CIRCOLARE MONOGRAFICA
Enti non commerciali: dichiarazione Recupero ICI ENC entro il 30 settembre
DI ANDREA AMANTEA | 23 SETTEMBRE 2026
Entro il prossimo 30 settembre gli enti non commerciali interessati dal recupero delle esenzioni ICI fruite nelle annualità 2006-2011, devono trasmettere la dichiarazione Recupero ICI ENC, verificando anche l’eventuale applicazione dei regimi de minimis. In base alle Istruzioni di compilazione, la verifica delle soglie di aiuto può essere effettuata su base annuale prescindendo dunque dall’effettivo utilizzo del plafond nei tre periodi d’imposta, riferimento temporale utilizzato nei vecchi Regolamenti UE pro tempore vigenti. Se la soglia annuale non è superata, il recupero per quello specifico anno non è dovuto; in caso contrario, l’aiuto relativo all’annualità interessata deve essere riversato, con applicazione degli interessi. Tale verifica comporta precise regole di compilazione del dichiarativo.
Recupero ICI ENC. Gli obblighi dichiarativi
La norma di riferimento per l’adempimento legato alla presentazione della dichiarazione Recupero ICI ENC è l’art. 16-bis del D.L. n. 131/2024:
Ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013 (…) presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.
Il legislatore nazionale, in tal modo, ha dato piena esecutività alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 novembre 2018 e delle Decisioni della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, concernenti l’annullamento parziale della “Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2012) 9461]” nella parte in cui la Commissione Europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
In considerazione di ciò, sono stati definiti gli obblighi dichiarativi:
- con D.P.C.M. 23 dicembre 2025 sono stati fissati termini e modalità della presentazione della dichiarazione e del versamento delle somme oggetto di recupero comprensivi degli interessi;
- con D.M. 4 febbraio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) “dichiarazione Recupero ICI”, per il periodo dal 2006 al 2011, nonché le relative Istruzioni e le specifiche tecniche;
- con D.P.C.M. 26 marzo 2026 è stato prorogato il termine di presentazione della dichiarazione dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026.
- sul piano operativo, va aggiunta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, del 24 marzo 2026, che ha istituito i codici tributo per il versamento del totale da restituire.
Il recupero riguarda nello specifico l’esenzione ICI per gli ENC prevista a livello nazionale:
- dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 203/2005, l’esenzione ex art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, si applicava a enti non commerciali che esercitavano le attività c.d. meritevoli indicate dalla normativa (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.), anche se di natura commerciale;
- a seguito dell’intervento di cui all’art. 39 del D.L. n. 223/2006 che ha riformulato il comma 2-bis all’art. 7 del D.L n. 203/2005, l’esenzione dall’ICI è divenuta applicabile alle medesime attività, a condizione che esse non avessero natura esclusivamente commerciale (si veda la circolare n. 2/DF/2009 che individuava i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esenzione).
Successivamente il comma 4 dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 ha poi abrogato lo stesso comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. n. 203/2005 circoscrivendo l’esenzione alle attività indicate dall’art. 7, comma 1, lett. i), svolte “con modalità non commerciali”.
Il D.L. n. 1/2012 è intervenuto direttamente sull’esenzione:
- ha ridefinito l’esenzione,
- disciplinato l’utilizzazione mista dell’immobile e
- demandato ad un successivo Decreto, il D.M. n. 200/2012, la definizione dei requisiti per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali e dei criteri per la determinazione del c.d. rapporto proporzionale.
Si riportano le principali peculiarità dell’obbligo dichiarativo.
