntamento rilevante del mese è rappresentato dai versamenti periodici con modello F24 poiché entro il 16 settembre 2026, gli studi devono normalmente predisporre, verificare e trasmettere i modelli relativi a IVA mensile riferita al mese di agosto 2026, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti nel mese precedente, ritenute sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ritenute operate dai condomìni, ritenute su dividendi, compensi agli amministratori e altre somme soggette a ritenuta, contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti, eventuali contributi dovuti alla gestione separata INPS, rate di imposte derivanti da dichiarazioni fiscali o da istituti deflattivi, versamenti relativi a ravvedimenti operosi già predisposti dallo studio ed eventuali imposte sostitutive o addizionali dovute in relazione a specifiche fattispecie.
L’attività non consiste nella sola generazione della delega modello “F24” ma risulta necessario verificare preventivamente la correttezza delle liquidazioni IVA, l’effettivo pagamento delle retribuzioni e dei compensi, la corrispondenza tra contabilità e prospetti paghe, l’eventuale presenza di crediti utilizzabili in compensazione e la disponibilità dei saldi sui conti indicati dal cliente.
Particolare attenzione deve essere posta ai crediti compensati con la conseguenza che, prima dell’invio della delega “F24” occorre verificare la disponibilità effettiva del credito, l’anno di formazione, l’eventuale obbligo di apposizione del visto di conformità, la corretta indicazione del codice tributo, il rispetto dei limiti annuali di compensazione, l’assenza di debiti erariali che possano impedire la compensazione e la corretta esposizione degli importi a debito e a credito.
Per le imprese che utilizzano la contabilità ordinaria o semplificata, il versamento IVA deve essere riconciliato con i registri IVA, con le fatture emesse e ricevute e con le liquidazioni periodiche mentre per i professionisti è opportuno verificare anche la corretta gestione delle fatture incassate e delle ritenute subite.
Il mese di settembre è caratterizzato dalla conclusione della stagione dichiarativa del modello 730/2026 poiché il 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per la presentazione del modello 730 ordinario o precompilato da parte del contribuente.
La stessa data assume rilievo per i CAF e per i professionisti abilitati incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ricevute nella parte finale del calendario, evidenziando che i modelli 730 presentati dal contribuente dal 1° al 30 settembre devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2026.
La chiusura del calendario 730 non esaurisce gli obblighi dello studio.
Devono essere monitorati, infatti, anche eventuali scarti telematici, dichiarazioni rettificative, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e richieste di integrazione documentale.
Dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni collegate
Il mese di settembre è anche un mese di intenso lavoro per la predisposizione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2025, comprese le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle società di persone, delle società di capitali e degli enti non commerciali, oltre alle dichiarazioni IRAP e agli eventuali modelli ISA.
La predisposizione dei modelli dichiarativi deve essere coordinata con la verifica dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (CPB).
L’adesione incide, infatti, sulla valutazione complessiva della posizione fiscale del contribuente e richiede l’analisi dei dati contabili, dei redditi dichiarati, degli ISA, della situazione economica e della sostenibilità dei versamenti.
Nel medesimo mese di settembre occorre normalmente completare anche la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre 2026, ove non già trasmessa o ove il calendario definitivo confermi tale termine e prima della trasmissione è necessario confrontare i dati della comunicazione con i registri IVA e con i modelli di delega “F24”; errori nella LIPE possono generare comunicazioni di irregolarità e devono essere corretti mediante la trasmissione di una comunicazione sostitutiva o tramite ravvedimento, quando possibile.
Per i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, il calendario di settembre prevede la gestione dei modelli Intrastat riferiti alle operazioni del mese precedente o del trimestre precedente, a seconda della periodicità del contribuente e la verifica deve essere coordinata con la contabilità, con i documenti di trasporto e con le fatture elettroniche o transfrontaliere.
Durante tutto il mese di settembre devono essere monitorate anche le scadenze relative ai contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Adempimenti civilistici e societari di settembre
Gli amministratori delle società devono comunicare al Registro delle imprese le variazioni che incidono sui dati societari entro i termini previsti dalla normativa.
