3° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente 20 ottobre 2026, n. 496

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 20 OTTOBRE 2026

IN BREVE

PROFESSIONISTI

Guida all’auto-diagnosi preventiva su adeguati assetti e compliance integrata

CNDCEC, Documento “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”

La gestione aziendale moderna sta attraversando una trasformazione epocale, richiedendo agli amministratori una visione strategica che va ben oltre la semplice operatività quotidiana.
Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito un’evoluzione radicale che ha spostato il fulcro della responsabilità in capo a chi amministra: l’attenzione non è più legata esclusivamente all’evento infausto in sé, come può essere un improvviso dissesto economico o finanziario, ma si concentra fortemente sulla carenza organizzativa che lo ha preceduto e innescato.
In questo delicato panorama normativo, assume una rilevanza cruciale il documento intitolato “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) lo scorso 4 maggio 2026.

Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Pubblicati i chiarimenti su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2026, n. 7/E

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’applicazione della disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).
La circolare risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Vedi l’Approfondimento

IVA

Reverse charge IVA e antifrode: proposta della Commissione UE per la proroga al 2030

La Commissione Europea, tramite la proposta di direttiva COM(2026) 515 final pubblicata il 1° ottobre 2026, ha formalmente avviato l’iter per l’estensione del meccanismo facoltativo di inversione contabile IVA (cosiddetto reverse charge) e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi (QRM). L’intervento mira a prorogare l’efficacia degli artt. 199-bis e 199-ter della Direttiva 2006/112/CE, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2026, fino alla nuova data del 30 giugno 2030.
Alla data odierna, l’estensione temporale al 2030 costituisce esclusivamente una proposta in corso di esame e non una norma operativa. L’efficacia della misura rimane pertanto subordinata alla favorevole conclusione del processo legislativo in sede europea e al conseguente, tempestivo adeguamento dell’ordinamento italiano.
Per l’Italia, il recepimento di un’eventuale proroga avrà un impatto diretto sulle fattispecie temporanee previste dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. Tali disposizioni, attualmente limitate al 31 dicembre 2026 in coerenza con le precedenti direttive UE, assoggettano a reverse charge specifiche operazioni commerciali considerate ad alto rischio di evasione fiscale, tra cui:

  • cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop, console da gioco e determinati dispositivi a circuito integrato;
  • trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra, nonché di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
  • cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori.

Qualora la direttiva UE venisse approvata, il legislatore italiano sarà chiamato ad adeguare l’art. 17, ottavo comma, estendendo l’efficacia della misura al 30 giugno 2030. È essenziale sottolineare che tale scadenza non coinvolge le prestazioni di servizi nel settore edile (pulizia, demolizione, installazione e completamento degli edifici), le quali si fondano su basi giuridiche comunitarie differenti e non sono vincolate a questo termine.

PREVIDENZA

Previdenza complementare e fallimento del datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sentenza 7 ottobre 2026, n. 26355

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, hanno chiarito la natura dei crediti da previdenza complementare e stabilito quali somme beneficiano del privilegio di prelazione (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) in caso di fallimento o insolvenza del datore di lavoro.
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Sezione Lavoro (n. 22066/2025) relativa all’ammissione al passivo fallimentare, in via unicamente chirografaria, di contributi non versati dal datore al Fondo PREVEDI. Nel dirimere la questione, la Suprema Corte ha analizzato la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, tracciando una netta distinzione tra le componenti dei versamenti:

  • crediti privilegiati (natura retributiva): rientrano nel privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. sia le trattenute dei contributi a carico del lavoratore sia le quote di TFR maturando destinate alla previdenza complementare. Queste somme conservano la loro natura retributiva e mantengono la corsia preferenziale nella ripartizione dell’attivo fallimentare;
  • crediti chirografari (senza privilegio): non hanno natura retributiva e non sono assistiti da alcun privilegio i contributi posti a carico del datore di lavoro. Per queste somme, il credito verso l’azienda insolvente rimane di natura chirografaria.

