COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 26 OTTOBRE 2026
L’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i dipendenti della pubblica amministrazione riguarda le somme erogate nel 2026 entro il limite di 800 euro; l’Agenzia delle Entrate precisa che in assenza di ulteriori previsioni normative, “qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore al predetto importo, le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie”. Con la Risposta a interpello n. 186, del 16 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 237, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. Legge di Bilancio 2026, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale imposta sostitutiva rappresenta, quindi, il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti.
Il dubbio sull’applicazione dell’imposta sostituiva IRPEF
Il soggetto istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15 per cento sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici prevista, per il periodo d’imposta 2026, per i titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a euro 50.000, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare, l’Istante chiede:
- a quale periodo di imposta si riferisce il suddetto limite di reddito da lavoro dipendente e se, nel computo di tale limite, debbano essere incluse anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati che come prevede il D.P.R. n. 917/1986, costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- se l’imposta sostitutiva “debba essere applicata ai compensi per il trattamento economico accessorio entro il limite di 800 euro” e se “superato detto limite, il trattamento accessorio debba essere sottoposto interamente a tassazione ordinaria ovvero se l’importo limite di 800 euro è più semplicemente il limite massimo su cui applicare l’imposta sostitutiva a prescindere dall’importo complessivo dell’accessorio erogato nell’anno d’imposta 2026”;
- “conferma dell’incompatibilità del beneficio in questione sulle somme di trattamento economico accessorio” potenzialmente assoggettabili a tassazione separata.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
L’art. 1, commi 237, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, meglio conosciuta come la Legge di Bilancio 2026, introduce per il solo periodo di imposta 2026, novità in materia di imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici.
Riguardo all’ambito di applicabilità dell’imposta sostitutiva la disposizione fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; nell’ambito di esse, viene esplicitamente compreso anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico.
Si ricorda che in base all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
Le disposizioni si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale il beneficio si aggiunge alle misure già esistenti.
È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.
Se il lavoratore rinuncia all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata
L’Agenzia delle Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento, con riferimento ai quesiti posti, nell’affermare che per quanto riguarda il limite reddituale di 50.000 euro previsto dalla norma, con la Risposta a istanza di interpello n. 173, pubblicata il 15 settembre 2026, è stato precisato che, in assenza di una espressa previsione normativa, tale limite va verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026 e che, considerato il tenore letterale della disposizione, secondo cui per l’anno 2026 i compensi sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, ritiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800 euro complessivi annui.
In sostanza, osservano i tecnici delle Entrate, l’imposta sostitutiva si applica, alle somme erogate nel periodo d’imposta 2026 entro il limite di 800 euro; al riguardo, le Entrate sono del parere che, in assenza di ulteriori previsioni, qualora siano erogati compensi per il trattamento economico accessorio di ammontare superiore al predetto importo, le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie.
Il tenore letterale della norma, riferita ai “redditi di lavoro dipendente”, esclude, inoltre, che l’agevolazione sia applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR.
In mancanza di specifiche preclusioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il limite reddituale di 50.000 euro debba essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo art. 49 del TUIR.
Per quanto riguarda, infine, l’ultimo quesito, l’Agenzia delle Entrate rileva che, per espressa previsione normativa, i compensi erogati ai lavoratori dipendenti sono assoggettati dal sostituto a imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro. Tale imposta sostitutiva rappresenta, quindi, il regime di tassazione che il sostituto applica sulla base della disciplina in esame, laddove sussistano i requisiti.
Qualora, invece, il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i trattamenti accessori sono assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR, al ricorrere delle condizioni previste.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, comma 237;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 15 settembre 2026, n. 173;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 16 ottobre 2026, n. 186.
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