1° Contenuto Riservato: Ecobonus 2026: nuovi requisiti nei Vademecum Enea

CIRCOLARE MONOGRAFICA – AGEVOLAZIONI

Enea ha aggiornato a settembre 2026 le guide operative relative agli interventi ammessi all’ecobonus

DI ANDREA AMANTEA | 16 OTTOBRE 2026

L’Enea ha provveduto ad aggiornare le guide operative ossia i Vademecum relativi agli interventi ammessi al c.d. ecobonus. I Vademecum aggiornati al 23 settembre 2026 recepiscono i nuovi requisiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, applicabili ai lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, e richiamano il Decreto sui requisiti minimi degli edifici del 28 ottobre 2025. Tra le modifiche figurano le restrizioni per i generatori a biomassa, le verifiche delle prestazioni stagionali delle pompe di calore e l’alimentazione rinnovabile dei microcogeneratori.

L’ecobonus. Un cenno

L’agevolazione ecobonus opera quale detrazione ai fini IRPEF e IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

L’incentivo è disciplinato:

  • dall’art. 1, commi 344–347, della Legge n. 296/2006 e
  • dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.

Gli interventi agevolati e le percentuali di detrazione possono essere così riassunti.

Come da tabella precedente, le percentuali agevolative connesse ai vari interventi ammessi all’ecobonus sono state modificate dall’art. 1, comma 55, lett. a), della Legge n. 207/2024, che ha inserito nell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 3-quinquies.

Su questa disposizione è poi intervenuto l’art. 1, comma 22, lett. a), della Legge n. 199/2025, confermando anche per le spese sostenute nel 2026 le percentuali previste per il 2025.

Pertanto, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione spetta:

  • nella misura ordinaria del 36%;
  • nella misura maggiorata del 50%, quando le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (usufrutto, uso, abitazione).

Restano escluse le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

I limiti di detrazione operano tenendo conto degli ulteriori paletti previsti per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, ex art. 16-ter del D.P.R. n. 917/1986.

Si veda la circolare “Detrazioni IRPEF: imputazione automatica delle spese e autonomia del contribuente”. 

Quanto ai requisiti tecnici, per gli interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020 trova applicazione il D.M. 6 agosto 2020, recante i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus”.

L’Enea ha provveduto ad aggiornare le Guide operative sull’ecobonus in riferimento agli interventi con data d’inizio dei lavori dal 6 ottobre2020.

Aggiornamento Vademecum Enea

L’aggiornamento dei Vademecum ha riguardato nello specifico i seguenti interventi:

Riqualificazione globale

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliRiqualificazione di un edificio unifamiliare mediante un insieme di interventi, ad esempio isolamento delle strutture opache, sostituzione degli infissi e sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore.Per accedere all’agevolazione per la riqualificazione globale, i lavori devono portare l’edificio o l’unità immobiliare a rispettare i requisiti previsti per gli edifici a energia quasi zero.
Requisiti degli edifici a energia quasi zeroAggiornato il riferimento al paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015, tenendo conto del D.M. 28 ottobre 2025 che ne modifica la disciplina.La versione precedente richiamava soltanto il Decreto del 2015. Enea distingue la disciplina applicabile in base alla data di inizio dei lavori.
Requisiti tecnici degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e RED IIIPer i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, è richiesto anche il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la Direttiva UE n. 2023/2413 (RED III).Per i requisiti dei singoli impianti, Enea rinvia ai Vademecum pertinenti.
Asseverazione della congruità delle speseAggiunto il riferimento al D.M. 14 febbraio 2022, che modifica il D.M. 6 agosto 2020, per gli interventi con richiesta del titolo edilizio presentata dal 16 aprile 2022.In edilizia libera rileva la data di inizio dei lavori, attestata dal beneficiario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Restano richiesti asseverazione e computo metrico, già previsti nella versione precedente.
Occupazione di suolo pubblicoInserita espressamente tra le spese ammissibili, nell’ambito del richiamo all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020. Si tratta di un’integrazione dell’elenco rispetto alla versione precedente.

