COMMENTO – DIRITTO DEL LAVORO
Quando il Fisco pretende di effettuare un controllo incrociato impossibile
DI SANDRA PENNACINI | 8 OTTOBRE 2026
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026, avviando una campagna di comunicazioni di compliance per il periodo d’imposta 2023 nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa. L’iniziativa, basata sull’incrocio automatizzato tra le fatture elettroniche emesse o i corrispettivi telematici trasmessi e i ricavi dichiarati nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024, pretende di individuare presunte omissioni dichiarative. In realtà, il meccanismo di controllo prescelto si scontra con l’impossibilità di trovare quadrature tra flussi informativi governati da regole del tutto differenti.
Premessa
Il Provvedimento prot. n. 271072/2026 si inserisce nel quadro delle misure volte a stimolare l’adempimento spontaneo ai sensi dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Amministrazione finanziaria invia al domicilio digitale (PEC) dei soggetti passivi IVA una comunicazione che segnala uno scostamento tra l’ammontare delle operazioni attive tracciate dal Sistema di Interscambio (SdI) e il reddito d’impresa indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2023. Di seguito la disamina del Provvedimento e un’analisi critica delle legittime motivazioni per le quali il tentativo di verifica effettuato dall’Amministrazione finanziaria risulta, nella stragrande maggioranza dei casi, del tutto privo di logiche di quadratura.
Il quadro del Provvedimento prot. n. 271072/2026
In sintesi, il Provvedimento del 5 ottobre 2026 prevede quanto segue:
- Oggetto e ambito temporale: il controllo riguarda il periodo d’imposta 2023 e mette a confronto i dati delle fatture elettroniche attive e dei corrispettivi giornalieri inviati nel 2023 con quanto indicato nella dichiarazione modello Redditi 2024.
- Soggetti destinatari: soggetti passivi IVA titolari di reddito d’impresa che hanno compilato i quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) o LM (regime forfettario e dei minimi).
- Modalità di comunicazione: la notifica avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al domicilio digitale del contribuente. Il dettaglio informativo della presunta anomalia è consultabile all’interno del “Cassetto Fiscale” (sezione “L’Agenzia scrive”) e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Canali di interlocuzione: il contribuente può fornire chiarimenti o segnalare fatti ed elementi non conosciuti dall’Agenzia utilizzando esclusivamente i canali telematici indicati nella comunicazione, anche tramite intermediari abilitati.
- Integrazione delle informazioni con la Guardia di Finanza: i flussi informativi relativi alle comunicazioni e agli esiti delle stesse sono resi disponibili alla Guardia di Finanza per il coordinamento delle attività di verifica di competenza.
- Regolarizzazione e sanzioni: qualora dall’analisi emerga una reale omissione, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie in ragione del tempo decorso, a prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata, purché non sia stato notificato un formale atto di accertamento, liquidazione o comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.
L’importanza del codice tipo documento nella qualificazione delle operazioni
Uno dei primi elementi da evidenziare è quanto possa essere determinante, al fine di evitare comunicazioni superflue, il corretto utilizzo dei “codici tipo documento” all’atto dell’emissione della fattura elettronica.
Ad esempio, l’utilizzo del codice TD26 (“Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972”) all’atto dell’emissione di una fattura elettronica per cessione di cespite, dovrebbe evitare qualsiasi tipo di rilevanza della fattura stessa nel controllo incrociato con i ricavi exart. 85 del TUIR. Infatti, dal punto di vista delle imposte dirette, la cessione di beni ammortizzabili genera una plusvalenza o una minusvalenza patrimoniale ai sensi dell’art. 86 del TUIR, la quale concorre al reddito esclusivamente per la differenza tra il corrispettivo conseguito e il valore non ammortizzato del bene.
In maniera analoga, dovrebbero essere del tutto esclusi dal controllo tutti i documenti aventi tipologia TD16, TD17, TD18, TD19, posto che gli stessi sono volti all’integrazione o auto fatturazione in presenza di reverse charge interno o esterno.
Il fisiologico disallineamento tra ricavi e fatture emesse/corrispettivi
L’aspetto del Provvedimento che dà luogo alle maggiori perplessità risiede nella presunzione di poter effettuare un controllo incrociato tra fatturato e ricavi, senza tenere in considerazione alcuna i criteri specifici di determinazione di questi ultimi, diversi a seconda del regime contabile adottato, come meglio dettagliato nel seguito, distintamente per regime contabile applicabile.
