4° Contenuto Riservato: Concordato preventivo biennale 2026/2027

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 21 SETTEMBRE 2026

Il CPB 2026-2027 consente ai soggetti ISA di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito e il valore della produzione rilevanti ai fini fiscali. Si riepilogano requisiti e cause di esclusione, modalità e termini di adesione, decadenza e cessazione, effetti premiali, rinnovo, acconti e flat tax, fino alla compilazione del Quadro CP del Modello Redditi.

Fonti ufficiali

Legge delega n. 111/2023D.Lgs. n. 13/2024D.M. 14 giugno 2024D.M. 15 luglio 2024D.Lgs. n. 108/2024D.L. n. 113/2024, conv. in legge n. 143/2024circ. Agenzia Entrate n. 18/E/2024 ; ris. Agenzia Entrate n. 48/E/2024 ; FAQ Agenzia Entrate 8, 15 e 17 ottobre 2024; D.M. 28 aprile 2025Provv. Agenzia Entrate n. 195422/2025 ; D.Lgs. n. 81/2025circ. Agenzia Entrate n. 9/E/2025 ; FAQ Agenzia Entrate 25 settembre 2025; D.Lgs. n. 117/2026D.Lgs. n. 141/2026 ; D.Lgs. n. 148/2026.

Aspetti generali

Il concordato preventivo biennale è stato previsto per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo. 

Si tratta di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario  il CPB è precluso.

L’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

Leggi la News CNDCEC e Agenzia delle Entrate: pubblicata una guida sul CPB

Proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

Ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui sopra, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. 

Leggi il Commento Concordato 2026/2027, definite le regole per la formulazione della proposta

Tempistiche per l’adesione

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027  entro il 31 ottobre 2026, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

Se i contribuenti hanno presentato in anticipo la dichiarazione dei redditi senza aderirepossono ripensarci e, quindi, correggere la dichiarazione. In tal caso, è sufficiente presentare una dichiarazione correttiva entro i termini, contenente l’adesione al concordato (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E).

Adeguamento della proposta di concordato per tenere conto di ulteriori informazioni fornite dal contribuente

Il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, può comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.

Si tratta, in particolare, di rendere noto all’Agenzia se, prima della elaborazione della proposta di CPB, si sono verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell’attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.

Più in dettaglio, sono considerate idonee a incidere sulla rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni.

Laddove venga comunicata tale circostanza, le proposte sono ridotte:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove abbia luogo una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB.

Soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, appositamente rettificato (artt. 15 e 16 D.Lgs. n. 13/2024) della misura:

  1. del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  2. del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  3. del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;
  4. del 30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  5. del 35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Queste soglie non trovano applicazione nel caso in cui la proposta di reddito concordato, calcolata in base al comma precedente, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024.

Le predette regole valgono anche per la proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP.

Leggi la News Proposte CPB: redditi al ribasso post intervento del DL Fiscale

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.

I debiti di cui sopra rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Se le attività di impresa e di lavoro autonomo vengono svolte contemporaneamente, il contribuente riceverà due distinte proposte di concordato, una per il reddito d’impresa e l’altra per quello di lavoro autonomo. Pertanto, potrà decidere di aderire ad entrambe le proposte, aderendo, di fatto a due distinti concordati, oppure ad una sola di esse (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E). 

Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti per l’adesione, hanno estinto i debiti di cui sopra se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro

L’adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui sopra è priva di effetti.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Inoltre, la condizione relativa all’assenza di debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al concordato una società, non deve essere rispettata anche dai relativi soci (circ. 17 settembre 2024, n. 18/E).

La norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all’anno precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato. Il contribuente che intenda aderire alla proposta e sia intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà procedere in tal senso in un momento precedente a quello di accettazione della proposta (circ. 24 giugno 2025, n. 9/E).

Esclusioni

Sono state previste le seguenti cause che impediscono ai contribuenti di accedere al concordato, differenti a seconda che si tratti di soggetti in regime forfetario o no: 

Cause di esclusione
Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
Condanna per uno dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (rispettivamente, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
Adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario
Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 è interessata da modifiche della compagine sociale fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato; in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui sopra in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, (artt. 49 e 50 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, artt. 51 e 52 D.Lgs. n. 117/2026) ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro
Inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo (art. 54 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 56 D.Lgs. n. 117/2026), e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 917/1986) o a una società tra professionisti di cui all’art. 10 legge n. 183/2011, ovvero a una società tra avvocati di cui all’art. 4-bis legge n. 247/2012, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal contribuente. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato
L’associazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 917/1986) o la società tra professionisti di cui all’art. 10 legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 D.P.R. n. 917/1986 (dal 1° gennaio 2027, art. 56 D.Lgs. n. 117/2026), derivanti dall’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni

 L’adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui sopra, è priva di effetti.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Leggi la Circolare CPB 2026/2027, i controlli pre-adesione

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati;
  2. a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
  3. risultano commesse altre violazioni di non lieve entità come definite di seguito. 