Parti comuni condominiali

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliIsolamento termico delle facciate condominiali che interessi oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.Lo stesso intervento può essere associato a opere che riducano il rischio sismico di una o almeno due classi, per edifici nelle zone sismiche 1, 2 o 3.Devono essere rispettati i requisiti tecnici previsti per ciascuna tipologia.
Requisiti minimi di prestazione energeticaAggiunto il richiamo al D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015, secondo la data di inizio dei lavori.La versione precedente richiamava soltanto il Decreto del 2015. Restano le verifiche di trasmittanza previste dall’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020.
Spese per interventi contestualiL’elenco delle spese ora esplicita anche serramenti, schermature solari e sostituzione dell’impianto termico comune, eseguiti contestualmente e inseriti nella stessa relazione tecnica. Le schermature solari devono insistere sulla superficie di involucro interessata dall’isolamento termico.La possibilità di comprendere tali interventi e il loro inserimento nella stessa relazione tecnica erano già previsti nel 2021: l’aggiornamento non introduce questa possibilità.
Occupazione di suolo pubblicoAggiunta espressamente all’elenco delle spese ammissibili.
Asseverazione della congruità delle speseInserito il riferimento al D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Asseverazione della congruità e computo metrico figuravano già nella versione precedente per lavori iniziati dal 6 ottobre 2020.
Sintesi della documentazione tecnicaNon sono riprodotti i richiami specifici agli APE dell’intero edificio ante e post intervento per il tipo b), né alle asseverazioni e attestazioni sismiche per i tipi c) e d), presenti nel 2021.L’omissione dall’elenco non basta a concludere che tali adempimenti siano soppressi. Il nuovo testo continua a richiedere l’APE di ciascuna unità immobiliare interessata e il rispetto dei requisiti tecnici.

Coibentazione strutture

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliIsolamento delle pareti esterne con un cappotto termico.Isolamento della copertura che delimita un ambiente riscaldato o del solaio tra l’abitazione riscaldata e un sottotetto non riscaldato.Isolamento del pavimento contro terra o del solaio sopra una cantina non riscaldata. Le strutture devono essere esistenti e rispettare i requisiti di trasmittanza richiesti.
Aggiornamento dei requisiti minimiIl nuovo Vademecum aggiunge il richiamo al D.M. 28 ottobre 2025, secondo la data di inizio dei lavori. Il Decreto, in vigore dal 3 giugno 2026, sostituisce l’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (artt. 8 e 11).Per le strutture opache, il nuovo paragrafo 5.2 richiede la verifica della trasmittanza termica in sezione corrente (USC), senza includere il contributo dei ponti termici. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il paragrafo 4.2 richiede anche una verifica della trasmittanza comprensiva dei ponti termici. Queste verifiche riguardano i requisiti minimi degli edifici e si aggiungono a quelle specifiche richieste per l’ecobonus.
Congruità delle speseAggiunto il riferimento al D.M. 14 febbraio 2022, che modifica il D.M. 6 agosto 2020: si applica agli interventi con richiesta del titolo edilizio presentata dal 16 aprile 2022.In edilizia libera si considera la data di inizio dei lavori, attestata dal beneficiario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.L’asseverazione della congruità e il computo metrico erano già previsti nel Vademecum 2021 per lavori iniziati dal 6 ottobre 2020.
Occupazione di suolo pubblicoInserita espressamente nell’elenco delle spese ammissibili, ad esempio per l’occupazione necessaria all’installazione dei ponteggi utilizzati per eseguire il cappotto. L’elenco del 2021 non la menzionava.
Documentazione dei materiali isolantiAggiunto, accanto alle schede tecniche, alla marcatura CE e alle dichiarazioni di prestazione (DoP), il rinvio alla Nota sulla prestazione dei materiali isolanti dell’Enea.La Nota è aggiornata al 2 dicembre 2020: il nuovo Vademecum ne inserisce il richiamo, senza introdurre una nuova nota o un nuovo obbligo di marcatura CE. Schede tecniche, marcatura CE e DoP, ove previste, erano già elencate nel 2021.

