4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 2 ottobre 2026, n. 820

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 2 OTTOBRE 2026

ACCERTAMENTO

Contraddittorio

Esame sbrigativo di memorie depositate in sede amministrativa – Cass., Sez. trib., Ord. 6 agosto 2026, n. 24497

Si lamenta la mancata considerazione da parte dell’Ufficio delle memorie e delle osservazioni depositate, senza motivazione della determinazione di non considerarle.
La suddetta condotta, addebitata all’A.F., non costituisce violazione del contraddittorio (Cass., ord. 15 maggio 2026, n. 14383).
In tema ai imposte sui redditi e IVA, è valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dato che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge o da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’A.F. ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo (Cass. sent. 7 maggio 2024, n. 12343).
Peraltro, il diritto al contraddittorio non va confuso con la motivazione dell’atto impositivo né le disposizioni processual-civilistiche e i principi in materia di motivazione apparente delle pronunce giudiziali sono applicabili anche alla motivazione degli atti amministrativi.

AGEVOLAZIONI

Piccola proprietà contadina

Fondo affittato prima del quinquennio – Cass., Sez. trib., Ord. 15 agosto 2026, n. 24662

Un contribuente ha acquistato un terreno seminativo, chiedendo le agevolazioni fiscali alla piccola proprietà contadina, in quanto in possesso dei requisiti di IAP. L’Agenzia ha revocato le agevolazioni concesse perché il contribuente ha affittato il fondo acquistato prima dello scadere dei 5 anni previsti dalla legge.
Anche la mera stipulazione di un contratto di affitto o di locazione rivela l’implicita volontà del beneficiario dell’agevolazione fiscale di cessare la coltivazione diretta dei terreni (Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2025, n. 32136; Cass., Sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6688). Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 99/2004, vi è un duplice regime con riguardo alle agevolazioni alla piccola proprietà contadina in relazione alla sussistenza o meno della qualifica di IAP; per la prima ipotesi, è sufficiente che il contribuente abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 99/2004; per la seconda ipotesi, è necessario che il contribuente non solo abbia ottenuto la certificazione regionale del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, n. 1) e n. 2), della legge n. 604/1954, ma abbia anche dichiarato il possesso del requisito previsto dall’ art. 2, n. 3), della legge n. 604/1954 (Cass., Sez. trib., 16 giugno 2023, n. 17411).
La concessione in godimento a terzi dei terreni acquistati con i benefici della piccola proprietà contadina rileva, non ex se, quale titolo contrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria, quanto piuttosto quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario (Cass., Sez. 6-5, 22 dicembre 2021, n. 41225; Cass., Sez. 5, 19 luglio 2022, n. 22556; Cass., Sez. trib., 10 maggio 2023, n. 12500; Cass., Sez. trib., 28 novembre 2024, n. 30684; Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2025, n. 32136). Fa eccezione la sola ipotesi in cui l’affitto sia a favore di una società il cui oggetto sociale sia riconducibile all’art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta solo da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione (Cass., Sez. 5, 18 maggio 2022, n. 15905; Sez. 5, 15 luglio 2022, n. 22290; Sez. trib., 17 luglio 2025, n. 20000).

CONTRATTI

Locazione

La mancata fatturazione non influisce sulla validità ed efficacia del contratto – Cass., Sez. lav., Ord. 15 settembre 2026, n. 25368

Si eccepisce che l’obbligo per il conduttore del pagamento del canone sarebbe correlato al godimento del bene e non all’emissione della fattura, precisando che la fattura è un documento che rileva ai soli fini fiscali e non in relazione ai terzi, perché inerente al profilo interno alla gestione della società.

