3° Contenuto Riservato: Fringe benefit auto aziendali

SCHEDA PRATICA

DI MARCO BOMBEN | 9 SETTEMBRE 2026

Il recente “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026) ha nuovamente modificato la disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per effetto delle novità assumono ora rilevanza gli anni di immatricolazione del veicolo ed eventuali optional, mentre viene rimodulata la disciplina transitoria (salvaguardia del criterio basato sulle emissioni di CO2) prevista dalla Legge di bilancio 2025 per i veicoli concessi in uso promiscuo oppure ordinati entro il 31 dicembre 2024.

Fonti ufficiali

Art. 2, D.Lgs. n. 148/2026art. 6, comma 2-bis D.L. n. 19/2025; legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 48; Agenzia delle entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192art. 51 TUIR; Circolare AdE n. 10/E/2025 

Aspetti generali

Nei casi in cui l’assegnazione dell’autovettura aziendale a favore del lavoratore preveda anche un uso personale si configura un c.d. “fringe benefit” tassabile, ossia un beneficio accessorio rispetto alla remunerazione principale.

In deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, l’art. 51, comma 3, del TUIR prevede la non concorrenza ai fini della formazione dello stesso del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore purché non superiore a:

  • € 1.000: per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • € 2.000: per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Oltre tale importo, l’intero valore del fringe benefit è assoggettato a tassazione. Di qui la rilevanza del criterio di determinazione del valore del fringe benefit che, soprattutto con riferimento alle auto aziendali, può assumere anche valori estremamente rilevanti.

Leggi la Scheda pratica Fringe benefit – Rilevanza ai fini delle imposte dirette e la Circolare monografica Auto aziendali in uso promiscuo: in chiaro le regole per gestire il periodo transitorio 

Veicoli assegnati dal 1° gennaio 2026

L’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) riscrive interamente l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR  confermando:

  • il criterio di determinazione forfettaria del reddito derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte del lavoratore dipendente,
  • le percentuali di determinazione del fringe benefit differenziate in funzione dell’alimentazione del veicolo previgenti.

Il fringe benefit imponibile viene calcolato come segue:

  • generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
  • veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
  • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.

Per la determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, tuttavia, la nuova disciplina:

  • abbandona il riferimento al requisito della “nuova immatricolazione” (da verificare in sede di assegnazione del veicolo),
  • introduce un criterio legato all’anzianità del veicolo assegnato: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfettaria del reddito ritraibile dall’auto aziendale viene aumentata del 50%.
DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI DALL’1.1.2026
Tipologia di veicolo% Imponibilità fringe benefit 
Primi 5 anniDal 6° anno (+50%)
Generalità delle autovetture50%75%
Veicoli elettrici ibridi plug-in20%30%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica10%15%

Dalla tabella sopra riportata appare evidente che il nuovo aumento del 50% opera:

  • a prescindere dall’alimentazione del veicolo: colpendo quindi anche le vetture “green” se datate;
  • anche nel caso di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario: non è più rilevante, infatti, la “nuova immatricolazione” ma soltanto la data di “prima immatricolazione”.

Da segnalare che, in linea generale, il ricambio delle auto aziendali avviene mediamente prima del quinto anno di immatricolazione. La disposizione ha, in ogni caso, l’effetto di scoraggiare il mantenimento del veicolo oltre tale periodo. 

Regime transitorio

Il decreto Omnibus modifica la disciplina transitoria prevista dall’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025 estendendola ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo al dipendente in tutto il 2025 (non solo entro il primo semestre 2025).

AMBITO APPLICATIVO REGIME TRANSITORIO
1Concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024
2Ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente nel 2025 (in precedenza era entro il 30 giugno 2025)

Secondo l’attuale disciplina, pertanto, per veicoli di cui sopra continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024 ovvero quella che valorizzava il valore del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, con le seguenti percentuali: 

Emissioni di anidride carbonicaTassazione fringe benefit
1.7.2020 – 31.12.2020Dal 2021
Fino a 60 g/Km25%25%
Da 61 g/Km a 160 g/Km30%30%
Da 161 g/Km a 190 g/Km40%50%
Superiore a 190 g/Km50%60%

La norma prevede espressamente che:

  • il regime transitorio sopra delineato resta valido fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione;
  • anche in caso di riassegnazione ad un altro dipendente.