Nel mese di settembre possono quindi rendersi necessari depositi relativi, per esempio, a nomina o cessazione degli amministratori, nomina dei liquidatori, variazione della sede legale, apertura o chiusura di unità locali, iscrizione di procure o cariche, deposito di verbali assembleari, iscrizione di fusioni, scissioni, trasformazioni o conferimenti e cancellazione di società o imprese individuali.
Gli adempimenti civilistici collegati al Registro delle imprese sono generalmente “event-driven” giacché non dipendono dal mese ma dalla data dell’atto o dell’evento. Tuttavia, dopo il rientro estivo, gli studi si trovano frequentemente a dover completare pratiche rimaste sospese nei mesi precedenti.
Il mese di settembre è anche un momento utile per effettuare un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale delle società clienti e la verifica deve riguardare, soprattutto, l’andamento dei ricavi, il margine operativo, la posizione finanziaria, l’esposizione verso banche e finanziatori, i debiti fiscali e previdenziali, i debiti verso fornitori, i crediti di difficile esigibilità, le perdite maturate nell’esercizio, il capitale sociale e patrimonio netto, la presenza di eventuali cause di scioglimento, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e la sostenibilità dei debiti nei mesi successivi.
Nel caso in cui emergano perdite rilevanti, gli amministratori devono valutare se ricorrono gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di riduzione del capitale, ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento e il commercialista, nell’ambito dell’incarico ricevuto, provvede normalmente alla predisposizione della situazione contabile, delle relazioni illustrative e dei documenti necessari per l’assemblea.
Nel periodo settembre-ottobre possono essere convocate assemblee e lo studio deve curare la corretta redazione dei verbali, la verifica dei quorum, la raccolta delle firme, l’eventuale registrazione fiscale e il deposito presso il Registro delle imprese.
Particolare attenzione deve essere prestata alle delibere di distribuzione di utili o riserve, verificando l’esistenza di utili distribuibili, la copertura delle perdite pregresse, la corretta indicazione della natura delle riserve, il trattamento fiscale in capo ai soci, l’applicazione delle ritenute, la contabilizzazione della distribuzione e l’eventuale deposito del verbale.
Adempimenti ricorrenti di ottobre 2026
Il 16 ottobre 2026 devono essere predisposti i versamenti periodici relativi all’IVA mensile di settembre 2026, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, alle ritenute sui compensi professionali e sulle provvigioni, alle ritenute condominiali, ai contributi previdenziali dei dipendenti, ai contributi alla gestione separata, alle rate di imposte, agli eventuali ravvedimenti e agli altri tributi periodici.
L’attività di controllo è analoga a quella del mese precedente, ma in ottobre è spesso necessario coordinare i versamenti periodici con le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate a settembre e con i piani di rateazione.
Devono essere verificati anche gli eventuali versamenti tardivi effettuati nel periodo estivo e la corretta applicazione di sanzioni e interessi.
Nel caso di deleghe “F24” con pagamenti non eseguiti o scartati, lo studio deve verificare tempestivamente la possibilità di regolarizzazione e la corretta data di esecuzione.
Il 26 ottobre 2026 rappresenta il termine operativo per la presentazione del modello 730 integrativo, tenendo conto che il termine ordinario del 25 ottobre cade di domenica.
Il 730 integrativo può essere utilizzato per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, secondo le condizioni previste dalla disciplina e la documentazione disponibile segnala il termine del 26 ottobre 2026 per l’invio dei modelli 730 integrativi.
Il professionista deve inoltre controllare l’esito della trasmissione e consegnare al contribuente la nuova dichiarazione e il prospetto di liquidazione integrativo.
La fine di ottobre è tradizionalmente collegata alla presentazione del modello 770, relativo alle ritenute operate e ai versamenti effettuati dai sostituti d’imposta nell’anno precedente e, siccome il 31 ottobre 2026 cade di sabato, fatte salve disposizioni speciali, il termine operativo deve essere coordinato con il primo giorno lavorativo successivo, ossia il 2 novembre 2026.