Nella specie (contratto d’affitto d’azienda) le parti controvertono se il pagamento del canone sia o meno subordinato all’emissione della fattura, nel caso non verificatasi.
L’art. 1571 c.c. prevede la corresponsione del corrispettivo dietro il godimento del bene, mentre il profilo fiscale relativo all’emissione della fattura a seguito del pagamento del canone non permea tale sinallagma negoziale, avendo rilevanza esterna al contratto e assolvendo una diversa finalità.
La violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo solo tributario (Cass. n. 13621 del 2004), così che, anche ove si volesse attribuire rilevanza alla previsione negoziale, giammai il profilo fiscale avrebbe potuto incidere sulla validità del contratto di locazione.
Con riguardo ai contratti locatizi aventi a oggetto immobili destinati a uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo solo tributario (Cass. n. 7282 del 2008).

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale

Redditi del coadiutore familiare e base imponibile contributiva – Cass., Sez. lav., Ord. 23 settembre 2026, n. 25736

Si discute se i redditi del coadiutore familiare, derivanti dalla partecipazione, in qualità di socio, a una società di persone, rientrino nella base imponibile della contribuzione previdenziale a percentuale da lui dovuta.
Si controverte della determinazione del quantum della contribuzione, id est la base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Con riferimento agli artt. 3-bis del D.L. n. 384/1992, e 6, comma 3, del TUIR, nella determinazione dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali vanno computati anche i redditi percepiti dal soggetto obbligato in qualità di socio accomandante, dovendosi includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle s.a.s. (Cass. ord. 22 dicembre 2025, n. 33516). Ciò ha base giuridica nella lettera delle norme, così che i redditi di s.a.s. sono da ritenere redditi d’impresa, anche se relativi al socio accomandante e vanno computati nella base imponibile contributiva.
Il soggetto destinatario della richiesta di pagamento di contributi in misura eccedente quella minimale, iscritto nella Gestione artigiani, era anche lo stesso identico soggetto beneficiario di redditi derivanti dalla partecipazione a una società di persone (Cass. n. 33516 del 2025 cit.; n. 29779 del 2017).
Il principio opera solo in caso di redditi riferiti a uno stesso soggetto fiscale. E’, infatti, distonico con il quadro regolativo, incoerente rispetto alle direttrici di sistema e irragionevole, determinare la base reddituale utile a fini contributivi, cumulando redditi, fiscalmente rilevanti e autonomi, di soggetti diversi rispetto a quello titolare dell’obbligo e ciò proprio in base al criterio generale, fondato su una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima a fini sia contributivi, che tributari.

Reddito d’impresa

Indeducibilità di accantonamenti – Cass., Sez. trib., Ord. 26 settembre 2026, n. 25836

L’Agenzia nega la sussistenza di un’ipotesi di deducibilità di accantonamenti tassativamente previste; al momento della verifica, non vi era prova né il contribuente l’aveva fornita in giudizio, che le imposte asseritamente pagate in più afferissero all’imponibile oggetto di rilievo, il che impediva la compensazione.
A norma dell’art. 107, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dalle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II del TUIR (Determinazione della base imponibile IRES delle società e degli enti commerciali residenti).
Gli accantonamenti a fondo rischi – essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità – sono soggetti alla disciplina dell’art. 109, comma 1, parte seconda, del TUIR, ove si stabilisce che i componenti di reddito di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Pertanto, l’emersione di una sopravvenienza fiscalmente imponibile a seguito dell’azzeramento o della riduzione del fondo stesso si determina nell’anno d’imposta in cui si è disposto in tal senso (Cass., ord. 11 aprile 2024, n. 9899). Sennonché, nella specie non si discute della corretta individuazione del periodo d’imposta in cui dovevano essere dichiarati i componenti positivi di reddito costituiti dai corrispettivi versati in esecuzione del contratto, rispetto ai quali erano state originariamente ritenute mancanti le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità richieste dall’art. 109, comma 1, del TUIR, ma dell’indebita deduzione di un accantonamento, effettuata in violazione del divieto posto dall’art. 107, comma 4, dello stesso TUIR.
L’inosservanza di quest’ultima norma ha influito sull’esatta determinazione del reddito d’impresa relativo a tale anno, il solo interessato dalla ripresa fiscale, onde è irrilevante il fatto che in anni successivi l’intero accantonamento fosse stato assoggettato a tassazione.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Comunioni tra stessi soggetti con origine in più titoli – Cass., Sez. trib., Ord. 18 settembre 2026, n. 25551