Con questa decisione, la Cassazione conferma che solo le somme imputabili direttamente alla retribuzione del dipendente (TFR ed eventuale quota a suo carico) conservano la tutela rafforzata tipica dei crediti da lavoro, mentre la quota integrativa aziendale perde la garanzia del privilegio concorsuale.

CONTENZIOSO

Durata ragionevole anche per i processi tributari

CEDU, Sentenza 8 ottobre 2026

Con la sentenza Grassucci e altri v. Italia (n. 12952/13), la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che i procedimenti tributari relativi a sanzioni amministrative a carattere afflittivo e repressivo sono soggetti alle garanzie dell’art. 6 § 1 della CEDU. Di conseguenza, ai contribuenti deve essere garantito il diritto a un processo di durata ragionevole, con contestuale diritto al risarcimento del danno in caso di violazione.
La pronuncia smentisce l’orientamento della Corte di Cassazione italiana (es. Cass. n. 11373/2019), che escludeva la materia fiscale dall’ambito CEDU e negava l’applicazione della c.d. “legge Pinto” (legge n. 89/2001).

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell’imprenditore

Corte di Cassazione, Ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26494

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26494 del 9 ottobre 2026, ha stabilito che il Fisco può legittimamente estendere le indagini bancarie ai conti correnti intestati al coniuge dell’imprenditore qualora vi siano elementi che ne presumano l’utilizzo per l’attività d’impresa.
I punti chiave della pronuncia evidenziano che:

  • la sola intestazione formale del conto a un familiare non impedisce l’accertamento fiscale. Elementi come la presenza di una delega a operare, la frequenza dei versamenti, la limitata capacità reddituale del coniuge e l’effettivo impiego delle somme per esigenze aziendali devono essere esaminati nel loro insieme, e non in modo isolato, per verificare la riconducibilità delle operazioni all’impresa;
  • l’adozione del regime di contabilità semplificata non attenua l’onere probatorio previsto dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata, non essendo sufficiente un richiamo generico alla documentazione contabile complessiva;
  • l’incasso diretto di assegni allo sportello, senza passaggio sul conto corrente, equivale a un versamento bancario ed è soggetto alle medesime presunzioni legali. Ai fini sanzionatori, inoltre, è sufficiente la colpa del contribuente, senza che sia necessario dimostrare un intento fraudolento.

AGEVOLAZIONI

ISCRO 2026: domande on line entro il 31 ottobre

Entro il prossimo 31 ottobre 2026 gli interessati aventi diritto devono trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di indennità ISCRO per il 2026.
L’ISCRO è una prestazione di sostegno al reddito rivolta ai liberi professionisti (compresi i partecipanti a studi associati o società semplici) iscritti alla Gestione Separata INPS. Per poterne beneficiare, il contribuente deve possedere contemporaneamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • essere iscritto unicamente alla Gestione Separata, senza percepire trattamenti pensionistici diretti e senza essere assicurato presso altre casse previdenziali obbligatorie;
  • avere una partita IVA attiva da almeno 3 anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata;
  • essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori (DURC regolare);
  • non essere percettori di Assegno di Inclusione (ADI).

È poi previsto un duplice requisito reddituale:

  • il reddito da lavoro autonomo dichiarato nell’anno precedente alla domanda deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni ancora precedenti;
  • il medesimo reddito dell’anno precedente non deve superare una determinata soglia annua (fissata normativamente a 12.000 euro per il 2024 e soggetta a rivalutazione ISTAT per gli anni successivi).