Serramenti e infissi

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliSostituzione delle finestre di un’abitazione riscaldata con nuovi serramenti che rispettano i requisiti di trasmittanza termica.Sostituzione di un lucernario che chiude un ambiente riscaldato o della porta d’ingresso che separa l’abitazione dall’esterno o da un vano scala non riscaldato.Coibentazione o sostituzione dei cassonetti, nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti per le finestre comprensive di infissi.
Spostamenti e variazioni dimensionali degli infissiInserito il chiarimento della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022, riferito agli interventi diversi dalla demolizione e ricostruzione.Se gli infissi vengono spostati o ridimensionati, l’ecobonus può riguardare un numero intero di infissi la cui superficie complessiva non superi quella degli infissi esistenti prima dei lavori.
Requisiti minimi di prestazione energeticaAggiunto il riferimento al D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015, secondo la data di inizio dei lavori. Il Decreto è in vigore dal 3 giugno 2026 (art. 11).Restano confermati i limiti di trasmittanza UW della Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020: il richiamo al nuovo Decreto sui requisiti minimi non sostituisce le verifiche richieste per l’ecobonus.
Congruità delle spese e detrazione utilizzata direttamenteInserite le disposizioni del D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022. In edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Quando la dichiarazione del fornitore o installatore può sostituire l’asseverazione tecnica, utilizzando direttamente la detrazione non occorre l’asseverazione della congruità delle spese.Resta obbligatoria la verifica dei costi massimi unitari dell’Allegato I al D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 14 febbraio 2022, secondo i chiarimenti ministeriali (FAQ n. 6).La dichiarazione del fornitore per la sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari era già prevista nel 2021.
Chiusure oscuranti nella scheda EneaAggiornata la denominazione del campo da selezionare nella scheda relativa agli infissi: “Installazione di chiusura oscurante pertinente”. Nel 2021 la voce era “Con chiusura oscurante”.L’indicazione del costo complessivo di infisso e chiusura oscurante era già richiesta: cambia la denominazione del campo, non il criterio di compilazione.

Schermature solari

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliInstallazione di tende da sole, veneziane o tende a rullo tecniche, mobili e stabilmente fissate all’edificio, a protezione di superfici vetrate orientate da est a ovest passando per sud. Sono esclusi nord, nord-est e nord-ovest.Sostituzione di persiane o avvolgibili con nuove chiusure aventi resistenza termica supplementare maggiore delle precedenti; per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti.Gli esempi presuppongono il rispetto degli altri requisiti tecnici. Le regole sugli orientamenti e sul miglioramento della resistenza termica erano già presenti nel 2021.
Prestazioni della schermatura e calcolo del risparmio energeticoPer verificare il requisito tecnico, il fattore di trasmissione solare totale (Gtot) deve essere non superiore a 0,35, valutato con il vetro standard di tipo C. Questo requisito era già previsto nel 2021.Il nuovo testo precisa che, per calcolare il risparmio energetico, si usa invece il Gtot relativo al vetro effettivamente presente: non si assume automaticamente il valore ottenuto con il vetro standard.Il risparmio delle schermature solari va valutato in presenza di un impianto di climatizzazione estiva; tale indicazione era già contenuta nella precedente versione.
Congruità delle spese e detrazione utilizzata direttamenteRecepito il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Quando la certificazione del fornitore può sostituire l’asseverazione tecnica, utilizzando direttamente la detrazione non occorre l’asseverazione della congruità delle spese. La sostituzione dell’asseverazione tecnica è ammessa se non è obbligatorio depositare in Comune la relazione tecnica ex art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005.Resta necessaria la verifica dei costi massimi unitari dell’Allegato I al D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 14 febbraio 2022, secondo i chiarimenti ministeriali (FAQ n. 6).
Chiusure oscuranti sostituite insieme agli infissiIl nuovo Vademecum precisa che la chiusura oscurante sostituita contestualmente al relativo infisso deve essere inserita nella scheda descrittiva degli infissi, seguendo il Vademecum Serramenti e infissi.È una precisazione del coordinamento tra le due schede, non una nuova possibilità di agevolare la sostituzione congiunta: la versione 2021 del Vademecum sui serramenti già indicava di riportare insieme il costo dell’infisso e della chiusura oscurante.