Contabilità ordinaria
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito d’impresa si determina applicando il principio di competenza economica sancito dall’art. 109 del TUIR. La fattura elettronica attesta il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non coincide necessariamente con la rilevanza dell’operazione stessa sotto il profilo reddituale. Basti pensare, banalmente, alla fatturazione anticipata di prestazioni di servizi da effettuarsi, in toto o in parte, nell’esercizio successivo.
Inoltre, il testo del Provvedimento cade in una grave imprecisione tecnica laddove richiama la verifica dei ricavi nel quadro RF del modello Redditi 2024, posto che in tale quadro non figurano in alcun modo i ricavi ordinari dell’impresa. La determinazione del reddito parte direttamente dal risultato del conto economico civilistico (rigo RF4 per l’utile o rigo RF5 per la perdita). I ricavi, semmai, emergono dai prospetti del quadro RS o dai modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), laddove il contribuente sia tenuto alla compilazione di questi ultimi.
Contabilità semplificata di cassa effettiva, forfetari e ex-minimi
L’impossibilità di effettuare un incrocio di dati “ragionevole” appare evidente anche nel caso delle imprese in contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973) che adottano il regime di cassa effettiva, nonché dei contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014) e in regime di vantaggio (ex-minimi).
Per tutti questi soggetti, la determinazione del reddito e, quindi, anche dei ricavi da indicare rispettivamente nei quadri RG e LM risponde al principio di cassa effettiva:
- Una fattura elettronica emessa nel dicembre 2023 ma incassata a gennaio 2024 non doveva concorrere alla formazione del reddito del periodo d’imposta 2023.
- Un incasso percepito nel 2023 a fronte di una fattura emessa nel 2022 doveva essere incluso nel modello Redditi 2024 (periodo 2023), pur non trovando alcun riscontro tra le fatture elettroniche emesse nel 2023.
Pretendere la coincidenza tra quanto transitato dallo SdI nel 2023 e il reddito dichiarato nei quadri RG o LM significa ignorare il principio di cassa imposto dalla norma.
Contabilità semplificata per cassa virtuale
L’unico scenario teorico in cui fatturato IVA e ricavi fiscali dovrebbero tendere alla coincidenza è rappresentato dalle imprese in contabilità semplificata che hanno esercitato l’opzione per la cassa virtuale o “regime del registrato”, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tale regime, la norma pone una presunzione assoluta per cui la data di registrazione del documento coincide con la data di incasso.
Tuttavia, persino in questa ipotesi specifica sussistono scostamenti legittimi dovuti alla gestione delle operazioni a cavallo d’anno:
- Una fattura emessa al termine dell’anno (ad esempio il 30 dicembre 2023) può essere annotata nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio dell’anno successivo (2024), avvalendosi del differimento dei termini di registrazione IVA previsto dall’art. 23 del D.P.R. 633/1972 e richiamato ai fini delle imposte sui redditi.
- L’annotazione effettuata entro il 15 gennaio 2024 sposta legittimamente la presunzione d’incasso e la relativa imputazione del ricavo al periodo d’imposta 2024, generando un disallineamento rispetto al flusso SdI delle fatture datate 2023.
Conclusioni
L’impiego delle tecnologie telematiche e dell’interoperabilità delle banche dati costituisce indubbiamente una risorsa fondamentale per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza. Tuttavia, l’efficacia del “Fisco digitale” si annulla nel momento in cui l’automazione viene applicata senza tenere conto di quello che le stesse norme fiscali impongono al contribuente.
Il Provvedimento esaminato rappresenta un chiaro esempio di come, senza una radicale riforma che modifichi i criteri di determinazione del reddito, la pretesa di incrociare flussi informativi eterogenei non possa che portare a risultati inesatti.
Quanto sopra si traduce in un inutile appesantimento burocratico a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, che possono trovarsi nelle condizioni di dover gestire comunicazioni di compliance prive di alcuna valida motivazione.
Il rischio concreto è quello di dover addurre delle giustificazioni quando invece la questione non si sarebbe dovuta nemmeno porre.
Sotto questo profilo è interessante interrogarsi in merito alle conseguenze dell’eventuale assenza di riscontro: la norma non prevede una sanzione automaticamente comminata per il mero silenzio del contribuente, trattandosi di una segnalazione tesa ad assicurare il contraddittorio informale. Tuttavia, vi è da considerare che la totalità dei dati e delle informazioni messi a disposizione del contribuente viene contestualmente trasmessa alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. Pertanto, qualora il contribuente decida di non rispondere – ritenendo a ragione che la discrepanza sia del tutto legittima – l’anomalia rimarrà comunque “agli atti”, esponendo l’impresa al rischio di essere inserita nelle liste selettive per successivi controlli.