L’indennità spetta per 6 mensilità consecutive e non comporta l’accredito di contributi figurativi. L’importo erogato è pari al 25% (su base semestrale) del reddito rilevante per il calcolo, nel rispetto di una soglia minima (fissata a 250 euro mensili per il 2024) e di un tetto massimo (800 euro mensili per il 2024), entrambi importi che vengono adeguati annualmente dall’INPS in base all’inflazione.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La chiusura della partita IVA durante il semestre di percezione del bonus causa l’immediata decadenza dalla misura.
L’ISCRO concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del TUIR e quindi, all’atto dell’erogazione, l’INPS agisce da sostituto d’imposta applicando una ritenuta d’acconto del 20%, tranne che per i professionisti che operano in regime forfetario.
Il mantenimento del beneficio è strettamente subordinato alla partecipazione obbligatoria a specifici corsi di aggiornamento professionale monitorati dal Ministero del Lavoro. La mancata frequenza comporta la revoca e il recupero delle somme erogate.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione d’azienda e imposta di registro: i debiti accollati all’acquirente deducono la base imponibile solo se inerenti

Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2026, n. 20003

Con l’ordinanza n. 20003 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle operazioni di cessione d’azienda, le passività accollate all’acquirente possono ridurre la base imponibile ai fini dell’imposta di registro esclusivamente qualora venga dimostrata la loro inerenza all’azienda trasferita.
La Suprema Corte, ribaltando le sentenze di merito, ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria richiamando gli artt. 43 e 51del TUR (D.P.R. n. 131/1986). L’art. 43, comma 2, sancisce che i debiti o altri oneri accollati concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, come consolidato dalla giurisprudenza, nella cessione d’azienda l’accollo dei debiti non subisce una tassazione autonoma in quanto parte del corrispettivo (assoggettato a tassazione al pari delle altre voci).
Il nodo centrale dirimente per la Corte, già espresso in passato, è il principio di inerenza: la tassazione di una cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro si applica sul valore dell’azienda al netto delle passività a condizione rigorosa che tali passività siano inerenti all’azienda stessa.

APPROFONDIMENTI

PROFESSIONISTI

Adeguati assetti e compliance integrata: il documento del CNDCEC come guida all’auto-diagnosi preventiva per l’impresa

CNDCEC, Documento “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”

La gestione aziendale moderna sta attraversando una trasformazione epocale, richiedendo agli amministratori una visione strategica che va ben oltre la semplice operatività quotidiana.
Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito un’evoluzione radicale che ha spostato il fulcro della responsabilità in capo a chi amministra: l’attenzione non è più legata esclusivamente all’evento infausto in sé, come può essere un improvviso dissesto economico o finanziario, ma si concentra fortemente sulla carenza organizzativa che lo ha preceduto e innescato.
In questo delicato panorama normativo, assume una rilevanza cruciale il documento intitolato “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) lo scorso 4 maggio 2026.
È un documento prezioso perché nasce con un obiettivo ben preciso: fornire linee guida, principi metodologici minimi, check-list e buone prassi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai periti chiamati a valutare le aziende nelle aule di tribunale, sia in ambito civile che penale. L’indagine di questi professionisti si colloca in un’area molto complessa, poiché l’oggetto della valutazione giudiziale non è quasi mai un singolo fatto isolato o un danno immediato, ma l’intero “sistema” azienda. Si tratta di analizzare in profondità l’insieme dei presìdi organizzativi, delle procedure amministrative e contabili, dei flussi informativi e dei meccanismi di escalation che dovrebbero consentire di rilevare tempestivamente gli squilibri per attivare la regolazione della crisi.
Tuttavia, pur essendo un testo focalizzato sulla figura del consulente tecnico e sulle procedure d’aula, esso offre in realtà una preziosissima “mappa del rischio” a disposizione di tutti gli imprenditori. Perché sapere esattamente come un perito nominato dal Tribunale potrebbe valutare l’azienda in un momento “ex post” (ovvero a crisi ormai conclamata) è in assoluto il modo migliore per costruire, fin da oggi, un assetto efficace “ex ante”.
Quando il giudice valuta l’adeguatezza degli assetti societari, richiede all’esperto di evitare il “pregiudizio retrospettivo”. Questo significa che la correttezza delle scelte organizzative dell’imprenditore non viene valutata solo in base all’esito economico finale, ma ricostruendo scrupolosamente quali informazioni erano conoscibili in quel preciso momento, e domandandosi quale risposta organizzativa fosse esigibile in rapporto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Il documento del CNDCEC evidenzia, infatti, come una carenza organizzativa possa essere facilmente desunta dalla mancanza di pianificazione aziendale.
Come può, allora, l’impresa utilizzare attivamente questo documento per un’efficace auto-diagnosi preventiva? In primo luogo, il testo del CNDCEC mette in guardia i professionisti e le imprese dal rischio del “formalismo”, condannando l’adozione di assetti e modelli puramente “di carta”, che esistono nei faldoni formali ma che risultano gravemente deficitari nella realtà operativa.
L’adeguatezza organizzativa non equivale a una generica perfezione e non impone un modello unico standardizzato per tutti, bensì impone l’adozione di un sistema capace di intercettare segnali e generare tempestivi “output informativi”. L’imprenditore può sfruttare le indicazioni del documento per sottoporre la propria azienda a un vero e proprio “stress test”, verificando di avere a disposizione una “prova pronta” in caso di controlli. Occorre domandarsi oggettivamente se l’impresa dispone dei requisiti previsti dall’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per rilevare eventuali squilibri, per verificare la sostenibilità dei debiti e per garantire prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi. Diventa perciò essenziale tradurre strumenti tipicamente aziendalistici – come budget, reporting direzionali, flussi di cassa (cash flow) e sistemi di risk management – in evidenze documentali tracciabili. Se emergono assenze o lacune in questi flussi, l’azienda espone i propri amministratori al rischio di “colpa di organizzazione”.
Costruire e mantenere nel tempo adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in sinergia con i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (i cosiddetti “Modelli 231”), impone un approccio moderno di “compliance integrata”. L’obiettivo non è affatto quello di appesantire l’azienda di inutile burocrazia, ma dotarla di presìdi proporzionati alla sua reale complessità per proteggerne la continuità.
Affidarsi al proprio commercialista per condurre un’auto-diagnosi preventiva è il primo e più importante passo per tutelare l’impresa. Analizzando insieme le direttrici tracciate dal CNDCEC, è possibile mappare i rischi, sanare le inefficienze organizzative e trasformare un obbligo di legge in uno strumento di autentico vantaggio competitivo.