Collettori solari

AspettoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliInstallazione di collettori solari termici collegati a un bollitore per produrre acqua calda sanitaria in un’abitazione.Installazione di un impianto solare termico per il fabbisogno di acqua calda di una piscina, di una struttura sportiva o di una casa di cura.Installazione di collettori per produrre calore utilizzato in un processo industriale. Si tratta di produzione di energia termica, non di elettricità mediante pannelli fotovoltaici.
Requisiti tecnici e recepimento della RED IIIAggiunto il richiamo all’Allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021, modificato dall’art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la Direttiva UE n. 2023/2413 (RED III). Il Vademecum riferisce l’aggiornamento ai lavori iniziati dal 4 febbraio 2026.Per la producibilità specifica, ossia l’energia termica annua prodotta per unità di superficie, resta anche il rinvio al paragrafo 3 dell’Allegato A al D.M. 6 agosto 2020.Le soglie per collettori piani, sottovuoto e a concentrazione non sono nuove: superiori rispettivamente a 300, 400 e 550 kWh termici/m² annui, a 50 °C, con riferimento a Würzburg per le prime due tipologie e ad Atene per la terza. Erano già riportate nel 2021; il testo 2026 rinvia alle norme anziché riprodurle.
Congruità delle spese e impianti sotto i 20 m²Recepito il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Per gli impianti con superficie dei collettori inferiore a 20 m², la dichiarazione del produttore può sostituire l’asseverazione tecnica: questa possibilità era già prevista nel 2021.Nei casi soggetti al D.M. 14 febbraio 2022, se si utilizza direttamente la detrazione e l’asseverazione tecnica è sostituibile dalla dichiarazione del fornitore, il nuovo testo precisa che non occorre l’asseverazione della congruità delle spese.Resta necessaria la verifica dei costi massimi unitari dell’Allegato I al D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 14 febbraio 2022, secondo i chiarimenti ministeriali (FAQ n. 6).
Ristrutturazioni rilevanti e disciplina precedenteIl nuovo Vademecum circoscrive ai lavori iniziati prima del 13 giugno 2022 il rinvio all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011. La versione 2021 lo riportava senza questa delimitazione temporale.La disposizione richiamata limitava gli incentivi alla quota dell’impianto eccedente quella necessaria ad assolvere gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Il rinvio alla disciplina precedente non va esteso automaticamente agli interventi successivi.

Generatori a biomassa

AspettoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabili dal 4 febbraio 2026Sostituzione di una caldaia a gasolio con una caldaia a pellet avente certificazione ambientale 5 stelle e gli altri requisiti richiesti.Sostituzione di una stufa a biomassa con una nuova stufa a pellet di classe ambientale 5 stelle, nel rispetto dei requisiti tecnici.
Solo sostituzioni dal 4 febbraio 2026Il nuovo Vademecum ammette integrazioni e nuove installazioni in edifici esistenti soltanto per lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026.Da tale data occorre un impianto di climatizzazione invernale preesistente e l’intervento deve consistere in una sostituzione. Nel 2021 erano previste anche integrazione e nuova installazione.
Certificazione ambientalePer lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 è richiesta la classe ambientale 5 stelle o superiore ai sensi del D.M. n. 186/2017.Non è più sufficiente la classe ambientale 4 stelle per sostituire un altro impianto a biomassa, possibilità prevista nel Vademecum 2021.
Generatori sostituibiliDal 4 febbraio 2026 la sostituzione riguarda generatori a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio.Per sostituire un generatore a GPL o gas naturale, quello nuovo a biomassa deve garantire emissioni di particolato primario (PP10) non superiori a 1 mg/Nm³.Il D.Lgs. n. 5/2026 prevede anche una deroga specifica, non riportata nel Vademecum: aziende agricole e imprese forestali in aree non metanizzate possono sostituire generatori a GPL con biomassa se le emissioni di particolato sono ridotte almeno del 50% rispetto ai valori della classe 5 stelle. Restano fermi i vincoli regionali.
Rendimenti e decorrenzeAggiunta una tabella dei rendimenti minimi per lavori iniziati dal 13 giugno 2022, riferita al D.Lgs. n. 199/2021, distinta da quella relativa ai lavori precedenti.Dal 4 febbraio 2026 il riferimento è l’Allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021 aggiornato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 5/2026.
Congruità delle speseAggiunto il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Per generatori di potenza termica utile fino a 100 kW, la dichiarazione del fornitore può sostituire l’asseverazione tecnica: questa possibilità esisteva già nel 2021.Nei casi soggetti al D.M. 14 febbraio 2022, quando l’asseverazione tecnica è sostituibile e si utilizza direttamente la detrazione, non occorre l’asseverazione della congruità. Restano da verificare i costi massimi unitari aggiornati (FAQ ministeriale n. 6).