L’Agenzia evidenzia che si tratta di scioglimento di comunione basata su pluralità dei titoli di acquisto, che determina la costituzione di una pluralità di comunioni. Sono tassate masse plurime, poiché i beni divisi hanno diversi titoli di provenienza e i condividenti hanno acquisito beni in proprietà esclusiva, realizzando permute tra loro, da tassare con le aliquote dei trasferimenti immobiliari, nella misura del 9%.
L’art. 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, pone un’eccezione per cui, se l’ultimo acquisto di beni è avvenuto per successione mortis causa, le comunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate un’unica comunione. L’eccezione considera come riferibile (ai fini dell’imposta di registro) a una sola massa la divisione, anche relativa a masse plurime, se l’ultimo titolo di acquisto di quote è costituito da una successione mortis causa, perché la norma presuppone sempre il rapporto tra il titolo e i beni di cui si compone la massa. La disposizione ha carattere agevolativo – risultando eccezionale e insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica – perché sottrae la divisione della comunione per masse plurime alla regola generale della tassazione propria degli atti traslativi della proprietà (Cass. sent. 4 giugno 2007, n. 13009; Cass. sent. 13 aprile 2016, n. 7243).
Ai fini dell’imposta di registro la legge equipara la comunione in unica massa (per unicità di titolo di formazione) alla comunione tra gli stessi soggetti in più masse (per diversità dei titoli di formazione), ma solo quando ricorra la ratio agevolativa insita nell’accorpamento finale dei beni in comunione per effetto di provenienza ereditaria. In assenza di tale presupposto, la sussistenza non di un’unica massa dividenda, ma di più masse, derivanti da plurimi titoli di acquisto dei beni caduti in comunione, determina la tassazione della divisione alla stregua di un atto non meramente dichiarativo, ma traslativo del diritto sui beni assegnati (Cass. n. 7243 del 2016 cit.; Cass. sent. 19 dicembre 2014, n. 27075).

IRPEF

Soggetti passivi

Prova della residenza all’estero – Cass., Sez. trib., Ord. 3 settembre 2026, n. 24972

L’Agenzia assume che, se il soggetto non è iscritto all’AIRE per la maggior parte del periodo d’imposta, deve ritenersi fiscalmente residente in Italia, essendo preclusi ulteriori accertamenti.
L’art. 2, comma 2, del TUIR, individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato italiano, tre presupposti, indicati in via alternativa, come si desume dall’utilizzo della congiunzione “o”: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.
Le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia; così che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero – nel caso di specie mai avvenuto – non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (Cass. sent. 16 gennaio 2015, n. 677; sent. 15 giugno 2010, n. 14434; sent. 20 aprile 2006, n. 9319; sent. 28 ottobre 2015, n. 21970; ord. 25 giugno 2018, n. 16634; Cass. ord. 18 gennaio 2022, n. 1355).
Non è, dunque, corretto dare rilievo al permesso di soggiorno quale prova del trasferimento di fatto della residenza all’estero, pur dando atto che il contribuente era residente in Italia.

IVA

Aliquote

Trasporto marittimo e servizi turistici – Cass., Sez. trib., Sent. 20 luglio 2026, n. 23607