In ottobre possono scadere anche gli invii delle certificazioni uniche (C.U.) relative a determinate tipologie di redditi non incluse nei flussi destinati alla dichiarazione precompilata o soggette a termini differenziati; la disciplina della C.U. 2026 prevede una gestione articolata delle scadenze, distinguendo le certificazioni ordinarie da quelle relative a redditi autonomi abituali, provvigioni e redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Entro il termine previsto per il mese, normalmente il 25 del mese successivo, devono essere trasmessi i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie di settembre e siccome il 25 ottobre 2026 cade di domenica, il termine operativo può slittare al 26 ottobre.
L’adempimento interessa le imprese che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi con soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Concordato preventivo biennale (CPB)
Uno degli adempimenti più rilevanti del 2026 riguarda il concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, ricordando che il termine è stato differito, rispetto al 30 settembre e collegato alla fine di ottobre, ma con la necessità di segnalare ulteriormente il differimento al 2 novembre 2026, mentre il termine sostanziale è ricondotto al 31 ottobre, che nel 2026 cade di sabato.
Per gli studi commerciali, l’adesione richiede un lavoro articolato poiché si rende necessario verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, l’assenza delle cause di esclusione, il controllo della posizione del contribuente, l’analisi dei dati contabili, l’esame degli ISA, la valutazione della proposta reddituale, il confronto con i risultati storici, l’analisi dell’andamento economico del 2026, la valutazione della sostenibilità finanziaria, l’esame degli effetti sugli acconti, la valutazione degli effetti in caso di maggiori ricavi o redditi, la predisposizione della dichiarazione, la comunicazione dell’adesione e, infine, la conservazione della documentazione e dei calcoli effettuati.
La decisione non deve essere gestita come un semplice adempimento telematico. Occorre documentare il percorso valutativo seguito, le informazioni utilizzate e le ragioni della scelta.
Rottamazione-quinquies
Un ulteriore blocco di adempimenti riguarda la rottamazione-quinquies poiché dal 15 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbe mettere a disposizione il prospetto informativo con i carichi potenzialmente definibili.
Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026 sarebbe possibile presentare la domanda di adesione, anche per i carichi degli enti territoriali, con possibilità di integrazione dell’istanza entro il 31 ottobre.
L’attività dello studio deve comprendere, pertanto, l’acquisizione della situazione debitoria, l’analisi delle cartelle e degli avvisi, l’individuazione dei carichi definibili, la verifica degli importi, il controllo delle rate già pagate, la verifica di eventuali sospensioni, l’esame dei contenziosi pendenti, la valutazione degli effetti della rinuncia ai giudizi, la scelta del numero di rate, la predisposizione della domanda, la conservazione della ricevuta telematica, la verifica della comunicazione delle somme dovute e la pianificazione finanziaria dei pagamenti.
La domanda di definizione agevolata può produrre effetti anche sui giudizi in corso e risulta necessario, quindi, censire tutte le controversie pendenti e verificare quali carichi siano oggetto di contestazione.
Si segnala anche che il pagamento della prima rata è collegato al 31 ottobre 2026, con necessità di verificare il piano e la liquidità disponibile ma, poiché il 31 ottobre cade di sabato, occorre coordinare la scadenza con le regole sul differimento al giorno lavorativo successivo, verificando comunque le istruzioni operative pubblicate dall’Agenzia della Riscossione.
Adempimenti civilistici di ottobre
Il mese di ottobre è frequentemente utilizzato per completare i depositi di atti societari deliberati nel corso dell’anno (verbali di assemblea, variazioni degli amministratori, variazioni dei sindaci o dei revisori, trasferimenti di quote, modifiche statutarie e quant’altro).
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio viene normalmente approvato entro aprile o giugno, a seconda del termine utilizzato e il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dall’approvazione ma, tuttavia, nel mese di settembre o ottobre possono ancora verificarsi casi di approvazione tardiva, bilanci non approvati, assemblee andate deserte ed altro ancora.
Per gli Enti del Terzo settore (ETS) devono essere monitorati gli adempimenti relativi al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Lo schema operativo aggiornato nel 2026 evidenzia che gli adempimenti RUNTS devono essere gestiti lungo tutto il ciclo di vita dell’ente, dall’iscrizione alle variazioni, fino ai depositi contabili e alla cancellazione.
