1° Documento Riservato: Bancarotta semplice: rischi per l’amministratore inerte

CIRCOLARE MONOGRAFICA

L’amministratore che ritarda il fallimento aggravando il dissesto risponde penalmente – analisi della fattispecie e della recente decisione della Cassazione

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 5 OTTOBRE 2026

Risponde sempre di bancarotta semplice, oltre ad eventuali altre forma di bancarotta, l’amministratore di società che in una situazione di grave crisi di liquidità e con debiti ormai insolventi non porta i libri in tribunale; la recente sentenza della Cassazione n. 33938, del 18 settembre 2026, ci consente di analizzare il problema che spesso è trascurato quando si amministra una società commerciale. In tema di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, l’inerzia dell’amministratore nella tempestiva richiesta di fallimento integra la bancarotta prevista nella Legge fallimentare, quando sia accertato – sulla base dei dati contabili e dello stato passivo – che la protrazione dell’inadempimento ha determinato un effettivo deterioramento della complessiva situazione economico‑finanziaria dell’impresa, desumibile, tra l’altro, dall’incremento, negli anni successivi all’insorgenza dell’insolvenza, di costi e debiti (compresi interessi e sanzioni su debiti erariali e previdenziali) maturati dopo il manifestarsi del patrimonio netto negativo.

Il caso esaminato: l’inerzia dell’amministratore

Nel caso in esame è proposto un ricorso avverso la sentenza che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva condannato un amministratore in ordine al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 Legge fall.

All’imputato è in particolare contestato il delitto di cui agli artt. 224 in relazione all’art. 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942, perché quale amministratore unico di una s.r.l. società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario dell’aprile 2018, aggravava il proprio dissesto pur versando la società in stato di insolvenza fin dal 2013, data nella quale riportava una perdita di 107.064,00 euro che andava ad annullare il patrimonio netto della società, non chiedendo il fallimento della stessa né mettendola in liquidazione, né convocando l’assemblea dei soci ex art. 2447 c.c. per gli adempimenti previsti; la mancata richiesta di fallimento ha aggravato le perdite per oltre 200mila euro.

Nel ricorso in Cassazione, relativamente alla parte che interessa il presente approfondimento, l’amministratore tramite i propri legali, afferma che nonostante, la sentenza impugnata, abbia correttamente citato la giurisprudenza, rilevando che “sul piano materiale, il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto non è automaticamente integrato dalla prosecuzione dell’attività di impresa interessata da uno stato di crisi, bensì si configura qualora venga provato in giudizio il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa quale conseguenza della inerzia colpevole dell’amministratore pro-tempore”  (cfr. Cass., sent. n. 15648/2021) e che “l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 L. Fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive” (cfr. Cass. n. 27634/2019) la Corte del merito ha poi errato nell’applicare la norma incriminatrice e il diritto vivente, giungendo a conclusioni che hanno contraddetto le sue stesse premesse di diritto.

Infatti, essa si è attenuta esclusivamente ad una visione “contabile” delle scritture sociali, che avrebbero rivelato la “crisi societaria”, riferita dal curatore, già dal 2013, o, al più tardi, dal 2015.

Una simile impostazione, se, da un lato, può risultare astrattamente idonea ad individuare la condotta antidoverosa tipica in esame, dall’altro non può essere né idonea, né sufficiente a verificare se anche gli altri due elementi costitutivi del reatorappresentati da:

  1. aggravio del dissesto;
  2. nesso di causa tra questo e la presunta inerzia dell’amministratore,

siano stati integrati o meno.

Non è un caso che la motivazione dell’impugnata sentenza si diffonda sulle considerazioni del curatore, secondo il quale l’amministratore avrebbe dovuto adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2446 c.c. molto tempo prima di quando ha “portato i libri in Tribunale” e che releghi invece al penultimo periodo la valutazione sul presunto danno incrementale “… se avesse agito tempestivamente i debiti non si sarebbero incrementati ed i costi ulteriori non sarebbero maturati …”.

La Corte territoriale si è poi limitata alla verifica formale delle potestà giuridiche attribuite all’amministratore che, a suo dire poteva evitare l’aggravio del dissesto dichiarando il fallimento nel 2013, ovvero nel 2015, oppure convocando l’assemblea.