Quanto sopra appare in netto contrasto sia con i principi di collaborazione, sia con la tanto declamata semplificazione.
Riferimenti normativi:
Premessa
Il Provvedimento prot. n. 271072/2026 si inserisce nel quadro delle misure volte a stimolare l’adempimento spontaneo ai sensi dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Amministrazione finanziaria invia al domicilio digitale (PEC) dei soggetti passivi IVA una comunicazione che segnala uno scostamento tra l’ammontare delle operazioni attive tracciate dal Sistema di Interscambio (SdI) e il reddito d’impresa indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2023. Di seguito la disamina del Provvedimento e un’analisi critica delle legittime motivazioni per le quali il tentativo di verifica effettuato dall’Amministrazione finanziaria risulta, nella stragrande maggioranza dei casi, del tutto privo di logiche di quadratura.
Il quadro del Provvedimento prot. n. 271072/2026
In sintesi, il Provvedimento del 5 ottobre 2026 prevede quanto segue:
- Oggetto e ambito temporale: il controllo riguarda il periodo d’imposta 2023 e mette a confronto i dati delle fatture elettroniche attive e dei corrispettivi giornalieri inviati nel 2023 con quanto indicato nella dichiarazione modello Redditi 2024.
- Soggetti destinatari: soggetti passivi IVA titolari di reddito d’impresa che hanno compilato i quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) o LM (regime forfettario e dei minimi).
- Modalità di comunicazione: la notifica avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al domicilio digitale del contribuente. Il dettaglio informativo della presunta anomalia è consultabile all’interno del “Cassetto Fiscale” (sezione “L’Agenzia scrive”) e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
- Canali di interlocuzione: il contribuente può fornire chiarimenti o segnalare fatti ed elementi non conosciuti dall’Agenzia utilizzando esclusivamente i canali telematici indicati nella comunicazione, anche tramite intermediari abilitati.
- Integrazione delle informazioni con la Guardia di Finanza: i flussi informativi relativi alle comunicazioni e agli esiti delle stesse sono resi disponibili alla Guardia di Finanza per il coordinamento delle attività di verifica di competenza.
- Regolarizzazione e sanzioni: qualora dall’analisi emerga una reale omissione, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie in ragione del tempo decorso, a prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata, purché non sia stato notificato un formale atto di accertamento, liquidazione o comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.
L’importanza del codice tipo documento nella qualificazione delle operazioni
Uno dei primi elementi da evidenziare è quanto possa essere determinante, al fine di evitare comunicazioni superflue, il corretto utilizzo dei “codici tipo documento” all’atto dell’emissione della fattura elettronica.
Ad esempio, l’utilizzo del codice TD26 (“Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972”) all’atto dell’emissione di una fattura elettronica per cessione di cespite, dovrebbe evitare qualsiasi tipo di rilevanza della fattura stessa nel controllo incrociato con i ricavi exart. 85 del TUIR. Infatti, dal punto di vista delle imposte dirette, la cessione di beni ammortizzabili genera una plusvalenza o una minusvalenza patrimoniale ai sensi dell’art. 86 del TUIR, la quale concorre al reddito esclusivamente per la differenza tra il corrispettivo conseguito e il valore non ammortizzato del bene.
In maniera analoga, dovrebbero essere del tutto esclusi dal controllo tutti i documenti aventi tipologia TD16, TD17, TD18, TD19, posto che gli stessi sono volti all’integrazione o auto fatturazione in presenza di reverse charge interno o esterno.
Il fisiologico disallineamento tra ricavi e fatture emesse/corrispettivi
L’aspetto del Provvedimento che dà luogo alle maggiori perplessità risiede nella presunzione di poter effettuare un controllo incrociato tra fatturato e ricavi, senza tenere in considerazione alcuna i criteri specifici di determinazione di questi ultimi, diversi a seconda del regime contabile adottato, come meglio dettagliato nel seguito, distintamente per regime contabile applicabile.
Contabilità ordinaria
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito d’impresa si determina applicando il principio di competenza economica sancito dall’art. 109 del TUIR. La fattura elettronica attesta il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non coincide necessariamente con la rilevanza dell’operazione stessa sotto il profilo reddituale. Basti pensare, banalmente, alla fatturazione anticipata di prestazioni di servizi da effettuarsi, in toto o in parte, nell’esercizio successivo.