| Dichiarazione Recupero ICI ENC – Peculiarità | ||
| Aspetto | Indicazioni operative | Rif. normativi |
| Soggetti obbligati | Sono obbligati i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC relativa ad almeno uno degli anni 2012 o 2013: con indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, oppure che siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento comunale, un importo superiore a 50.000 euro annui per le medesime imposte e annualità. | Art. 16-bis, comma 1, D.L. n. 131/2024; D.Dirett. 4 febbraio 2026, art. 2. |
| Soggetti interessati: qualifica ENC | Il riferimento è agli enti pubblici o privati diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, riconducibili all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. | Art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986; art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992. |
| Termine di presentazione | 30 settembre 2026 | D.P.C.M. 23 dicembre 2025, art. 1, comma 1; D.P.C.M. 26 marzo 2026. |
| Modalità di presentazione | La dichiarazione: deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato; è unica per tutti gli immobili interessati posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel periodo 2006-2011; riguarda gli immobili nei quali sono esercitate le attività c.d. meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, nelle casistiche di immobili totalmente imponibili oppure parzialmente imponibili o totalmente esenti. Non si tratta, quindi, di indicare indistintamente tutti gli immobili posseduti dall’ente. | Art. 16-bis, comma 1D.L. 16 settembre 2024 n. 131 Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei … Articolo 16 bis Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C… , D.L. n. 131/2024; D.Dirett. 4 febbraio 2026, art. 2; art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998. |
| Determinazione dell’ICI da recuperare | Per determinare l’ICI oggetto del recupero: si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013 (per stabilire se e in quale misura l’immobile beneficia dell’esenzione, si guarda alla disciplina IMU vigente nel 2013, quindi ai criteri ENC introdotti dall’art. 91-bis e dal D.M. n. 200/2012); base imponibile, moltiplicatori e aliquota sono invece quelli previsti dalla disciplina ICI applicabile nell’anno di riferimento. Se l’aliquota effettiva non è individuabile si applica l’aliquota media del 5,5 per mille. | Art. 16-bis, comma 3, D.L. n. 131/2024; D.P.C.M. 23 dicembre 2025, art. 1; Istruzioni Recupero ICI ENC, Parte seconda, par. 1. |
| Interessi | Alle somme da recuperare si aggiungono gli interessi, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi in dichiarazione e li versa insieme alla somma dovuta. Per il calcolo deve essere utilizzato esclusivamente il foglio di calcolo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze. | Art. 16-bis, commi 3 e 5, D.L. n. 131/2024; D.P.C.M. 23 dicembre 2025, art. 2; Reg. CE n. 794/2004; Reg. UE n. 2015/1589. |
| Versamento | Le somme risultanti dalla dichiarazione devono essere versate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione: a seguito della proroga al 30 settembre 2026, il termine è il 30 ottobre 2026. Il versamento è effettuato a favore dei Comuni nei quali sono ubicati gli immobili oggetto del recupero. | Art. 16-bis, comma 3, D.L. n. 131/2024; D.P.C.M. 23 dicembre 2025, art. 1, comma 4; D.P.C.M. 26 marzo 2026; Ris. Agenzia delle Entrate n. 12/E del 24 marzo 2026. |
| Rateazione | Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, se superiori a 100.000 euro possono essere rateizzate: in quattro quote trimestrali di pari importo. la scelta della rateazione deve essere indicata in dichiarazione. | Art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 131/2024; Istruzioni Recupero ICI ENC, Parte seconda, parr. 3.4 e 5. |
| Controlli | Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e irrogazione delle sanzioni, sono effettuate dal Comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui il Comune ha affidato la riscossione. Il Dipartimento delle Finanze svolge le attività di coordinamento della gestione delle operazioni di recupero. | Art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 131/2024; D.P.C.M. 23 dicembre 2025, art. 3 |
| Sanzioni | Omessa presentazione della dichiarazione: sanzione del 100% dell’importo non versato, con minimo di 50 euro; dichiarazione infedele: sanzione pari al 40% del tributo non versato, con minimo di 50 euro. Versamenti carenti: sanzione del 25% dell’importo non versato nei termini (ridotta alla metà nei 90 gg. con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, fatta salva in ogni caso l’applicazione del ravvedimento operoso). | Art. 16-bis, comma 8, D.L. n. 131/2024. |
In merito ai soggetti obbligati: il riferimento alle annualità dichiarative 2012 e 2013 si fonda sulla circostanza che i soggetti in questione, in considerazione del ravvicinato lasso temporale che ha contrassegnato il passaggio dall’ICI all’IMU, durante il periodo considerato (2006-2011) abbiano comunque posseduto e utilizzato immobili per l’esercizio delle attività meritevoli individuate ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Dunque 2012 e 2013 sono le annualità più prossime all’abrogazione dell’ICI.
