L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 28 SETTEMBRE 2026
Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate precisa che i rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili riconosciuti ai volontari sportivi, pur non costituendo reddito, concorrono al limite annuo di 15.000 euro. Superato tale limite, il rimborso diventa imponibile come reddito di lavoro autonomo e l’ente che lo eroga deve applicare la ritenuta.
Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla riforma del lavoro sportivo rispondendo a sette quesiti, tra cui quello sui rimborsi forfetari ai volontari. La risposta, in estrema sintesi, è che le somme riconosciute al volontario entro il tetto di 400 euro mensili, pur non costituendo reddito, vanno conteggiate ai fini del limite annuo di 15.000 euro oltre il quale i compensi sportivi diventano imponibili, con la conseguenza che, se quel limite risulta già superato, anche il rimborso sconta la tassazione e la relativa ritenuta. Una conclusione prevedibile per chi conosce il testo della norma, ma che smentisce l’idea, piuttosto diffusa, del forfait come somma fiscalmente neutra. Colpisce, semmai, il caso concreto sottoposto all’Agenzia: un volontario che nello stesso anno aveva già oltrepassato i 15.000 euro di compensi percepiti come lavoratore sportivo presso altri enti, segno che il confine tra chi lavora nello sport e chi vi dedica tempo gratuitamente è meno netto di quanto la riforma presupponga.
Volontari sportivi: rimborsi documentati e forfait fino a 400 euro
L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 consente agli enti sportivi di avvalersi di volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, ai quali in linea di principio possono essere rimborsate soltanto le spese documentate. Il D.L. n. 71/2024 ha affiancato a questo meccanismo la possibilità di riconoscere rimborsi forfetari fino a 400 euro al mese, utilizzabili anche per attività svolte nel comune di residenza. La facoltà resta però circoscritta alle prestazioni rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione, CONI, CIP e Sport e Salute. È inoltre subordinata all’adozione, da parte di tali organismi, di delibere che individuino le tipologie di spese e di attività per le quali il forfait è consentito. All’ente erogante spetta poi la comunicazione dei rimborsi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la prestazione è stata svolta. La stessa disposizione precisa che queste somme non concorrono a formare il reddito del percipiente ma rilevano ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità previsti per i compensi sportivi, cioè la soglia di 5.000 euro sul piano previdenziale e quella di 15.000 euro sul piano fiscale.
Il superamento della soglia di 15.000 euro
La Circolare si innesta su questo impianto e ne trae le conseguenze operative. Il tetto di 400 euro è riferito al singolo volontario anche quando i rimborsi provengono da più enti, e le somme forfetarie devono essere sommate agli altri compensi da lavoro sportivo dilettantistico percepiti nell’anno solare per determinare l’eventuale eccedenza imponibile. Una volta raggiunta la soglia dei 15.000 euro, il rimborso assume rilevanza reddituale in capo al percipiente e viene qualificato come reddito di lavoro autonomo. L’ente che lo corrisponde è quindi obbligato a operare la ritenuta prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, che dal 1° gennaio 2027 confluirà nell’art. 38 del D.Lgs. n. 33/2025.
La qualificazione fiscale del rimborso oltre soglia
Che i rimborsi forfetari vengano presi in considerazione proprio quando la soglia è già stata superata non dovrebbe sorprendere, dal momento che la norma li richiama espressamente ai fini del superamento dei limiti e sarebbe stato singolare escluderli nell’unico caso in cui quel richiamo produce effetti concreti. Meno lineare è la qualificazione del rimborso come reddito di lavoro autonomo in capo a un soggetto che, nei confronti dell’ente che lo eroga, non ha alcun rapporto di lavoro e presta la propria attività a titolo gratuito. La medesima somma finisce così per cambiare natura a seconda di quanto il percipiente abbia guadagnato altrove, cioè per effetto di circostanze del tutto estranee al rapporto con l’associazione.
Gli adempimenti dell’ente e la dichiarazione del volontario
Le difficoltà maggiori, però, sono di ordine pratico. L’ente che riconosce il forfait, spesso una piccola realtà gestita dagli stessi volontari, raramente conosce i compensi che il soggetto riceve da altri enti, eppure è chiamato ad agire come sostituto d’imposta proprio in funzione di quei dati. In mancanza di strumenti di consultazione incrociata, la via più prudente passa per una dichiarazione del volontario, da acquisire all’avvio della collaborazione e da aggiornare periodicamente. Con essa il volontario attesta i compensi sportivi già percepiti nell’anno e si impegna a comunicare le successive variazioni: una cautela che non elimina il rischio ma permette almeno di documentare la diligenza dell’ente. Resta l’impressione che uno strumento pensato per semplificare la gestione degli eventi e sollevare gli enti dalla rendicontazione analitica delle spese stia assumendo, un adempimento dopo l’altro, i tratti di un piccolo compenso, da monitorare con attenzione. Rendere consultabili dagli enti i dati già trasmessi al Registro trasformerebbe un obbligo di comunicazione in un effettivo strumento di verifica; diversamente, per le realtà più piccole il forfait rischia di diventare un’area di esposizione di cui non sempre si ha piena consapevolezza.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 29
- D.L. 31 maggio 2024, n. 71
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 38
- Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2026, n. 7/E
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