Dopo il 5° anno, scatta anche per questi veicoli l’incremento del 50% del valore ACI.

Leggi i Commenti Auto aziendali: nuova tassazione rimandata alle assegnazioni dopo il 30 giugno 2025Auto aziendali: le tabelle ACI 2025 recepiscono il nuovo regime dei fringe benefit

Veicoli concessi dall’1 gennaio 2025 che non rientrano nel regime transitorio

Per i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1 gennaio 2025 che non rientrano nel regime transitorio (ordine effettuato dopo il 31 dicembre 2024) la norma stabilisce l’immediata applicazione delle nuove regole previste dal decreto Omnibus.

Dall’1 gennaio 2026 per tali veicoli opera quindi:

  • il criterio di tassazione legato alla tipologia di motorizzazione (50-20-10%)
  • la maggiorazione del 50% dopo il 5°anno di immatricolazione;
  • l’incremento del 5% per gli optional (vedi paragrafo seguente).

Si ricorda che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate (Circolare AdE n. 10/E/2025 e risposta ad interpello n. 192/E del 22 luglio 2025) in relazione al contesto normativo precedente se la situazione concreta del contribuente non rientrava:

  • né nel regime transitorio (criterio delle emissioni di CO2);
  • né nella disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (nuovo criterio legato alla motorizzazione 50-20-10%)

non restava che fare riferimento al criterio generale di quantificazione del fringe benefit (art. 51, comma 3, TUIR), ossia al valore normale dei beni/servizi da determinare:

  • secondo quanto previsto dall’art. 9 TUIR (tariffe di noleggio a lungo termine o di leasing di veicoli analoghi),
  • al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (c.d. criterio del “valore normale attenuato”). 

Cosa cambia per gli optional

Novità importanti riguardano accessori ed allestimenti (c.d. “optional”) dell’autovettura aziendale per i quali il D.Lgs. Omnibus introduce una disciplina ad hoc per la determinazione del fringe benefit.

La novella norma detta infatti le regole applicabili in materia di determinazione del reddito ritraibile dall’auto aziendale, nel caso dell’equipaggiamento del veicolo aziendale in utilizzo al dipendente, prevedendo che gli eventuali accessori e allestimenti:

  • non valorizzati nelle tabelle ACI e
  • non direttamente acquistati dal lavoratore

siano considerati in via forfettaria, mediante un incremento del beneficio imponibile del 5%.

VEICOLI INTERESSATI DALL’INCREMENTO DEL 5% PER GLI OPTIONAL DALL’1 gennaio 2026
1Veicoli concessi in uso promiscuo dal 2026
2Veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio (ordinati dopo il 31 dicembre 2024)
3Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (regime transitorio)
4Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025 (regime transitorio come allargato dal decreto Omnibus)

Possibili effetti ai fini IVA

Ai fini IVA, i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi “utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività d’impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro” (risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF).

In tal caso, quindi, per il datore è integralmente detraibile l’imposta assolta per l’acquisto del veicolo a meno che non sussistano limitazioni derivanti da operazioni esenti o non soggette a IVA. Resta fermo che il corrispettivo addebitato al dipendente per l’uso personale del veicolo debba essere fatturato con IVA (cfr. Ministero delle Finanze, C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 2.3.2.1 e R.M. 7 marzo 2000, n. 25/E).

Per la messa a disposizione del personale dipendente dei veicoli, inoltre, la base imponibile IVA è costituita dal valore normale dei servizi, se è dovuto un corrispettivo inferiore al predetto valore (art. 13, comma 3, lett. d, D.P.R. n. 633/1972). La disposizione è finalizzata a garantire che il corrispettivo addebitato sia effettivo e non meramente simbolico (cfr. Assonime, circolare 14 febbraio 2008, n. 11).

Il valore normale rilevante ai fini IVA è quello del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al lavoratore dipendente e al netto dell’IVA compresa in detto importo (art. 24, comma 6, legge n. 88/2009).

Per effetto delle modifiche apportate con il decreto Omnibus dall’1 gennaio 2026 la determinazione del fringe benefit deve avvenire, ai fini IVA:

  • con le percentuali individuate in base alla tipologia di motorizzazione del veicolo: in generale 50%, ridotta se del caso al 20-10%;
  • applicando la maggiorazione del 5% per gli optional e quella del 50% dopo il quinto anno di immatricolazione.

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