4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 11 settembre 2026, n. 662

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 11 SETTEMBRE 2026

ACCERTAMENTO ISPETTIVO

Omissione contributiva

La necessaria integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro per l’accertamento della posizione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 24 agosto 2026, n. 24749

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall’INPS a seguito di verbale di accertamento ispettivo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame proposto dall’ente previdenziale, dichiarava inammissibile l’azione in quanto il giudizio non poteva svolgersi senza la presenza della parte datoriale, quale litisconsorte necessario.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che, in tema di omissioni contributive, il lavoratore non ha diritto di agire direttamente verso l’ente previdenziale per imporre la regolarizzazione della propria posizione contributiva, neppure a fronte dell’inadempimento o dell’inerzia dell’istituto a seguito di specifica denuncia, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni ovvero chiedere all’ente la costituzione di una rendita vitalizia. Qualora intenda far verificare la sussistenza e le caratteristiche del vincolo lavorativo ai fini dell’obbligo previdenziale, il lavoratore ha dunque l’onere di instaurare la controversia nei confronti della parte datoriale, potendo evocare in giudizio l’INPS al solo fine di far accertare l’infondatezza dei recuperi contributivi formalizzati nel verbale ispettivo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

ASSEGNO DI INVALIDITÀ

Requisito sanitario

La valutazione della documentazione medica sopravvenuta ai fini dell’assegno di invalidità – Cass., Sez. Lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24897

Il Fatto

Veniva proposta opposizione avverso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio resa in sede di accertamento tecnico preventivo, con cui era stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario necessario per l’assegno di invalidità.

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo esaustiva la perizia e non idonee le censure della parte ricorrente, che ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omessa valutazione di due referti medici sopravvenuti che attestavano l’aggravamento delle condizioni sanitarie.

Il Diritto

La corte osserva che la mancata considerazione dei referti medici prodotti con il ricorso in opposizione, successivi alle indagini dell’ausiliare e idonei a comprovare un peggioramento delle patologie, integra la violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. Tale disposizione impone infatti al giudice di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante e comporta, anche laddove detti elementi siano ritenuti irrilevanti, il dovere di motivare in modo adeguato sulla loro incidenza onde escludere ulteriori accertamenti peritali.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

CONTRIBUZIONE

Prescrizione

La sospensione dei termini di prescrizione per emergenza da Covid 19 applicabile all’intimazione di pagamento – Cass., Sez. Lav., sent. 18 agosto 2026, n. 24696

Il Fatto

Veniva proposta opposizione avverso un’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali omessi.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività, mentre la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione, ritenendo ammissibile l’azione ed accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito previdenziale sul presupposto che operasse la sola sospensione dei termini di versamento pari a 311 giorni.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte rileva che la disciplina dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020 non si limita a regolare la sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma si estende alla notifica dell’intimazione di pagamento. Ne consegue che la sospensione della prescrizione è disciplinata dall’art. 12del D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le intimazioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni, mentre quelle in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. Poiché la corte territoriale ha erroneamente applicato la sospensione dei termini di versamento anziché il termine di sospensione della prescrizione, la corte accoglie il ricorso.

GIORNALISTA

Qualifica

L’accertamento della subordinazione e della qualifica di corrispondente nell’attività giornalistica – Cass., Sez. Lav., ord. 2 agosto 2026, n. 24391

Il Fatto

Un lavoratore adiva il giudice del lavoro per far accertare la natura subordinata dell’attività giornalistica svolta per una agenzia di stampa, chiedendo il riconoscimento della qualifica di redattore ordinario, il pagamento delle relative differenze retributive, l’accantonamento del TFR e il risarcimento del danno contributivo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di corrispondente e condannando il datore di lavoro agli accantonamenti di TFR e al risarcimento del danno da irregolarità contributiva, ma rigettava la domanda di differenze retributive e quella relativa alla prosecuzione del rapporto. Entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che, in materia di lavoro giornalistico e con specifico riferimento all’attività di fotoreporter, la sussistenza della subordinazione è caratterizzata da una attenuazione del vincolo gerarchico in ragione dell’autonomia tecnica e dell’apporto creativo della prestazione, assumendo valore determinante il continuativo e stabile inserimento nell’organizzazione datoriale con reperibilità e disponibilità costante per le esigenze del servizio.

La corte rileva inoltre che la corretta ascrizione della qualifica contrattuale compete al giudice del merito e che, ove non emergano differenze economiche spettanti né l’impugnativa del recesso devoluta al grado di appello, le ulteriori censure risultano prive di fondamento o inammissibili per difetto di interesse e per commistione di profili incompatibili.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO A TURNI

Buoni pasto

Il diritto al buono pasto per i lavoratori turnisti che superano le sei ore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24866

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione dei buoni pasto per i giorni in cui aveva svolto turni superiori alle sei ore senza poter fruire della mensa aziendale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, accertando la tempestiva interruzione della prescrizione e confermando che l’articolazione dell’orario in turni, anche notturni, non elide il diritto al buono pasto in caso di prestazione eccedente le sei ore.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la costituzione in mora è idonea a interrompere la prescrizione anche in assenza di quantificazione economica del credito, purché renda chiara la pretesa creditoria i cui elementi di computo siano nella disponibilità del datore. La corte rileva inoltre che l’attribuzione del buono pasto ha finalità assistenziale ed è collegata allo svolgimento dell’orario di lavoro per oltre sei ore continuative, a prescindere dall’articolazione in turni, dalla durata della pausa legale e dal fatto che il turno sia diurno o notturno, spettando all’ente organizzare il servizio in modo compatibile con l’assistenza; infine, l’indennità sostitutiva della mensa non è compensabile con la retribuzione delle pause intralavorative, data la disomogeneità delle due voci.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO DOMESTICO