AGEVOLAZIONI

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: i chiarimenti della circolare n. 7/E/2026

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 agosto 2026, n. 7/E

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’applicazione della disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).
La circolare risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

1. Lavoro sportivo dilettantistico e regime dei volontari
In merito al lavoro sportivo dilettantistico, la circolare definisce l’ambito operativo della soglia di esenzione fiscale fissata a 15.000 euro annui. Viene confermato che tale misura agisce “a monte” nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla tipologia contrattuale impiegata. Per la quota eccedente il plafond di 15.000 euro, trovano applicazione le ordinarie regole del lavoro dipendente.
Per quanto riguarda i volontari, i rimborsi spese forfetari erogati per eventi o manifestazioni (fino a un massimo di 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e all’eventuale superamento della franchigia di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già oltrepassato tale limite nel corso dell’anno solare a fronte di altri compensi da lavoro autonomo sportivo, il rimborso forfetario percepito diventa integralmente imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto. 

2. Inquadramento fiscale degli enti e disciplina IRAP
Sul piano della qualificazione fiscale, le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che integrano nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili (art. 148, comma 8, del TUIR) per fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA.
In materia di IRAP, il documento recepisce le disposizioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile sino alla soglia di 85.000 euro annui si applica alla totalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stabiliti nell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali. 

3. Profili IVA, cessione dei contratti e regime ex legge n. 398/1991
Ai fini IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (art. 36-bis, D.L. n. 75/2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono accedere alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972), previa apposita comunicazione all’Ufficio.
Al contrario, non beneficia del regime di esenzione IVA la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. Tale operazione, avente natura finanziaria e commerciale, resta assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria.
Viene infine confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno ed entro il limite complessivo di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex legge n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 2 novembre 2026770/2026Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2025.Sostituti d’impostaTelematica
Lunedì 2 novembre 2026Modello Redditi PF/SC/SP/ENCTermine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP e ENC relativo all’anno d’imposta 2025.Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Enti no profit
Telematica

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.