Così facendo, però ha dimostrato di non aver preso minimante in considerazione che:

  1. nel 2012 le quote della s.r.l. sono state oggetto di un sequestro a seguito di denuncia per ricettazione fallimentare sporta dal curatore del fallimento;
  2. che il relativo processo è stato archiviato soltanto nel 2014;
  3. che nel 2015 il fallimento ha acquisto le quote della s.r.l.;
  4. che l’imputato si è costantemente confrontato;
  5. che questi è stato revocato perché rimasto inerte, tra l’altro, rispetto all’esame di una proposta di concordato post fallimentare su cui si è espresso con 3 anni di ritardo.

La bancarotta semplice dell’amministratore di società

La bancarotta semplice dell’amministratore di società ricorre quando la gestione negligente, imprudente o inosservante di obblighi giuridici contribuisce a causare o ad aggravare il dissesto della società successivamente sottoposta a procedura concorsuale.

Nella disciplina della Legge fallimentare, la fattispecie era prevista:

  • dall’art. 217, R.D. n. 267/1942, per la bancarotta semplice dell’imprenditore;
  • dall’art. 224, n. 2, per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, quando abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto mediante inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la disciplina è stata trasposta negli articoli relativi ai fatti di bancarotta semplice commessi dagli organi societari.

Quando può rispondere l’amministratore

L’amministratore può essere chiamato a rispondere penalmente quando sussistono situazioni che nella tabella che segue si riportano.

Non è sufficiente, quindi, il semplice fatto che la società sia divenuta insolvente o che l’amministratore ricoprisse formalmente la carica.

Occorre dimostrare che specifiche omissioni o decisioni gestorie abbiano contribuito al deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria della società.

L’aggravamento del dissesto non coincide con il semplice aumento di una singola voce debitoria: deve riguardare il peggioramento complessivo della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società.

Le principali condotte rilevanti
Tra le condotte che possono assumere rilievo in particolare si segnalano:
prosecuzione imprudente dell’attività nonostante una situazione di dissesto ormai evidente;
mancata adozione delle iniziative necessarie a fronte della perdita del capitale sociale;
mancata convocazione dell’assemblea quando il capitale si riduce al di sotto del minimo legale;
ritardo gravemente colpevole nella richiesta di apertura della procedura concorsuale;
operazioni imprudenti o manifestamente irragionevoli che aggravino il dissesto;
mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili;
omessa vigilanza sulla gestione e sulla corretta conservazione della documentazione societaria.
La mancata convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale al di sotto del limite legale, può costituire violazione di un obbligo imposto dalla legge e determinare responsabilità quando abbia causato o aggravato il dissesto.

Bancarotta semplice documentale

L’amministratore può rispondere di bancarotta semplice documentale quando non siano state tenute, oppure siano state tenute in modo irregolare o incompleto, le scritture contabili obbligatorie.

La responsabilità può sussistere anche quando la condotta sia dovuta a semplice negligenza, senza la prova di una volontà fraudolenta.

La giurisprudenza distingue infatti:

  • la bancarotta fraudolenta documentale, che richiede la coscienza e volontà di rendere impossibile o particolarmente difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, oppure lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori;
  • la bancarotta semplice documentale, per la quale può essere sufficiente la colpevole trascuratezza nella tenuta delle scritture.

L’amministratore, anche se si avvale di un commercialista o di uno studio incaricato della contabilità, conserva un dovere di controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

La delega dell’attività materiale non comporta, di per sé, l’esonero da ogni responsabilità.

Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

Nella tabella che si riporta sono evidenziate le principali differenze.

Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
La differenza principale tra le due fattispecie risiede nell’elemento psicologico richiesto per la loro integrazione:
la bancarotta fraudolenta richiede il dolo, ossia la coscienza e volontà di compiere l’atto illecito con la consapevolezza delle sue conseguenze pregiudizievoli per i creditori;
la bancarotta semplice è invece connotata dalla colpa, ovvero da un comportamento imprudente, negligente o imperito, privo della volontà fraudolenta.
Nella bancarotta semplice è punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che:
ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale;
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta (bancarotta semplice documentale).

Con riferimento alle operazioni di grave imprudenza, si tratta di quelle che, compiute al solo fine di ritardare il fallimento, si caratterizzano per un alto grado di rischio, in quanto prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico.

In ambito documentale, la distinzione tra le due la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta semplice documentale si articola come segue:

  1. la bancarotta fraudolenta documentale “specifica” si configura nel caso di sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, quando tali condotte siano sorrette dal dolo specifico, ossia dallo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
  2. la bancarotta fraudolenta documentale “generica” si configura quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; in questo caso è sufficiente il dolo generico;
  3. la bancarotta semplice documentale ricorre invece quando le medesime condotte (omessa tenuta o tenuta irregolare delle scritture) siano prive del dolo richiesto per le fattispecie fraudolente, degradando così nella figura colposa.