Il caso riguarda la contestazione dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo dell’ordinaria al 22% a prestazioni di trasporto marittimo, in quanto fornite con altri servizi di natura turistica o ricreativa.
L’esenzione IVA (o l’applicazione dell’aliquota ridotta) è esclusa quando alle prestazioni di trasporto si accompagnano altre prestazioni di carattere turistico-ricreativo, a condizione che queste non siano solo accessorie rispetto al trasporto (Cass. sent. 14 gennaio 2020, n. 419; Cass. ord. 4 giugno 2014, n. 12599).
L’esenzione o la riduzione delle aliquote IVA per i servizi di trasporto marittimo di persone si applicano anche ove siano effettuate solo prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, in virtù dell’art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, in conformità alla rubrica e al tenore letterale, e precisando il significato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto UE, ha efficacia retroattiva, enunciando una regola di giudizio destinata a operare in termini generali, sia per le controversie pendenti, che per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti (Cass. sent. 14 dicembre 2023, n. 35054).
Anche la norma di interpretazione autentica riconosce l’esenzione o le aliquote agevolate alle prestazioni indicate nelle norme richiamate, effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto solo il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui vengano forniti servizi ulteriori rispetto al trasporto, non meramente accessori, vanno comunque escluse l’esenzione o le agevolazioni.
In ogni caso, in base ai principi sulla ripartizione dell’onere probatorio il contribuente è tenuta a dimostrare i presupposti per l’applicabilità della tariffa ridotta.

Rimborsi

Diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA – Cass., Sez. trib., Ord. 14 settembre 2026, n. 25285

L’Ufficio ritiene che il giudice dell’ottemperanza, a fronte di sentenza che annulla l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA e disconosce il credito IVA, non abbia considerato che il ricorso introduttivo chiedeva di annullare l’atto impositivo, per cui oggetto di lite non era il diritto al rimborso del credito in dichiarazione.
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’A.F. può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento (Sez. U, 29 luglio 2021, n. 21766 e 21765; Cass., 11 aprile 2022, n. 11698; 14 settembre 2023, n. 26523).
In tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l’A.F. non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall’ art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 , il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest’ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento del credito che l’A.F. gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l’esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione (Cass. 19 maggio 2022, n. 16103).
Il richiedente – soggetto rilevante ai fini IVA – nel formulare nei confronti dell’A.F. una pretesa di restituzione dell’eccedenza dell’IVA detraibile, deve allegare la documentazione idonea a dimostrare di avere, a sua volta, assolto all’imposta da cui è maturata tale eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione (Cass. 1° agosto 2024, n. 21656).

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudicato

Giudicato esterno – Cass., Sez. trib., Ord. 24 agosto 2026, n. 24753

Si deduce nullità di sentenza e procedimento per omesso esame dei documenti riguardanti il precedente giudicato con sentenza e sgravio. Nonostante il deposito in appello di copia della sentenza di annullamento della pretesa, con relativo sgravio circa la partita di ruolo, i documenti erano stati ritenuti incompleti.
Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono estendersi alla precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche, non comportando l’esercizio di tale potere ufficioso violazione del diritto di difesa delle parti in quanto a conoscenza della formazione del precedente giudicato (Cass. ord. 27 febbraio 2026, n. 4478; Cass. n. 29923 del 2020; Cass. sent. 15 aprile 2011, n. 8614). Pertanto, l’utilizzo del suddetto giudicato favorevole all’Amministrazione, da parte dei giudici di merito, non avrebbe comunque richiesto la necessaria produzione in giudizio della suddetta sentenza della Corte di Cassazione ad opera della parte interessata (che, a conoscenza della pronuncia, ben avrebbe potuto contestare il contenuto alla stessa attribuito dal giudice di merito), precisandosi che la sussistenza di detta sentenza risulta verificata da questa Corte dalle banche dati nella propria disponibilità.

Parti

Ricorso in riassunzione: liquidatore di società estinta – Cass., Sez. trib., Ord. 4 settembre 2026, n. 24997

