2° Contenuto Riservato: Modulo TFR3: in vigore per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 18 SETTEMBRE 2026

Con il Decreto interministeriale MLPS-MEF del 4 settembre 2026 , pubblicato l’8 settembre nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro, è stato istituito il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 8del D.Lgs. n. 252/2005, profondamente modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che dal 1° luglio 2026 ha introdotto il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e ridotto a 60 giorni dall’assunzione il periodo entro il quale il lavoratore può esercitare le opzioni previste dalla legge.

Il TFR3 sostituisce, per il nuovo perimetro di lavoratori, la modulistica utilizzata nel precedente sistema e consente al datore di acquisire le informazioni necessarie sulla situazione previdenziale del neoassunto e documentare le relative scelte.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), ha modificato radicalmente il meccanismo di destinazione del TFR per le nuove assunzioni.

Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici, distinguendo però tra lavoratori alla prima assunzione e soggetti che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro.

Per i lavoratori di prima assunzione, in mancanza di una diversa scelta entro 60 giorni, opera l’adesione automatica alla previdenza complementare. Il decreto conferma che le nuove disposizioni trovano applicazione alle assunzioni successive al 30 giugno 2026.

Il precedente meccanismo basato sul termine di 6 mesi lascia spazio, per le assunzioni interessate dalla riforma, a un termine di soli 60 giorni.

Il silenzio del lavoratore non determina inoltre soltanto il conferimento del TFR: l’adesione automatica comporta, nei casi previsti, la contribuzione piena, comprendente TFR e contribuzione a carico del datore e del lavoratore secondo le misure stabilite dagli accordi collettivi.

A cosa serve il TFR3

Il decreto istituisce formalmente il modello TFR3 quale strumento destinato all’esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e all’adempimento degli obblighi informativi del datore.

Il modulo contiene:

ContenutoFunzione
Attestazione dell’informativaProva degli obblighi assolti dal datore
Opzioni del lavoratoreDestinazione del TFR
Posizione previdenziale pregressaIndividuazione del regime applicabile
Informazioni sull’adesione automaticaConsapevolezza degli effetti del silenzio
Attestazione del datoreAcquisizione e conservazione della dichiarazione

Il datore deve conservare la dichiarazione e rilasciarne copia al lavoratore.

Il TFR3 non rappresenta una semplice comunicazione sulla destinazione del TFR. Il modello serve innanzitutto a individuare la storia lavorativa e previdenziale del neoassunto, dalla quale dipende il meccanismo applicabile.

Prima assunzione: cosa può scegliere il lavoratore

Il lavoratore alla prima assunzione dispone di 60 giorni per intervenire sul meccanismo automatico.

Può:

  1. conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, anche nella diversa misura consentita dalla contrattazione collettiva;
  2. scegliere esplicitamente una diversa forma pensionistica complementare;
  3. rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 c.c.;
  4. nei casi previsti, non versare la propria contribuzione personale.

Il TFR3 contempla espressamente queste alternative.

La scelta di mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare non è irreversibile.

Il lavoratore potrà successivamente decidere di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

Cosa succede se il lavoratore non sceglie

Se entro 60 giorni il lavoratore di prima assunzione non esercita una delle opzioni previste, scatta l’adesione automatica.

Il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

Quando esistono più forme, viene individuata quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

In assenza di una forma collettiva applicabile, il conferimento avviene alla forma pensionistica complementare residuale individuata dal D.M. n. 85/2020.

SituazioneDestinazione
Una forma collettiva applicabileFondo previsto dalla contrattazione
Più forme collettiveFondo con più aderenti in azienda
Diverso accordo aziendaleFondo indicato dall’accordo
Nessuna forma collettivaForma residuale

Non viene conferito soltanto il TFR

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda gli effetti economici dell’adesione automatica.

Essa comporta infatti la devoluzione:

  • dell’intero TFR + contributo datoriale + contributo del lavoratore, nelle misure stabilite dagli accordi collettivi.

La contribuzione del lavoratore non è tuttavia obbligatoria quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale.

Questo elemento distingue nettamente il nuovo sistema dal tradizionale silenzio-assenso.
Dal 1° luglio 2026 l’inerzia del neoassunto può produrre un effetto previdenziale più ampio, perché determina una vera adesione automatica con contribuzione piena, e non semplicemente la destinazione tacita del TFR.

Decorrenza dell’adesione e dei versamenti

L’adesione automatica produce effetti dalla data della prima assunzione.

Il datore, una volta trascorsi i 60 giorni senza diversa scelta:

  • comunica l’adesione alla forma pensionistica;
  • inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
  • comprende nei versamenti anche quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

Il decreto chiarisce quindi che l’attesa dei 60 giorni non determina la perdita della contribuzione riferibile al periodo iniziale.

Il termine di 60 giorni è un periodo concesso al lavoratore per scegliere, non un periodo privo di effetti previdenziali.

In caso di adesione automatica, i versamenti effettuati successivamente devono recuperare quanto dovuto fin dall’assunzione.

Lavoratori non alla prima assunzione

Il TFR3 disciplina anche il caso, molto frequente, del lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 che abbia già avuto precedenti rapporti di lavoro.

Occorre distinguere due situazioni.

  • Nessuna adesione previdenziale con TFR in essere.

Se il lavoratore non ha una posizione di previdenza complementare attiva alimentata dal TFR, non opera l’adesione automatica.

Il TFR resta disciplinato dall’articolo 2120 c.c. e, quando previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.

Resta sempre possibile destinare successivamente il TFR maturando alla previdenza complementare.

  • Adesione previdenziale già in essere

Se, invece, il lavoratore ha già una posizione complementare attiva alla quale viene conferito tutto o parte del TFR, dispone di 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando.

In mancanza di indicazione opera l’adesione automatica alla forma individuata secondo le nuove regole.

Per il datore diventa essenziale acquisire subito una dichiarazione completa sulla posizione previdenziale pregressa.

Non è sufficiente chiedere al dipendente se abbia già lavorato: occorre sapere anche se esiste una forma pensionistica complementare attiva alimentata dal TFR.

Gli obblighi informativi del datore

Il TFR3 attribuisce particolare evidenza alla prova dell’informazione resa al lavoratore.

Il datore deve fornire informazioni riguardanti:

  • accordi e contratti collettivi applicabili;
  • fondo destinatario dell’eventuale adesione automatica;
  • funzionamento del meccanismo automatico;
  • facoltà esercitabili nei 60 giorni;
  • alternative relative alla destinazione del TFR e relative tempistiche.

Il lavoratore ne attesta la ricezione direttamente nel modello.

L’informativa diventa parte integrante della procedura.

In fondo al TFR3 è prevista anche una specifica attestazione del datore di lavoro, che dichiara di avere fornito l’informativa, acquisito e conservato il modello e rilasciato copia al lavoratore.

TFR3 digitale

Il decreto apre inoltre alla completa dematerializzazione della procedura.

Il TFR3 sarà reso disponibile anche in formato digitale e potrà essere compilato online ed eventualmente notificato direttamente al datore.

L’operatività non è però immediata: la data sarà comunicata sul sito ministeriale e un successivo decreto direttoriale definirà modalità tecniche di:

  • identificazione;
  • compilazione;
  • notifica;
  • presa in carico;
  • conservazione.

La pubblicazione del TFR3 non significa quindi che sia già pienamente operativo il sistema telematico.

Fino all’attivazione della procedura digitale occorre utilizzare il modello secondo le modalità attualmente disponibili.

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