4° Contenuto Riservato: Gli algoritmi del fisco e la necessità di garanzie per i contribuenti

L’OPINIONE – ACCERTAMENTO

DI ANDREA BONGI | 4 NOVEMBRE 2026

Motivazione rafforzata, trasparenza degli algoritmi e tutele preventive a favore dei contribuenti nelle raccomandazioni contenute nella Relazione conclusiva della Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria. A fronte di una sempre maggiore capacità del Fisco di raccogliere, collegare ed elaborare informazioni devono necessariamente accompagnarsi strumenti altrettanto efficaci per verificare la correttezza del loro utilizzo. È questa la chiave di lettura più interessante, nella prospettiva del contribuente, del Documento conclusivo dell’indagine sulle misure di contrasto all’evasione, sulla sicurezza delle banche dati e sulla riservatezza dei contribuenti, approvato il 28 ottobre 2026 dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

La recente indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all’evasione fiscale

Accanto al potenziamento degli strumenti conoscitivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, emergono dunque anche importanti indicazioni che meritano di essere valorizzate sul terreno delle garanzie: motivazione rafforzata degli atti basati sull’intelligenza artificiale, verificabilità delle elaborazioni, supervisione umana e controlli preventivi.

Le conclusioni alle quali è giunta la Commissione sono il frutto di numerose audizioni svolte che hanno visto protagonisti, fra gli altri, i vertici dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, di Sogei e della Banca d’Italia.

La motivazione degli atti che utilizzano l’AI

Una delle raccomandazioni più significative contenute nella Relazione finale riguarda la necessità di prevedere, a pena di nullità dell’atto impugnato, un obbligo di motivazione rafforzata a carico dell’Amministrazione finanziaria quando emette atti impositivi basati su strumenti di intelligenza artificiale.

Nella prospettiva difensiva, il problema non si esaurisce nel sapere che è stato utilizzato un algoritmo. Al contribuente deve essere infatti fornita una serie di elementi ulteriori per consentirgli di comprendere quali dati abbiano assunto rilievo, quale anomalia sia stata individuata e attraverso quali verifiche quella segnalazione sia diventata una contestazione tributaria.

Essere semplicemente risultati positivi ad un rischio fiscale può indirizzare soltanto una successiva attività d’indagine. La motivazione del successivo atto tributario deve necessariamente rendere comprensibili le ragioni della pretesa riferita al singolo contribuente. Confondere questi passaggi significherebbe attribuire all’elaborazione informatica una forza dimostrativa che la sua complessità tecnica, di per sé, non può mai assicurare.

Gli algoritmi utilizzati dal Fisco devono essere trasparenti

La Commissione precisa che la trasparenza algoritmica non comporta necessariamente la divulgazione integrale dei codici sorgente. Richiede, tuttavia, la possibilità di ricostruire i criteri generali utilizzati per selezionare le posizioni e produrre le segnalazioni.

Un’informazione riferita a un diverso periodo, una relazione economica cessata o un dato duplicato possono produrre un’anomalia soltanto apparente. La conoscibilità degli elementi utilizzati diventa allora la condizione per fornire una spiegazione pertinente, anziché costringere l’interessato a difendersi da una valutazione di cui ignora i presupposti.

Sul punto la Relazione riconosce anche un’esigenza di intervento normativo, osservando che la ricostruibilità dei criteri è oggi affidata solamente alle buone pratiche descritte nei documenti tecnici interni all’Amministrazione finanziaria.

Il tema è dunque il passaggio da una cautela organizzativa interna a una garanzia definita, verificabile, accessibile anche ai contribuenti, fermo restando e le disposizioni già applicabili.

Allo stesso tempo è necessario che la decisione finale circa l’azione da intraprendere sia sempre affidata a un funzionario responsabile, chiamato a verificare criticamente i risultati forniti dagli algoritmi e dal sistema utilizzato, formulando una valutazione autonoma e motivata.

Nell’ottica del contribuente, questa indicazione richiede qualcosa di più della semplice presenza di una firma (magari digitale) sull’atto tributario che chiude il procedimento. La supervisione umana assume un valore soltanto se consente di correggere l’esito dell’elaborazione, considerare spiegazioni alternative e abbandonare una ricostruzione che risulta incompatibile con i fatti.

In caso contrario si assisterebbe soltanto ad un mero controllo formale che lascerebbe intatto il rischio che il risultato informatico venga assunto come punto di arrivo, anziché come elemento da cui partire per i successivi approfondimenti.

La necessità di difendersi prima dell’atto impositivo

Nella Relazione finale la Commissione bicamerale richiede la necessità di tutele preventive a favore del contribuente, senza rinviare ogni verifica all’impugnazione dell’atto di accertamento, in presenza del quale il contribuente può già subire gli effetti della riscossione provvisoria.

In questo quadro prospetta anche l’attribuzione al Garante nazionale del contribuente di specifiche funzioni di controllo sull’uso dell’IA da parte del Fisco, richiamando in tal senso il contributo all’indagine parlamentare fornito dall’ANTI (Associazione nazionale tributaristi italiani).

L’indicazione coglie una criticità concreta. La possibilità di contestare successivamente un accertamento non elimina i costi della difesa, l’incertezza e le conseguenze finanziarie che possono accompagnarlo. Quando l’errore deriva dai dati o dalle modalità di elaborazione, correggerlo prima della formalizzazione della pretesa può offrire una tutela più efficace.

Del resto la frammentazione delle informazioni presenti nelle banche dati, la disomogeneità degli accessi e i ritardi degli scambi costituiscono alcuni limiti del sistema evidenziati anche nei lavori della Commissione di vigilanza. È necessario procedere alla costituzione di un patrimonio informativo più integrato, fondato su dati acquisiti una sola volta e validati secondo standard uniformi evitando, per quanto possibile, la generazione di falsi positivi.

Il beneficio potenziale per il contribuente è significativo: meno duplicazioni, minori richieste di informazioni già disponibili e maggiore coerenza dell’azione amministrativa. L’interoperabilità presenta però anche un rischio speculare: un dato inesatto può propagarsi fra archivi e procedimenti diversi.

Per questo, a giudizio di chi scrive, il progetto dovrebbe essere accompagnato da procedure che rendano riconoscibili la provenienza dell’informazione, il suo aggiornamento e l’amministrazione responsabile della correzione. La rettifica dovrebbe inoltre raggiungere i sistemi nei quali il dato errato è stato utilizzato per consentire al sistema di auto-correggersi ed evitare il ripetersi degli stessi errori già individuati.

Compliance e sperimentazione preventiva

La Relazione valorizza l’impiego delle informazioni per favorire correzioni spontanee da parte del contribuente prima dell’avvio di procedimenti formali. La compliance assume così una funzione di garanzia se permette al contribuente di conoscere l’anomalia e fornire chiarimenti che verranno valutati dall’Ufficio o di correggere eventuali errori commessi evitando ulteriori aggravi.

In una logica di sperimentazione dell’uso degli algoritmi in ambito fiscale la Commissione ha previsto la possibilità di una “sandbox fiscale” ovvero di un ambiente controllato per sperimentare sistemi di IA prima dell’eventuale impiego su larga scala. Con questa tecnica si potrebbero effettuare verifiche di efficacia, accuratezza, sicurezza e impatto sui diritti, anche attraverso tecnologie di protezione dei dati.

Dal punto di vista del contribuente, la sperimentazione dovrebbe servire soprattutto a misurare e correggere gli errori prima che producano conseguenze individuali.

Riferimenti normativi:

  • Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, Documento 28 ottobre 2026, “Indagine conoscitiva su misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti”.

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