La sentenza ha dichiarato inammissibile il giudizio di riassunzione sul presupposto che la società, cancellata dal Registro imprese, dovesse considerarsi definitivamente estinta e che il credito concernente la rifusione delle spese di lite integrasse una mera pretesa, non suscettibile di trasferimento al socio.
L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società produce effetto decorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese. La disposizione introduce una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società cancellata, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria ex art. 2495 c.c., comportante la conservazione, per il periodo previsto dalla legge, della capacità e soggettività processuale dell’ente nell’ambito dei rapporti tributari contemplati dalla norma (Cass. ord. 27 giugno 2023, n. 18310; Cass. sent. 2 agosto 2024, n. 21905; Sez. U., sent. 12 febbraio 2025, n. 3625; Cass. ord. 22 aprile 2025, n. 10429; Cass. sent. 20 aprile 2026, n. 10381).
In particolare, l’art. 28, comma 4, cit. realizza una finzione legale di mantenimento in vita della società, operante anche sul piano processuale, e l’ex liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale per tutta la durata del quinquennio (Sez. U., sent. n. 3625 del 2025 cit.); nell’alveo dello stesso arco temporale, per contro, i soci devono considerarsi privi di legittimazione processuale quali successori dell’ente (Cass. ord. n. 10429 del 2025 cit.; Cass. sent. n. 10381 del 2026 cit.).
L’intervenuta estinzione è ininfluente sul rapporto processuale, ove intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, che, retto dall’impulso d’ufficio, non risente degli eventi interruttivi (Cass. 21 maggio 2026, n. 15622; Cass. 13 marzo 2024, n. 6642).

SANZIONI

Cause di non punibilità

Obiettive condizioni di incertezza normativa – Cass., Sez. trib., Sent. 20 luglio 2026, n. 23607

La questione riguarda l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, stanti le obiettive condizioni di incertezza normativa.
L’onere di allegare e provare le obiettive condizioni di incertezza grava sul contribuente (Cass., ord.: 13 luglio 2018, n. 18718; 26 giugno 2019, n. 17195; 8 febbraio 2026, n. 2787; 17 febbraio 2026, n. 3466).
Nel caso di specie, tanto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, quanto nelle controdeduzioni in appello, la stessa è stata genericamente dedotta senza alcuna indicazione delle circostanze dalle quali emergerebbe l’oggettiva incertezza. La questione, così proposta era assolutamente generica e, dunque, inammissibile, sicché non vi era necessità per il giudice di rendere una motivazione più articolata.
Nella specie, non sussiste obiettiva incertezza. È pur vero che l’adozione di norme di interpretazione autentica costituisce indice di oggettiva incertezza normativa rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 546/1992 (Cass. ord. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. ord. 13 giugno 2018, n. 15452); tuttavia, l’art. 36 bis D.L. 50/2022 riguarda il caso in cui al trasporto per finalità turistico-ricreative non si accompagnino prestazioni di altro genere ovvero tali prestazioni abbiano carattere meramente accessorio, essendo invece pacifico che ove si verifichino tali circostanze, non operano l’esenzione o l’applicabilità di aliquote ridotte (Cass. sent. 14 gennaio 2020, n. 419; Cass. ord. 4 giugno 2014, n. 12599; Cass. pen. sent. 15 ottobre 2018, n. 46715).

TRIBUTI LOCALI

TARES/TARI

Produzione di rifiuti di imballaggi – Cass., Sez. trib., Sent. 31 luglio 2026, n. 24326

Si sostiene che nell’area di vendita del supermercato non erano prodotti rifiuti di imballaggi secondari, come dimostrato dai formulari identificativi dei rifiuti avviati a recupero e dalle denunce della superficie tassabile, ove è descritta la tipologia di attività e la natura prevalentemente terziaria dei rifiuti di imballaggio prodotti.
Il presupposto impositivo è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459).
Quanto alla TARES, la nozione di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali va interpretata nel senso che l’esclusione dalla tassa riguarda la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali (Cass., 10 gennaio 2022, n. 368; Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì, Cass., 24 luglio 2014, n. 16858).
Quanto alla TARI, l’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, correla la detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati alla loro produzione in via continuativa e prevalente.
L’esenzione dal tributo integra l’oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla; se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’A.F., il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del Comune (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775; Cass., 14 maggio 2025, n. 12902; Cass., 16 luglio 2024, n. 19631; Cass., 15 maggio 2024, n. 13455).

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