Inoltre, il testo del Provvedimento cade in una grave imprecisione tecnica laddove richiama la verifica dei ricavi nel quadro RF del modello Redditi 2024, posto che in tale quadro non figurano in alcun modo i ricavi ordinari dell’impresa. La determinazione del reddito parte direttamente dal risultato del conto economico civilistico (rigo RF4 per l’utile o rigo RF5 per la perdita). I ricavi, semmai, emergono dai prospetti del quadro RS o dai modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), laddove il contribuente sia tenuto alla compilazione di questi ultimi.
Contabilità semplificata di cassa effettiva, forfetari e ex-minimi
L’impossibilità di effettuare un incrocio di dati “ragionevole” appare evidente anche nel caso delle imprese in contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973) che adottano il regime di cassa effettiva, nonché dei contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014) e in regime di vantaggio (ex-minimi).
Per tutti questi soggetti, la determinazione del reddito e, quindi, anche dei ricavi da indicare rispettivamente nei quadri RG e LM risponde al principio di cassa effettiva:
- Una fattura elettronica emessa nel dicembre 2023 ma incassata a gennaio 2024 non doveva concorrere alla formazione del reddito del periodo d’imposta 2023.
- Un incasso percepito nel 2023 a fronte di una fattura emessa nel 2022 doveva essere incluso nel modello Redditi 2024 (periodo 2023), pur non trovando alcun riscontro tra le fatture elettroniche emesse nel 2023.
Pretendere la coincidenza tra quanto transitato dallo SdI nel 2023 e il reddito dichiarato nei quadri RG o LM significa ignorare il principio di cassa imposto dalla norma.
Contabilità semplificata per cassa virtuale
L’unico scenario teorico in cui fatturato IVA e ricavi fiscali dovrebbero tendere alla coincidenza è rappresentato dalle imprese in contabilità semplificata che hanno esercitato l’opzione per la cassa virtuale o “regime del registrato”, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tale regime, la norma pone una presunzione assoluta per cui la data di registrazione del documento coincide con la data di incasso.
Tuttavia, persino in questa ipotesi specifica sussistono scostamenti legittimi dovuti alla gestione delle operazioni a cavallo d’anno:
- Una fattura emessa al termine dell’anno (ad esempio il 30 dicembre 2023) può essere annotata nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio dell’anno successivo (2024), avvalendosi del differimento dei termini di registrazione IVA previsto dall’art. 23 del D.P.R. 633/1972 e richiamato ai fini delle imposte sui redditi.
- L’annotazione effettuata entro il 15 gennaio 2024 sposta legittimamente la presunzione d’incasso e la relativa imputazione del ricavo al periodo d’imposta 2024, generando un disallineamento rispetto al flusso SdI delle fatture datate 2023.
Conclusioni
L’impiego delle tecnologie telematiche e dell’interoperabilità delle banche dati costituisce indubbiamente una risorsa fondamentale per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza. Tuttavia, l’efficacia del “Fisco digitale” si annulla nel momento in cui l’automazione viene applicata senza tenere conto di quello che le stesse norme fiscali impongono al contribuente.
Il Provvedimento esaminato rappresenta un chiaro esempio di come, senza una radicale riforma che modifichi i criteri di determinazione del reddito, la pretesa di incrociare flussi informativi eterogenei non possa che portare a risultati inesatti.
Quanto sopra si traduce in un inutile appesantimento burocratico a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, che possono trovarsi nelle condizioni di dover gestire comunicazioni di compliance prive di alcuna valida motivazione.
Il rischio concreto è quello di dover addurre delle giustificazioni quando invece la questione non si sarebbe dovuta nemmeno porre.
Sotto questo profilo è interessante interrogarsi in merito alle conseguenze dell’eventuale assenza di riscontro: la norma non prevede una sanzione automaticamente comminata per il mero silenzio del contribuente, trattandosi di una segnalazione tesa ad assicurare il contraddittorio informale. Tuttavia, vi è da considerare che la totalità dei dati e delle informazioni messi a disposizione del contribuente viene contestualmente trasmessa alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. Pertanto, qualora il contribuente decida di non rispondere – ritenendo a ragione che la discrepanza sia del tutto legittima – l’anomalia rimarrà comunque “agli atti”, esponendo l’impresa al rischio di essere inserita nelle liste selettive per successivi controlli.
Quanto sopra appare in netto contrasto sia con i principi di collaborazione, sia con la tanto declamata semplificazione.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 634 a 636;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 5 ottobre 2026, n. 271072.
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