In particolare, il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell’amministratore, soprattutto nel caso in cui questi non si sia effettivamente occupato della gestione societaria.

Occorre, invece, la prova che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Laddove tale prova difetti, deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa.

AspettoBancarotta sempliceBancarotta fraudolenta
Elemento soggettivoColpaDolo (generico o specifico)
Condotta documentaleOmessa/irregolare tenuta senza doloOmessa/irregolare tenuta con dolo specifico o generico
GravitàMinore (reclusione da 6 mesi a 2 anni)Maggiore (pene più severe)

L’amministratore avrebbe dovuto e potuto chiedere il fallimento in proprio

In riferimento alla sentenza, osservano i giudici di legittimità, che a differenza di quanto assume la difesa dell’amministratore, la Corte di appello ha accertato il nesso tra il deterioramento della situazione economico finanziaria della fallita, la colpa grave e la mancata richiesta di fallimento.

Essa ha spiegato innanzitutto che, come si desume dalla sentenza dichiarativa del fallimento, la prova dello stato di insolvenza in cui versava la società deriva dalle risultanze documentali:

  • dai bilanci del 2011 e 2012 che evidenziavano perdite di esercizio rilevanti a fronte di debiti importanti;
  • dal fatto che il patrimonio netto era già negativo e occorreva adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e ss. c.c.

Ciò posto, l’istanza di fallimento presentata solo in data 18 aprile 2018, è stata congruamente ritenuta colpevolmente tardivain quanto determinativa di un aggravio del dissesto pari ad oltre 200 mila euro dal 2014 sino alla dichiarazione di fallimento.

L’importo di oltre 200mila euro come osservato dal curatore era caratterizzato da:

  • oltre 78mila euro per consulenze;
  • oltre 32mila euro per compensi dell’amministratore;
  • poi da più modeste spese condominiali, per contributi INPS, per somme iscritte a ruolo; per compensi amministratore non contabilizzati ma oggetto di insinuazione; etc.

Il curatore specificava che non erano stati ammessi crediti per un importo di 120.000 per compenso spettante all’amministratore che ne chiedeva la ammissione in chirografo per il compenso allo stesso spettante dal 2015 alla dichiarazione di fallimento.

Osserva la Cassazione che non vi è dubbio, invece come rilevato dai giudici del merito, che costituiscano costi incrementaliderivanti dalla tardiva richiesta di fallimento i debiti nei confronti dell’Erario che, sebbene maturati quanto alla sorte capitale prima del 2013, continuavano ad aumentare per interessi e sanzioni di anno in anno fino alla dichiarazione di fallimento nel 2018 – dunque per 5 anni -, essendosi peraltro rivelata infondata l’aspettativa di contenerne l’incremento aderendo alla rottamazione e dovendosi evidenziare che i debiti nei confronti dell’INAIL e dell’INPS non sono oggetto di rottamazione.

In sostanza appare chiaro, come rilevato dalla Corte di Appello “come i debiti nei confronti dell’Erario debbano essere computati nei costi incrementali determinati dalla tardività della richiesta di fallimento perché, pur non versandosi nella ipotesi dell’omesso versamento sistematico delle imposte che può finanche integrare “un’operazione dolosa” (Cassazione, sez. V, 17 giugno 2025, n. 24692) che non è oggetto di contestazione, la condotta consistita nella indebita protrazione dell’inadempimento, il cui ammontare si accresceva per l’incremento di interessi e sanzioni incidendo sulla entità delle perdite (che raddoppiavano dal 2013 al 2018 nonostante la società fosse inattiva) e, dunque, nella inerzia serbata rispetto ad iniziative che avrebbero evitato il raddoppio delle perdite, integra il reato in esame sul piano materiale”.

Le conclusioni

La Cassazione ritiene che l’amministratore avrebbe dovuto e potuto chiedere il fallimento in proprio e non ravvisandosi ragioni per le “quali la circostanza dedotta nell’atto di appello, ossia l’incertezza della composizione della compagine sociale, dovesse incidere sulla situazione patrimoniale della fallita al punto da giustificare l’inerzia serbata dal suo amministratore per un tempo così prolungato”.

Osserva la Cassazione che nella sentenza impugnata vi è un’ampia motivazione in ordine alla fattispecie ravvisata nel caso di specie che viene poi ulteriormente approfondita anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, ascritto a colpa grave in considerazione delle scelte attendiste adottate dall’amministratore fino al momento in cui avanzava istanza di fallimento.

In conclusione la Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna l’amministratore anche al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.