La verifica dei limiti de minimis e la compilazione del dichiarativo
In base al comma 2 dell’art. 16-bis sopra citato, il riversamento dell’agevolazione goduta ai fini ICI non è dovuto laddove il soggetto passivo abbia rispettato le soglie di aiuto UE.
“Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato (…).”.
Da qui entrano in gioco le condizioni e i limiti previsti dai Regolamenti de minimis, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare, vale a dire:
- il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e
- il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.
- con riferimento alle attività riconducibili all’ambito dei Servizi di interesse economico generale, si applica il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Da qui si tratta di verificare l’applicabilità:
- del regime de minimis: nella generalità dei casi,
- del regime Sieg: per le attività di servizi di interesse economico generale,
- il superamento dei limiti di aiuti previsti in base al regime applicabile.
La stessa deroga all’obbligo di riversamento opera anche laddove l’esenzione rientri in un regime di aiuto UE autorizzato o esente da notifica ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione Europea.
Si ponga attenzione al fatto che le Istruzioni di compilazione consentono in ragione delle caratteristiche specifiche del recupero in commento legate, tra l’altro, al considerevole lasso di tempo ormai trascorso, di frazionare la soglia dei de minimis per annualità.
La verifica sull’eventuale splafonamento però non deve essere effettuata su base triennale ma è possibile (vedi Istruzioni dichiarativo):
- frazionare la soglia de minimis per annualità (ad esempio 200.000 euro per il 2008);
- confrontando ai fini della verifica dell’obbligo di riversamento, l’importo da recuperare nella singola annualità e la frazione del de minimistriennale;
- senza considerare l’effettivo impiego del plafond spalmato nell’arco dei tre esercizi, orizzonte temporale tipicamente utilizzato nei vecchi Regolamenti “de minimis”.
Nei fatti, stando alle Istruzioni di compilazione, il limite de minimis sembrerebbe operare:
- come test di esclusione dal recupero,
- non come franchigia da sottrarre all’importo da recuperare.
Ciò comporterebbe la restituzione dell’intero aiuto anche per la parte sotto soglia al limite annuale come sopra individuato.
Ipotizziamo che nell’annualità 2007, un ENC, tenuto all’adempimento dichiarativo, abbia sfruttato l’esenzione superando la frazione di limiti de minimis a disposizione pari a 66.666 euro (200.000 limite de minimis/3). Ipotizziamo un importo oggetto di riversamento pari a 80.000 euro più gli interessi e che la dichiarazione venga presentata in data 30 settembre.
Grazie all’applicativo del MEF, è possibile calcolare nello specifico l’importa da riversare.
L’applicativo però deve ancora essere aggiornato alla nuova scadenza del 30 settembre per l’invio del dichiarativo dando ad oggi un importo a debito maggiorato rispetto al quantum effettivo.
In merito al calcolo degli interessi infatti:
- se la dichiarazione telematica viene trasmessa entro i termini previsti senza ricorrere alla rateazione, la data di riferimento per il calcolo degli interessi è la data presunta di invio della dichiarazione;
- qualora la dichiarazione venga trasmessa entro i termini e si ricorra alla rateazione, la data di riferimento è il 30 settembre 2026.
In caso di invio tardivo, occorre indicare la data presunta di trasmissione.
Nel caso di operatività del Regolamento SIEG l’importo di riferimento per il calcolo della frazione del de minimis triennale, da comparare all’importo da recuperare nella singola annualità, è pari a 500.000 euro.
Anche in questo caso vale quanto affermato nell’ipotesi di de minimis “generale”, vale a dire che è possibile frazionare la soglia del de minimis per singola annualità e la frazione del de minimis triennale, vale a dire euro 500.000/3 = euro 166,666.
Verifica soglia de minimis e impatti nel dichiarativo: regole di compilazione
La fruizione di aiuti di Stato, anche per evidenziare l’eventuale splafonamento, richiede precise regole di compilazione del dichiarativo.
È utile prendere come riferimento la compilazione del riquadro presente nel frontespizio “Quadri compilati e de minimis/SA”, che deve essere completato integralmente.