Qualificazione

I requisiti del lavoro domestico – Cass., Sez. Lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24869

Il Fatto

Un datore di lavoro adiva l’autorità giudiziaria opponendosi a un verbale di accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto la natura domestica dei rapporti di lavoro stipulati e chiedendo la riduzione delle relative sanzioni civili.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, accertando che le prestazioni lavorative venivano rese a favore di terzi anziani e non nell’interesse della vita familiare del datore medesimo.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 339 del 1958 e dell’art. 1 del D.P.R. n. 1403 del 1971, la configurazione del rapporto di lavoro domestico presuppone indefettibilmente che l’attività sia prestata in modo continuativo o prevalente presso il datore di lavoro e risulti funzionale a soddisfare i bisogni della vita familiare di quest’ultimo. Di conseguenza, non è qualificabile come domestica la prestazione resa a favore di terzi rispetto alla parte datoriale, ostandovi la conseguente scissione soggettiva che snaturerebbe la ratio di marcata specialità dell’istituto e del correlato regime contributivo agevolato; la corte ribadisce inoltre la corretta applicazione delle sanzioni civili stante il consolidato quadro giurisprudenziale e l’assenza di obiettiva incertezza.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Omissioni contributive

La verifica delle lacune contributive nel rapporto di lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 29 agosto 2026, n. 24847

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto e l’accertamento di omissioni contributive. Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano le domande.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva invece che i giudici di merito hanno errato nel rigettare integralmente la domanda risarcitoria e di regolarizzazione per omissioni contributive, avendo ricondotto le doglianze esclusivamente alla richiesta di retrodatazione del rapporto e allo straordinario; dagli atti risultavano infatti denunciate specifiche lacune contributive con totale omesso versamento per determinati periodi, questione autonoma che la corte territoriale ha omesso di esaminare.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

PRESCRIZIONE

Intimazione di pagamento

La sospensione della prescrizione per le intimazioni di pagamento – Cass., Sez. Lav., sent. 21 agosto 2026, n. 24733

Il Fatto

Veniva adito il Tribunale per ottenere la declaratoria di prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle esattoriali INAIL e INPS, sul presupposto che l intimazione di pagamento fosse stata notificata oltre il termine quinquennale dall’ultimo atto interruttivo, costituito da un pignoramento presso terzi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, escludendo l’applicazione della sospensione straordinaria della prescrizione per 542 giorni ex art. 68 D.L. n. 18/2020 e ritenendo operante una sospensione inferiore.

Gli enti impositori e l agente della riscossione ricorrevano per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che la disciplina speciale dettata dall’art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 non si limita a sospendere i termini dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma estende la propria efficacia anche alla notificazione dell’intimazione di pagamento. In forza del combinato disposto con l’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, la sospensione della prescrizione opera per un termine prorogato di 542 giorni per le intimazioni pendenti all’8 marzo 2020 e non in scadenza entro il 31 dicembre degli anni di sospensione.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali valutazione, la corte pertanto accoglie il ricorso.

PROCESSO DEL LAVORO

Contradditorio

La richiesta di integrazione del contraddittorio e l’impugnazione a riguardo – Cass., Sez. Lav., ord. 29 agosto 2026, n. 24846

Il Fatto

Un lavoratore, a seguito di un licenziamento e della mancata attuazione della reintegrazione ordinata giudizialmente, adiva il Tribunale con due distinti ricorsi per ottenere somme a titolo di risarcimento del danno, differenze contributive, retribuzioni e spettanze di fine rapporto.

Il Tribunale, e la Corte d’Appello accoglievano la domanda limitatamente al TFR, rigettando le restanti pretese.

Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando, la mancata integrazione del contraddittorio verso l ente previdenziale e l’erronea valutazione della cessazione dell’attività aziendale.

Il Diritto

La corte rileva che la parte soccombente non ha interesse a far valere la mancata partecipazione del litisconsorte necessario quando da tale integrazione non trarrebbe alcun vantaggio concreto nel giudizio e la pronuncia risulterebbe inutiliter data, dovendo prevalere il principio di ragionevole durata del processo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Superminimo

La non assorbibilità del superminimo desunta dal comportamento concludente delle parti – Cass., Sez. Lav., sent. 5 agosto 2026, n. 24475

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la natura non assorbibile del superminimo percepito e ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla società datrice.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del dipendente, rilevando che il superminimo era rimasto inalterato nel tempo nonostante i plurimi incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, comportamento concludente idoneo a evidenziare la comune intenzione delle parti di escluderne l’assorbimento.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte rammenta che, nell’interpretazione del contratto ai sensi dell’art. 1362 c.c., il dato letterale non assume valore assoluto e l’indagine sulla volontà comune impone di valorizzare anche il comportamento complessivo, pure successivo, tenuto dalle parti. Di conseguenza, ben possono i giudici del merito ritenere superato il generale principio dell’assorbimento del superminimo allorquando l’emolumento sia rimasto immutato malgrado i sopravvenuti aumenti contrattuali di categoria, spettando esclusivamente al giudice del merito l’accertamento di fatto circa l’effettiva volontà negoziale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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