Sebbene non esista una specifica scadenza uniforme fissata a settembre o ottobre, questi mesi sono adatti per aggiornare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società e il lavoro è da ritenere particolarmente importante per le società che presentano perdite, tensioni di liquidità, ritardi nei pagamenti, riduzione del fatturato o forte esposizione bancaria.
Obblighi dello studio professionale
Oltre agli adempimenti dei clienti, il commercialista deve presidiare anche gli obblighi interni dello studio.
Nei mesi di settembre e ottobre è opportuno procedere all’aggiornamento delle posizioni antiriciclaggio dei clienti, ricordando che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha diffuso nel 2026 nuovi modelli e indicazioni operative in materia di autovalutazione del rischio, adeguata verifica e conservazione.
La chiusura della stagione dichiarativa rende necessario completare l’archiviazione di dichiarazioni trasmesse, ricevute telematiche, deleghe, documenti giustificativi, prospetti di liquidazione, modelli di delega “F24”, registri contabili, bilanci, verbali, comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, documentazione antiriciclaggio e contratti e incarichi professionali.
La conservazione deve consentire la ricostruzione dell’attività svolta dallo studio e dei controlli effettuati.
Il quadro generale delle sospensioni estive
Nel periodo estivo del 2026 operano diverse sospensioni, che non devono essere confuse tra loro perché hanno durata, oggetto ed effetti differenti.
La principale è la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla Legge n. 742/1969, che opera dal 1° agosto al 31 agosto 2026compresi.
La sospensione riguarda i termini processuali relativi al processo civile, amministrativo e tributario. Il decorso dei termini riprende dal 1° settembre 2026; se il termine sarebbe dovuto iniziare durante il mese di agosto, l’inizio viene differito al 1° settembre.
Accanto alla sospensione processuale dal 1° al 31 agosto, è prevista una diversa sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre 2026, relativa ad alcune richieste dell’Amministrazione finanziaria e al pagamento degli avvisi bonari.
Sono inoltre sospesi, per il mese di agosto, alcuni invii da parte dell’Agenzia delle Entrate, come le comunicazioni degli esiti dei controlli, le liquidazioni delle imposte derivanti da redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance.
Queste sospensioni non comportano un blocco generalizzato di tutti gli adempimenti fiscali e restano normalmente operativi, salvo specifiche proroghe, i versamenti periodici, gli adempimenti IVA, gli obblighi contributivi, le fatture elettroniche, le registrazioni contabili e gli altri adempimenti amministrativi non collegati a un procedimento processuale.
La sospensione feriale si applica al processo tributario e incide su una pluralità di termini e, in particolare, si ricorda la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, la costituzione del ricorrente entro 30 giorni, la costituzione della parte resistente entro 60 giorni, l’impugnazione delle sentenze, il deposito dei documenti entro 20 giorni liberi prima dell’udienza, delle memorie illustrative entro 10 giorni liberi e delle brevi repliche entro 5 giorni liberi.
Se un avviso di accertamento o un altro atto impugnabile viene notificato nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto 2026, il termine processuale per proporre ricorso non decorre durante il mese di agosto; il termine inizia a decorrere dal 1° settembre 2026.
Se l’atto è stato notificato prima del 1° agosto e il termine era già iniziato a decorrere, i giorni maturati fino al 31 luglio devono essere conteggiati; il calcolo si interrompe dal 1° al 31 agosto e riprende dal 1° settembre.
Questa regola è particolarmente importante perché può portare alla scadenza del ricorso nel mese di settembre o di ottobre e risulta, quindi, non sufficiente verificare la data della notifica ma bisogna ricostruire il conteggio giorno per giorno.
La sospensione feriale si applica anche ai termini per impugnare le sentenze e la data della notifica della sentenza e la data del deposito sono quindi elementi essenziali da registrare nel gestionale dello studio.
Per le sentenze notificate prima dell’inizio della pausa feriale, il conteggio si interrompe durante agosto e riprende dal 1° settembre. Per le sentenze notificate in agosto, il termine inizia invece a decorrere dal 1° settembre.
