2° Contenuto Riservato: Isopensione e FdS: accesso anche per i lavoratori “contributivi”

COMMENTO – INPS, PRESTAZIONI

DI DANIELE BONADDIO | 9 OTTOBRE 2026

Con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro, l’INPS detta le istruzioni per liquidare l’isopensione ex art. 4, commi 1-7-ter, Legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali anche ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi soggetti al sistema pensionistico interamente contributivo.

La novità operativa riguarda soprattutto la verifica dell’importo soglia richiesto per alcune pensioni contributive: poiché l’esodo precede di diversi anni il pensionamento, occorre stabilire già all’ingresso se il lavoratore potrà effettivamente raggiungere la pensione alla fine del percorso.

Premessa

L’INPS, con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, fornisce indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Isopensione e assegno straordinario: cosa sono

Entrambi gli strumenti consentono di accompagnare all’uscita lavoratori individuati nell’ambito di specifici accordi, garantendo una prestazione economica fino alla prima decorrenza utile della pensione.

Il costo è interamente sostenuto dal datore di lavoro, compresa la contribuzione correlata.

StrumentoDurata massima
Assegno straordinario Fondi bilaterali60 mesi
Isopensione48 mesi
Isopensione con decorrenza entro 1° dicembre 202684 mesi

Nel periodo massimo deve essere compresa anche l’eventuale finestra mobile intercorrente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione.

L’INPS conferma espressamente che questi percorsi possono essere utilizzati anche dai “contributivi puri”, ossia dagli assicurati senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per loro, però, la verifica non può fermarsi all’età e ai contributi: quando previsto dalla legge deve essere soddisfatto anche il requisito economico dell’importo soglia.

Quale pensione deve essere raggiunta

La prestazione di esodo può essere riconosciuta se, entro la sua durata massima, il lavoratore raggiunge la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione.

Per i contributivi puri le principali vie considerate dall’INPS sono:

PensioneRequisiti base 2026Importo soglia
Vecchiaia67 anni + 20 anni contributialmeno 1 assegno sociale
Vecchiaia alternativa71 anni + 5 anni effettivinessuna soglia
Anticipata ordinaria42a10m uomini; 41a10m donnenessuna soglia
Anticipata contributiva64 anni + 20 anni effettivi3 volte assegno sociale*
* Ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per quelle con almeno 2 figli. 

I requisiti indicati sono quelli base: nella verifica prospettica devono essere applicati quelli effettivamente vigenti nell’anno nel quale sarà conseguita la pensione.

Come verificare oggi una soglia pensionistica futura?

È questo il problema centrale risolto dalla Circolare .

L’importo dell’assegno sociale, al quale sono agganciate le soglie, viene rivalutato annualmente. All’inizio di un esodo pluriennale, pertanto, non è possibile conoscere con certezza quale sarà il valore della soglia nell’anno di pensionamento.

L’INPS adotta una soluzione basata su valutazioni statistico-attuariali: la soglia deve essere verificata al momento dell’accesso all’esodo.

Secondo l’Istituto, il suo raggiungimento in quel momento costituisce un indice sufficientemente attendibile del fatto che sarà raggiunta anche al pensionamento.

Come si effettua il test?
Si confrontano:

→ prestazione di accompagnamento calcolata all’ingresso nell’esodo

con

→ soglia pensionistica vigente nello stesso momento.

Per determinare la prestazione vengono utilizzati la contribuzione maturata fino all’accesso all’esodo e il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età posseduta in quella data.

Questo evita di dover stimare oggi l’importo dell’assegno sociale di diversi anni successivi.

Accompagnamento alla pensione di vecchiaia

Quando l’esodo è finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva con 20 anni di contribuzione, la prestazione calcolata all’ingresso deve risultare almeno pari all’assegno sociale vigente nella stessa data.

Il confronto viene effettuato utilizzando:

  • contribuzione maturata fino all’accesso all’esodo;
  • coefficiente di trasformazione relativo all’età allora posseduta;
  • assegno sociale vigente in quel momento.