Pompe di calore

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliSostituzione di una caldaia con una pompa di calore aria-acqua o con un sistema geotermico a bassa entalpia per il riscaldamento.Sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con uno scaldacqua a pompa di calore dedicato all’acqua calda sanitaria. Le due tipologie erano già agevolabili nel 2021.
Efficienza stagionale e RED IIIPer lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, Enea aggiunge i requisiti sulle prestazioni stagionali richiamando SCOP, SEER, SPER ed efficienza stagionale ηs. Gli indici e i requisiti applicabili dipendono dalla tipologia dell’apparecchio.Il riferimento è l’Allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021, aggiornato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 5/2026, che recepisce la Direttiva UE n. 2023/2413 (RED III). Per le pompe elettriche il Decreto richiede ηs e SCOP almeno pari ai minimi di ecoprogettazione, valutati nella zona climatica “average”.Restano richiesti anche COP/GUE ed EER, quando pertinente, dell’Allegato F al D.M. 6 agosto 2020, già previsti nel 2021: la verifica stagionale si aggiunge a questi controlli.
Scaldacqua a pompa di calorePer lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, aggiunta la classe A o superiore di efficienza energetica di prodotto, prevista dall’Allegato IV del D.Lgs. n. 199/2021 aggiornato dal D.Lgs. n. 5/2026.Resta richiesto un COP superiore a 2,6: la soglia era già nel 2021. Il nuovo testo specifica che la misura è effettuata secondo la UNI EN 16147.
Potenza del nuovo generatoreAggiunta l’indicazione secondo cui la potenza termica complessiva del nuovo generatore non può superare di oltre il 10% quella del generatore sostituito, salvo incremento motivato da una verifica dimensionale dell’impianto secondo la UNI EN 12831.Per generatori unifamiliari combinati (riscaldamento e acqua calda sanitaria), Enea ammette fino a 35 kW. Queste indicazioni non comparivano nel precedente Vademecum.
Congruità delle speseRecepito il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Per potenza termica utile non superiore a 100 kW, la dichiarazione del fornitore può sostituire l’asseverazione tecnica, secondo il punto 5.2 dell’Allegato A al D.M. 6 agosto 2020: possibilità già prevista nel 2021.Nei casi soggetti al D.M. 14 febbraio 2022, quando l’asseverazione tecnica è sostituibile e si utilizza direttamente la detrazione, non occorre l’asseverazione della congruità. Restano da verificare i costi massimi unitari aggiornati (FAQ ministeriale n. 6).

Sistemi ibridi

AspettoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliSostituzione di una caldaia con un sistema ibrido composto da pompa di calore e caldaia a condensazione, progettate per funzionare insieme.Sostituzione dell’impianto con un sistema composto da pompa di calore e caldaia a biomassa, nei casi ammessi e nel rispetto dei requisiti specifici.
Sistemi con caldaia a biomassaIl nuovo testo ammette, per lavori iniziati dal 13 giugno 2022, sistemi costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa, richiamando il D.Lgs. n. 199/2021.Entrambi i componenti devono rispettare i rispettivi requisiti tecnici, con esclusione dell’obbligo di installare sistemi di accumulo termico indicato per le caldaie a biomassa.La versione 2021 descriveva soltanto l’abbinamento con caldaia a condensazione. È un’integrazione rispetto a quella versione, con decorrenza dal 2022.
Efficienza dal 4 febbraio 2026 e RED IIIPer la pompa di calore, il nuovo Vademecum aggiunge i requisiti stagionali SCOP e SPER, secondo la tipologia dell’apparecchio, oltre ai valori COP/GUE già richiesti dall’Allegato F al D.M. 6 agosto 2020.Per la caldaia a condensazione si aggiungono i requisiti della Tabella 4 del nuovo Allegato IV al D.Lgs. n. 199/2021: efficienza stagionale ηs superiore al 90% per potenza inferiore a 400 kW; rendimento η100 superiore al 98% per potenza superiore a 400 kW.Il riferimento è l’art. 30 del D.Lgs. n. 5/2026, di recepimento della Direttiva UE n. 2023/2413 (RED III). Restano anche i requisiti tecnici del D.M. 6 agosto 2020.
Congruità delle speseRecepito il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.Per potenza termica utile della caldaia fino a 100 kW, la dichiarazione del fornitore può sostituire l’asseverazione tecnica (D.M. 6 agosto 2020, Allegato A, punto 6.2): possibilità già prevista nel 2021.Nei casi soggetti al D.M. 14 febbraio 2022, quando l’asseverazione tecnica è sostituibile e si utilizza direttamente la detrazione, non occorre l’asseverazione della congruità. Resta la verifica dei costi massimi unitari aggiornati (FAQ ministeriale n. 6).