Particolare attenzione deve essere riservata ai termini processuali calcolati a ritroso rispetto alla data dell’udienza.
Nel processo tributario, i documenti devono essere depositati entro 20 giorni liberi prima dell’udienza, le memorie illustrative entro 10 giorni liberi e le brevi repliche entro 5 giorni liberi e il periodo feriale deve essere completamente escluso dal calcolo. Questo produce un effetto diverso rispetto ai termini ordinari: la pausa estiva non amplia necessariamente il tempo a disposizione, ma può comportare un’anticipazione della scadenza del deposito.
Il principio è molto importante per le udienze fissate nei primi giorni di settembre e lo studio non deve calcolare il termine partendo dal 1° settembre e contando a ritroso, ma deve escludere integralmente il periodo 1-31 agosto e risalire nel mese di luglio fino a raggiungere il numero di giorni liberi richiesto.
Quando il termine calcolato a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, deve essere verificata la regola applicabile, considerando che per i termini espressi in giorni liberi la scadenza può dover essere anticipata al precedente giorno non festivo.
La sospensione feriale non opera, in via generale, per le fasi cautelari con la conseguenza che devono essere trattate con particolare urgenza le istanze di sospensione dell’atto impugnato, le richieste di sospensione dell’esecuzione, i procedimenti cautelari in appello, le istanze relative a riscossioni imminenti, le richieste collegate a pignoramenti o procedure esecutive, i provvedimenti urgenti e i procedimenti nei quali il ritardo può causare un danno grave e non recuperabile.
Nel calendario dello studio questi procedimenti devono essere mantenuti separati dalle cause ordinarie, perché il semplice richiamo alla sospensione feriale non consente di rinviare automaticamente l’attività.
La sospensione feriale deve essere coordinata con la disciplina dell’accertamento con adesione poiché in caso di presentazione dell’istanza di adesione, i termini per ricorrere e per pagare possono beneficiare della sospensione prevista dalla procedura di adesione, che si cumula con la sospensione feriale del mese di agosto.
La documentazione richiama la possibilità di cumulare i termini previsti per l’accertamento con adesione con i 31 giorni della sospensione feriale.
Gli istituti deflativi non sono tutti automaticamente soggetti alla sospensione feriale ma la sospensione si applica soprattutto quando l’adempimento è direttamente collegato al termine per proporre ricorso.
Se, invece, il termine ha natura autonoma e amministrativa, la sospensione potrebbe non trovare applicazione.
Per l’acquiescenza e per la definizione agevolata delle sanzioni, la prassi ammette l’applicazione della sospensione quando il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il ricorso.
Una delle sospensioni più rilevanti per l’attività degli studi riguarda le richieste di documenti e informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 sono sospesi alcuni termini per rispondere a questionari, richieste di documentazione, inviti a comparire, richieste di dati e notizie, richieste istruttorie, richieste collegate a controlli fiscali documentali e richieste formulate nell’ambito di procedimenti amministrativi.
Il termine riprende a decorrere dopo il 4 settembre, con ripresa dal 5 settembre 2026 secondo le regole indicate per la singola procedura ma la sospensione non opera, in particolare, per le richieste effettuate durante accessi, ispezioni e verifiche, né per le procedure di rimborso IVA.
La sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riguarda anche il termine di pagamento degli avvisi bonari, secondo la disciplina applicabile.
Per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto 2026, il termine di 30 giorni per il pagamento rimane sospeso durante il periodo previsto e riprende dopo la sospensione. Se, invece, il termine fosse iniziato a decorrere durante la pausa, l’inizio viene differito.
Per ciascun avviso occorre ricostruire il termine effettivo, senza limitarsi alla data riportata in una precedente agenda dello studio. Il calcolo deve tenere conto della sospensione e dell’eventuale decorrenza differita.
Devono inoltre essere distinti gli avvisi bonari dalle cartelle di pagamento poiché la sospensione della notifica di alcuni atti durante agosto non comporta automaticamente la sospensione dei termini di pagamento di cartelle già notificate.