Non è sufficiente verificare che, grazie agli anni di esodo, il lavoratore raggiungerà età e contribuzione richieste. Per le pensioni contributive soggette a soglia deve essere superato anche il test economico iniziale stabilito dalla Circolare.

Accompagnamento alla pensione anticipata contributiva

Analogo meccanismo opera per la pensione anticipata contributiva.

Nel 2026, per l’accesso a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, l’importo deve raggiungere 3 volte l’assegno sociale, con le riduzioni previste per le lavoratrici madri.

La soglia viene verificata sempre alla data di ingresso nell’esodo, utilizzando l’assegno sociale vigente in quel momento.

Diversa è la pensione anticipata basata sul solo requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne: per questa via non è previsto alcun importo soglia.

La contribuzione durante l’esodo conta

Un chiarimento di particolare importanza riguarda la contribuzione correlata versata dal datore di lavoro durante il periodo di accompagnamento.

Questa contribuzione è utile per perfezionare i requisiti minimi contributivi necessari alla pensione.

La verifica presenta quindi due momenti differenti:

Importo soglia →
 viene verificato all’ingresso nell’esodo sulla posizione maturata in quel momento.

Requisito contributivo finale →
 può essere perfezionato anche grazie alla contribuzione correlata versata durante l’esodo.

Attenzione agli incrementi dal 2027

La verifica deve essere realmente prospettica, perché i requisiti pensionistici cambiano nel periodo considerato.

La Circolare recepisce gli adeguamenti già previsti:

Requisito202620272028
Vecchiaia67 anni67a1m67a3m
Anticipata uomini42a10m42a11m43a1m
Anticipata donne41a10m41a11m42a1m
Anticipata contributiva – età64 anni64a1m64a3m
Contribuzione effettiva relativa20 anni20a1m20a3m

Non conta il requisito vigente quando viene sottoscritto l’accordo di esodo, ma quello applicabile alla futura data di accesso alla pensione. 
Una verifica non correttamente proiettata può determinare uno scostamento tra fine dell’assegno e decorrenza pensionistica.

Il tetto alla pensione anticipata contributiva

Per la pensione anticipata contributiva trova applicazione anche il limite introdotto dalla Legge n. 213/2023: fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il trattamento non può superare 5 volte il trattamento minimo.

L’INPS chiarisce che tale limite opera anche nella liquidazione della prestazione di accompagnamento. L’importo dell’assegno di esodo, una volta determinato, resta tuttavia cristallizzato per l’intero periodo di esodo.

Cosa cambia per i Fondi di solidarietà

Le indicazioni non producono soltanto effetti sulle singole liquidazioni.

I Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali devono deliberare le ipotesi di accesso agli assegni straordinari finalizzati alle pensioni interessate, adeguandole ai criteri fissati dalla Circolare n. 104/2026 .

Ne deriva la necessità di aggiornare le valutazioni effettuate nell’ambito dei piani di esodo, soprattutto quando coinvolgono lavoratori integralmente contributivi.

Osservazioni conclusive

La Circolare n. 104/2026 rende pienamente operativi isopensione e assegni straordinari anche nei confronti dei lavoratori soggetti integralmente al sistema contributivo, chiarendo soprattutto come gestire il requisito che rendeva più complessa la loro inclusione nei piani di esodo: l’importo minimo della futura pensione.

La soluzione INPS consiste nel “fotografare” la soglia all’ingresso: prestazione di accompagnamento e assegno sociale vengono confrontati utilizzando i valori esistenti in quel momento. Parallelamente, deve essere proiettata fino alla futura pensione la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, tenendo conto degli adeguamenti già stabiliti.

Per aziende e professionisti, quindi, la costruzione di un piano di esodo per un contributivo puro richiede una verifica più articolata:

  • data di pensionamento;
  • durata massima dell’accompagnamento;
  • contribuzione correlata;
  • e, quando prevista, sostenibilità dell’importo soglia;

devono essere valutati congiuntamente prima dell’uscita del lavoratore.

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