Nei campi “A” e “B” deve essere indicato il numero totale degli immobili dichiarati nei corrispondenti quadri:
- nel quadro A, riferito agli immobili totalmente imponibili e
- nel quadro B relativo agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.
| Immobili quadro A | Immobili quadro B |
| Immobili nei quali sono esercitate le attività c.d. meritevoli svolte però con modalità commerciali e, pertanto, totalmente assoggettati ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale – che nel riquadro relativo alle “Altre attività” del “Quadro B”, è stato denominato “Cenc” – risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale e che nel medesimo riquadro è stato denominato “Cm”. | Immobili parzialmente o totalmente esenti. L’esenzione parziale riguarda le unità immobiliari ad utilizzo misto: se l’unità immobiliare ha un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione nella quale è svolta l’attività con modalità non commerciali, purché tale porzione sia autonomamente identificabile. Alla restante parte, se dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le regole catastali previste dall’art. 91-bis, comma 2, del D.L. n. 1/2012; se il frazionamento catastale non è possibile, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, secondo i criteri dello spazio, del numero dei soggetti e del tempo previsti dall’art. 5 del D.M. n. 200/2012. |
Nella casella relativa alle annualità dal 2006 al 2011 è necessario inserire uno specifico valore da 0 a 3 a seconda dei casi.
In ciascuno dei campi concernenti le annualità dal 2006 al 2011 si deve indicare obbligatoriamente i seguenti valori:
- 0 nel caso in cui non sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis generale e SIEG o non si rientra in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica;
- 1 nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis generale;
- 2 nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis SIEG;
- 3 nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica.
Nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica (codice 3) deve essere riportato il numero e l’anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al seguente link: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument.
A ogni modo, anche laddove si rientri in una delle ipotesi da 1 a 3 (ICI da riversare pari a zero), il dichiarativo dovrà essere compilato:
- nei quadri A e/o B,
- nel quadro C “Determinazione recupero ICI”,
- fino al rigo “Totale complessivo recupero ICI dovuto” del quadro D,
In tale ultimo caso, nel rigo “Totale complessivo recupero ICI dovuto” dovrà essere indicato il valore 0.
Al contrario nelle ipotesi di splafonamento:
- nella riga “Totale complessivo recupero ICI dovuto” dovrà essere riportato il totale da riversare
- al netto delle somme relative alle annualità che rientrano nei limiti de minimis o “SA”,
- procedendo anche alla compilazione del quadro E.
In particolare: nel campo “Codice Comune” deve essere indicato il codice catastale di ogni singolo ente locale nei confronti del quale viene effettuato il versamento; per ogni singolo Comune deve essere indicato, in riferimento ad ogni anno di imposta, l’eventuale superamento della soglia dei de minimis, e il totale dovuto per ogni anno, nonché il totale dovuto complessivo del recupero e l’importo delle rate, ove il contribuente abbia esercitato la relativa opzione.
Nel campo denominato “De minimis/SA” occorre indicare, in coerenza con quanto dichiarato nel frontespizio, SI o NO a seconda che siano stati rispettati o meno i limiti e le condizioni del de minimis generale o SIEG o indicare SI nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica.
Rifacendoci alle specifiche tecniche del dichiarativo, nelle stesse è specificato che nel campo denominato “De minimis/SA” (dato è obbligatorio) si indica:
• 0 se non è stata superata la soglia per l’anno di imposta;
• 1 se invece è stata superata la soglia di aiuto.
Mente nel campo “Totale dovuto” (dato obbligatorio): se il campo “Superamento soglia” (campo 8) = 0, il totale dovuto deve essere uguale 0; se il campo “Superamento soglia” (campo 8) = 1, il quantum da riversare deve essere uguale al totale dovuto del quadro C (totale recupero – campo 14 del tipo record E), per il Comune e anno di imposta.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7;
- D.L. 16 settembre 2024 n. 131, conv., con mod., dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, art. 16-bis;
- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis;
- D.P.C.M. 26 marzo 2026;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2025;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 19 novembre 2012, n. 200;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.Dirett. 4 febbraio 2026.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.