La sospensione feriale non si applica in modo generalizzato a tutti i termini di pagamento e il criterio da utilizzare è verificare se il termine per pagare sia autonomo, collegato al termine per proporre ricorso, espressamente disciplinato dalla normativa dell’atto o collegato a un istituto deflativo.
La sospensione può incidere sul pagamento di accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP, accertamenti esecutivi relativi ai tributi locali, avvisi di recupero di crediti d’imposta, somme dovute in acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni.
Durante il mese di agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni relative a esiti dei controlli automatizzati, esiti dei controlli formali, liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, lettere di compliance e inviti all’adempimento.
A partire da settembre tali comunicazioni possono riprendere a essere inviate con la conseguenza che lo studio deve quindi organizzarsi per controllare quotidianamente i cassetti fiscali, verificare le PEC dei clienti, protocollare le comunicazioni ricevute, distinguere gli atti con natura informativa dagli atti impositivi, calcolare eventuali termini di pagamento, valutare la possibilità di correggere spontaneamente l’errore, predisporre risposte o istanze, verificare se la comunicazione abbia effetti sulla dichiarazione e controllare eventuali termini per il ravvedimento.
È importante distinguere una lettera di compliance da un avviso di accertamento o da un avviso bonario. Le conseguenze e i termini di risposta non sono identici.
Conclusioni
I mesi di settembre e ottobre 2026 richiedono una gestione coordinata e programmata. Il lavoro del commercialista non si limita all’adempimento puntuale della singola scadenza, ma comprende la raccolta anticipata dei dati, il controllo incrociato delle informazioni, la predisposizione dei modelli, la verifica degli esiti telematici, l’archiviazione e il monitoraggio delle conseguenze fiscali e civilistiche delle decisioni assunte.
Il principale rischio operativo del periodo è rappresentato dalla sovrapposizione di scadenze: dichiarazioni, 730, 770, modelli Intrastat, versamenti periodici, concordato preventivo biennale, rottamazione-quinquies e depositi societari possono coinvolgere contemporaneamente gli stessi clienti.
Per questo motivo, l’organizzazione dello studio dovrebbe prevedere un calendario centralizzato, scadenze anticipate interne, assegnazione delle pratiche ai collaboratori, un controllo per gli invii più rilevanti, la verifica preventiva dei pagamenti, la riconciliazione tra contabilità e dichiarazioni, il controllo degli scarti telematici, la conservazione ordinata della documentazione, il monitoraggio delle proroghe e la distinzione tra adempimenti fiscali ricorrenti e adempimenti dipendenti da eventi societari.
Il quadro di settembre e ottobre 2026 è quindi particolarmente impegnativo, soprattutto per gli studi che assistono imprese soggette agli ISA, contribuenti interessati al concordato preventivo biennale, sostituti d’imposta, società con situazioni patrimoniali delicate, enti del Terzo settore e soggetti con debiti affidati alla riscossione.
La sospensione feriale, inoltre, non deve essere interpretata come una proroga generalizzata degli obblighi fiscali ma la stessa riguarda principalmente i termini processuali e alcune specifiche procedure amministrative.
Nei mesi di settembre e ottobre 2026, quindi, è necessario individuare la natura del termine, verificare se sia processuale, amministrativo o di pagamento, controllare la norma applicabile all’atto, verificare se il termine sia collegato alla proposizione del ricorso, distinguere le sospensioni dal 1° al 31 agosto da quelle dal 1° agosto al 4 settembre, escludere automaticamente le fasi cautelari dalla sospensione, ricalcolare i termini a partire dal 1° settembre o dal 5 settembre, secondo il caso, gestire con particolare attenzione i termini computati a ritroso, controllare separatamente cartelle, avvisi bonari e atti esecutivi e registrare nel gestionale la nuova scadenza e la relativa motivazione.
In questo modo il resoconto degli adempimenti di settembre e ottobre 2026 comprende anche la parte relativa al contenzioso tributario, al processo civile e amministrativo, agli avvisi bonari, alle richieste istruttorie, agli istituti deflativi e agli altri procedimenti rimasti sospesi durante il periodo feriale.
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