Microgeneratori

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliSostituzione del generatore di un impianto di riscaldamento con un microcogeneratore alimentato a biogas, che produce contemporaneamente elettricità e calore utilizzato per riscaldamento e acqua calda sanitaria.La potenza elettrica deve essere inferiore a 50 kWe e il risparmio di energia primaria almeno del 20%. Queste due condizioni erano già riportate nel 2021.
Alimentazione da fonti rinnovabili e RED IIIPer lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, il nuovo Vademecum richiede espressamente l’alimentazione da fonti rinnovabili.Il riferimento è il D.Lgs. n. 5/2026, che recepisce la Direttiva UE n. 2023/2413 (RED III). L’art. 30 aggiorna l’Allegato IV al D.Lgs. n. 199/2021 e indica, come esempi di alimentazione, biomassa, biogas e bioliquidi.Il precedente Vademecum non prevedeva espressamente il requisito dell’alimentazione rinnovabile.
Risparmio di energia primaria richiesto per l’ecobonusIl nuovo Vademecum conferma il PES almeno del 20%, già previsto nel 2021 e dal punto 7.1 dell’Allegato A al D.M. 6 agosto 2020.Il minimo del 10% previsto dall’Allegato IV aggiornato dal D.Lgs. n. 5/2026 per l’accesso agli incentivi non abbassa il requisito specifico dell’ecobonus: per la detrazione occorre raggiungere almeno il 20%.
Potenza termica del nuovo generatoreAggiunto nel Vademecum il limite all’aumento della potenza termica: il nuovo generatore non può superare di oltre il 10% quello sostituito, salvo incremento motivato da una verifica dimensionale secondo la UNI EN 12831.Per generatori unifamiliari combinati, destinati a riscaldamento e acqua calda sanitaria, sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.La regola era già nel punto 10.1 dell’Allegato A al D.M. 6 agosto 2020, ma non era riportata nella scheda Enea 2021. La potenza termica va distinta dal limite di potenza elettrica di 50 kWe.
Asseverazione e congruità delle speseRecepito il D.M. 14 febbraio 2022 per richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022; in edilizia libera rileva l’inizio dei lavori.L’asseverazione del tecnico deve attestare requisiti tecnici e congruità delle spese, con computo metrico allegato. Asseverazione, congruità e computo metrico erano già previsti nel 2021 per lavori iniziati dal 6 ottobre 2020.

Building automation

AmbitoInterventi e aggiornamenti del Vademecum
Esempi di interventi agevolabiliInstallazione, in un’abitazione esistente, di un sistema che gestisce il riscaldamento e consente da remoto la programmazione settimanale, la visualizzazione dei consumi, delle condizioni di funzionamento e della temperatura di regolazione.Il sistema deve rispettare almeno la classe B. Il solo comando di accensione e spegnimento tramite smartphone non soddisfa tutti i requisiti.
Requisiti tecnici confermatiClasse B: il nuovo testo precisa il riferimento alla EN 15232-1:2017; il requisito almeno della classe B della EN 15232 era già indicato nel 2021.Già previste la misurazione anche indiretta dei consumi e l’installazione del sistema indipendentemente dalla sostituzione dell’impianto. Sono conferme di regole esistenti, non nuove condizioni introdotte nel 2026.
Documentazione tecnica aggiunta nell’elenco EneaIl nuovo elenco include espressamente la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e il libretto d’impianto.Questi documenti non erano elencati nella scheda del 2021. L’inserimento nel Vademecum non costituisce, di per sé, una nuova disciplina degli obblighi impiantistici.
Dichiarazione dell’installatore in alternativa all’asseverazione tecnicaLa possibilità di sostituire l’asseverazione con la dichiarazione dell’installatore era già prevista nel 2021 per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW.La soglia del Decreto resta riferita alla potenza utile: il punto 11.2 dell’Allegato A al D.M. 6 agosto 2020 non utilizza la potenza al focolare, indicata invece nel nuovo Vademecum. La soglia è strettamente inferiore a 100 kW.
Costi e fruizione diretta della detrazioneAggiunto il richiamo al D.M. 14 febbraio 2022: rilevano le richieste del titolo edilizio presentate dal 16 aprile 2022; per lavori in edilizia libera, la data d’inizio.Nei casi soggetti a queste disposizioni, se l’asseverazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione dell’installatore e si utilizza direttamente la detrazione, il nuovo testo esplicita che non occorre l’asseverazione della congruità delle spese.Resta la verifica dei costi massimi specifici aggiornati. La FAQ ministeriale n. 6 precisa che il controllo riguarda la fornitura dei beni; IVA e altri costi ammissibili si aggiungono secondo le rispettive regole.

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