COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI | 2 SETTEMBRE 2026
Con la Risposta a interpello n. 163/2026 l’Agenzia delle Entrate ammette all’esenzione ex art. 51, comma 2 , lett. f-ter) del TUIR il rimborso welfare della retta di RSA sostenuta per la madre ricoverata stabilmente.
Dopo il D.Lgs. n. 148/2026 la convivenza non è più condizione di accesso al beneficio: rileva la sola riconducibilità del familiare all’articolo 12 del TUIR.
Il caso
Un dipendente aveva chiesto di utilizzare i crediti welfare messi a disposizione dal datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme sostenute nel 2025 per il ricovero della madre presso una Residenza Sanitaria Assistenziale. Trattandosi di ospitalità stabile presso la struttura, la madre non risultava, né poteva risultare, convivente con il figlio.
Il dubbio sottoposto all’Amministrazione era relativo al fatto che l’assenza del requisito della convivenza potesse precludere l’applicazione del regime di favore.
Il quadro normativo
L’articolo 51, comma 2 , lettera f-ter) del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 ”.
La disposizione, come chiarito già dalla Circolare n. 28/E del 2016, ammette anche il rimborso diretto delle spese sostenute dal lavoratore, purché documentate. Inoltre, per “anziani” devono intendersi coloro che abbiano compiuto 75 anni, mentre la non autosufficienza, da intendersi come incapacità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana o come necessità di sorveglianza continuativa, deve risultare da certificazione medica.
I due presupposti strutturali che restano fermi sono che l’erogazione deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, mai ad personam, e che il familiare assistito deve essere fra quelli indicati dall’articolo 12 del TUIR.
Il nodo della convivenza
Proprio su quest’ultimo punto si era creata incertezza.
L’articolo 12 del TUIR, nella versione risultante dalle modifiche del 2025, aveva ristretto la nozione fiscale di familiare, richiedendo per i soggetti diversi dal coniuge e dai figli, vale a dire per gli “altri familiari” elencati dall’articolo 433 del Codice civile, compresi i genitori, la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Applicata al welfare, la restrizione avrebbe escluso dall’agevolazione le situazioni più tipiche in cui il genitore anziano e non autosufficiente è ospitato in via permanente in una struttura residenziale.
Il D.Lgs. n. 148/2026 è intervenuto riscrivendo il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR.
La convivenza, o la corresponsione di assegni alimentari, resta condizione necessaria solo quando la norma richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico, mentre quando una disposizione richiama genericamente i familiari “indicati nell’articolo 12 ”, come fa la lettera f-ter), nessun requisito di convivenza è richiesto.
Le modifiche operano dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e retroagiscono, quindi, sull’intera annualità 2025.
La risposta dell’Agenzia
Su queste basi l’Agenzia delle Entrate conclude in senso favorevole al contribuente.
Il rimborso delle spese di ricovero presso la RSA erogato tramite il piano welfare non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ancorché il genitore assistito non sia convivente e non sia fiscalmente a carico.
L’Amministrazione precisa che la lettera f-ter) richiama i familiari dell’articolo 12 senza esigere che siano a carico. La platea dei beneficiari è, dunque, più ampia di quella rilevante ai fini delle detrazioni e comprende i genitori a prescindere dalla loro situazione reddituale e dal luogo in cui risiedono.
Resta invece confermato il perimetro oggettivo dell’agevolazione secondo il quale l’esenzione copre le prestazioni di assistenza rese in favore dell’anziano o del non autosufficiente. Ne consegue che, a fronte di una retta di RSA composta da voci eterogenee, occorre che la documentazione consenta di individuare la quota riferibile ai servizi assistenziali, unica ammessa al regime di favore.
Che cosa devono fare i datori di lavoro
Il chiarimento ha ricadute operative immediate per i piani welfare in corso.
In primo luogo, i regolamenti aziendali e le piattaforme welfare vanno riletti in quanto molte procedure di rimborso chiedono, come condizione di ammissibilità, la convivenza o lo stato di familiare a carico, filtri oggi non più coerenti con il dato normativo.
In secondo luogo, va strutturato il corredo documentale:
- fattura o ricevuta della struttura, con indicazione del soggetto fruitore e della natura delle prestazioni,
- certificazione medica attestante la non autosufficienza, o
- il dato anagrafico che comprovi il compimento dei 75 anni,
- dichiarazione sostitutiva del lavoratore attestante che le medesime spese non sono state rimborsate da altri soggetti né poste a base di ulteriori benefici fiscali.
Da ultimo, va presidiato il divieto di duplicazione. La parte di retta rimborsata in esenzione va neutralizzata in dichiarazione, per non cumulare il beneficio con la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica per i non autosufficienti.
Considerata la decorrenza retroattiva del D.Lgs. n. 148/2026 , resta, infine, da valutare la posizione dei rimborsi 2025 già assoggettati a tassazione in busta paga, per i quali può porsi un tema di recupero delle ritenute operate.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
- Agenzia delle entrate, Risposta a istanza di interpello 14 agosto 2026, n. 163
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