Violazioni di non lieve entità

Si considerano violazioni di non lieve entità:

  1. le violazioni constatate che integrano le fattispecie dei reati penali-tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato (causa di decadenza non valida se si ricorre al ravvedimento operoso);
  2. la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (causa di decadenza non valida se si ricorre al ravvedimento operoso);
  3. le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP, della dichiarazione dei sostituti d’imposta e della dichiarazione IVA (rispettivamente, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1 e art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997);
    2. mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi o mancata emissione di scontrini o documenti di trasporto (art. 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. n. 471/1997), contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
    3. rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997);
    4. omessa installazione di registratori di cassa o manomissione degli stessi (art. 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

Nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Cessazione del concordato

Sono previste alcune ipotesi che determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale si verificano: 

Cause di cessazione
Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA
Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari
Cessazione dell’attività
Adesione al regime forfetario
In caso di società, messa in atto di operazioni di fusione, scissione, conferimento o, in caso di società o associazione di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986, effettuazione di modifiche alla compagine societaria. Tale ipotesi non ricorre nel caso di una ditta individuale che abbia ceduto un ramo d’azienda (FAQ Agenzia delle entrate 25 settembre 2025)
Dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%
Superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti per i forfetari maggiorato del 50%
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata
Per l’ente associativo (associazione, società tra professionisti, società tra avvocati) che abbia aderito al CPB, questo cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB
Le due ultime fattispecie si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025. Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025 (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026 (circ. 24 giugno 2025, n. 9/E)

Oggetto del concordato

I redditi oggetto di concordato si differenziano a seconda che si tratti di soggetti ISA o forfetari e a seconda che si tratti di imprese o lavoratori autonomi:

SoggettiAttivitàReddito rilevante ai fini del concordatoValori esclusi
ISAImpresaReddito d’impresa individuato con riferimento all’art. 56 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 65 D.Lgs. n. 117/2026 (imprese individuali), art. 66D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 75 D.Lgs. n. 117/2026 (imprese minori) o sezione I, capo II D.P.R. n. 917/1986 (soggetti IRES) (3)Plusvalenze realizzate (artt. 5886 e 87 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 699596 D.Lgs. n. 117/2026) e sopravvenienze attive (art. 88 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 97 D.Lgs. n. 117/2026), nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 110 D.Lgs. n. 117/2026);
utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 117/2026, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale (artt. 115116 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 117/2026),
utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti IRES; (1) (2)
maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216;
maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
ProfessioniReddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986Plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 56 D.Lgs. n. 117/2026;
redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 117/2026;
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale (4);
maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
Note:
Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria nonché gli utili e le perdite derivanti dalle determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 8 e 93 D.Lgs. n. 117/2026.
In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati (art. 5 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, art. 5 D.Lgs. n. 117/2026), nonché dei soggetti in regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 117/2026) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 D.P.R. n. 917/1986 – dal 1° gennaio 2027, artt. 8 e 93 D.Lgs. n. 117/2026.
Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Rilevanza del concordato ai fini IRAP

Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato sulla base della disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’IRAP.

Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro. 

Rilevanza del concordato ai fini IVA

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’IVA.

Pertanto, restano valide le consuete regole che disciplinano l’applicazione dell’IVA, comprese quelle specifiche previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. 

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alla determinazione dei redditi e di seguito relativamente alla presenza di circostanze eccezionali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (cfr. D.M. 14 giugno 2024), che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti per gli ISA (art. 9-bis , comma 11, D.L. n. 50/2017).

Inoltre, i soggetti che hanno aderito alla proposta sono esclusi dagli accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 254 D.Lgs. n. 141/2026, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza. 

Effetti del concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA. 

Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB, l’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che non possano essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 254 D.Lgs. n. 141/2026, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Inoltre, stante quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, sono riconosciuti tutti i benefici elencati dal decreto ISA:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte sui redditi e all’IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 legge n. 724/1994);
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 254 D.Lgs. n. 117/2026, e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 283 D.Lgs. n. 141/2026);
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 293 D.Lgs. n. 141/2026 – con riferimento all’IVA;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 253 D.Lgs. n. 141/2026, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Leggi la News Decreto Omnibus e CPB: le agevolazioni per chi rinnova

Rinnovo del concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di legge e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti. 

In caso di rinnovo del concordato, stante quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, sono previsti i seguenti benefici:

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
  3. l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 293 D.Lgs. n. 141/2026). 

Leggi l’Opinione Concordato preventivo biennale: rinnovo, adempimenti e revoca

Determinazione degli acconti

Per il versamento degli acconti d’imposta sono previste regole particolari, specie per il primo anno di applicazione dell’istituto:

Regole
L’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (1):
se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;
se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;
se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Le maggiorazioni di cui alle lettere a. e b. sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto (1).
(1) N.B. In caso di rinnovo del concordato, tali disposizioni non si applicano

In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi.

Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell’acconto delle imposte a seguito dell’accesso al concordato preventivo biennale. I codici tributo introdotti dalla ris. n. 48/E/2024 sono:

  • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2 , lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Leggi il Commento Acconti CPB 2026: prima adesione, secondo anno e rinnovi

Flat tax sui maggiori redditi

È prevista una particolare disciplina relativamente alla determinazione delle imposte dovute sui maggiori redditi derivanti dall’adesione al concordato, rispetto a quelli dichiarati dai contribuenti. 

Regole
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, appositamente rettificato, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, appositamente rettificato.
L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui sopra si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica:
per i soggetti IRPEF, con l’aliquota del 43%, ossia quella prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR – dal 1° gennaio 2027, art. 11D.Lgs. n. 117/2026;
per i soggetti IRES, con l’aliquota del 24%, ossia quella individuata dall’art. 77 del TUIR – dal 1° gennaio 2027, art. 86 D.Lgs. n. 117/2026.

Con la risoluzione n. 48/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, a seguito dell’accesso al CPB.

Quadro CP – Modello Redditi

Nei Modelli dichiarativi per accogliere la disciplina del concordato preventivo biennale è stato inserito il Quadro CP.

Il Quadro CP si compone di 5 Sezioni:

Sezione I – Imposta sostitutiva;

Sezione II – Reddito d’impresa concordato assoggettato a imposizione;

Sezione III – Reddito di lavoro autonomo concordato;

Sezione IV – Reddito effettivo;

Sezione V – Cessazione o decadenza. 

Le Sezioni I e IV del Quadro CP vanno compilate anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta a una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB.

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