CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 6 NOVEMBRE 2026
IN BREVE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA in caso di adesione al CPB 2026-2027
L’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall’art. 9-bisdel D.L. n. 50/2017, tra cui spicca l’innalzamento delle soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell’opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall’Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Definite le modalità e i termini per aderire al ravvedimento speciale CPB 2026-2027
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 ottobre 2026, n. 296141/2026
Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
L’istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e che ne hanno rinnovato l’adesione per il biennio 2026-2027. Non è pertanto accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta. Rientrano nella misura i soggetti ISA, chi ha dichiarato cause di esclusione legate al Covid-19, chi ha segnalato un non normale svolgimento dell’attività e gli operatori con ricavi “fuori ISA” superiori al 30%
REGIMI AGEVOLATI
Manovra 2027: il regime forfetario verso la soglia dei 100.000 euro, ma con obbligo IVA oltre gli 85.000
Ddl Bilancio 2027
La legge di Bilancio 2027 si appresta a introdurre una novità di rilievo per le partite IVA individuali, delineando un ampliamento del regime forfetario. Secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 e trasmesso alla Camera per l’avvio dell’iter di approvazione, la soglia massima di ricavi e compensi per accedere e permanere nel regime agevolato è destinata a salire dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro.
Per rispettare i vincoli imposti dalle direttive europee, l’intervento legislativo si articolerà su un inedito “doppio binario” fiscale:
- fino a 85.000 euro di compensi verrebbe mantenuto l’assetto attuale. Il professionista o l’impresa beneficerebbe dell’imposta sostitutiva (al 15% ordinario o al 5% per le start up) mantenendo il totale esonero dall’applicazione dell’IVA in fattura e dai relativi adempimenti;
- tra 85.001 e 100.000 euro di compensi i contribuenti continuerebbero ad applicare la flat tax per quanto concerne le imposte sul reddito, ma rientrerebbero nel regime ordinario ai fini IVA. Ciò comporterebbe l’obbligo di addebitare l’imposta sulle fatture emesse, procedere alle liquidazioni periodiche e presentare la dichiarazione IVA annuale.
È doveroso precisare che, al momento, non vi è ancora alcuna certezza formale sulle nuove regole. Il testo della Manovra deve ancora affrontare l’intero iter parlamentare (conclusione prevista entro la fine dell’anno) e il meccanismo necessita del via libera definitivo da parte delle istituzioni di Bruxelles.
Ogni eventuale modifica legislativa, in ogni caso, entrerà in vigore esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2027.
Nonostante l’applicazione sia rinviata al nuovo anno, è di estrema importanza tenere in seria considerazione questi potenziali scenari in un’ottica di pianificazione fiscale e verifica dei limiti in chiusura del 2026.
Poiché la permanenza nel regime forfetario si basa sul principio di cassa, il volume degli incassi effettivamente percepiti entro il 31 dicembre 2026 rappresenterà il parametro fondamentale per determinare il proprio inquadramento nel 2027. Un’attenta gestione delle ultime fatturazioni dell’anno risulterà decisiva: il superamento della soglia degli 85.000 euro (ma non dei 100.000) incassati nel 2026, alla luce della nuova Manovra, non comporterebbe più l’uscita totale dal regime nel 2027, bensì una permanenza mista che richiederà un tempestivo adeguamento amministrativo per gestire la fatturazione elettronica con IVA.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Istituiti i codici tributo per ravvedimento operoso e cumulo giuridico
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 ottobre 2026, n. 38/E
Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per versare, tramite modello F24, le somme dovute a titolo di sanzione unica in caso di applicazione del cumulo giuridico nell’ambito del ravvedimento operoso.
La disciplina trova fondamento nell’art. 3 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha modificato l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo inoltre il comma 2-bis nell’art. 13 dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione prevede che, quando la sanzione è determinata secondo il criterio del cumulo giuridico, la percentuale di riduzione sia individuata in relazione alla prima violazione.
Per consentire il versamento delle sanzioni uniche, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito una serie di codici tributo distinti in base alla tipologia di imposta interessata. I nuovi codici, da utilizzare per il pagamento tramite modello F24 ordinario, sono i seguenti:
- 8960 – Sanzione unica da ravvedimento IRPEF;
- 8961 – Sanzione unica da ravvedimento addizionale comunale all’IRPEF;
- 8962 – Sanzione unica da ravvedimento addizionale regionale all’IRPEF;
- 8963 – Sanzione unica da ravvedimento IRES;
- 8964 – Sanzione unica da ravvedimento IRAP;
- 8965 – Sanzione unica da ravvedimento IVA;
- 8966 – Sanzione unica da ravvedimento ritenute;
- 8967 – Sanzione unica da ravvedimento imposta sostitutiva;
- 8968 – Sanzione unica da ravvedimento IVIE;
- 8969 – Sanzione unica da ravvedimento IVAFE;
- 8970 – Sanzione unica da ravvedimento imposta di registro;
- 8971 – Sanzione unica da ravvedimento imposta di bollo;
- 8972 – Sanzione unica da ravvedimento imposta ipotecaria;
- 8973 – Sanzione unica da ravvedimento imposta catastale;
- 8974 – Sanzione unica da ravvedimento imposta di successione;
- 8975 – Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle donazioni;
- 8976 – Sanzione unica da ravvedimento imposta sui servizi digitali (webtax);
- 8977 – Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle transazioni finanziarie;
- 8978 – Sanzione unica da ravvedimento global minimum tax;
- 8979 – Sanzione unica da ravvedimento canone TV.
In sede di compilazione del modello F24, i codici dovranno essere generalmente esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”. La risoluzione precisa però specifiche modalità di compilazione per alcuni codici: il 8962 e il 8964 devono essere indicati nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione; il 8961 va esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali”, con il codice catastale del Comune. Per il codice 8974, relativo all’imposta di successione, sono previste indicazioni specifiche per il versamento da parte dell’erede.
Il documento disciplina anche il versamento delle sanzioni uniche relative ad altre imposte e tributi.
Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 Enti pubblici (F24 EP), l’Agenzia chiarisce che possono essere impiegati i codici tributo già istituiti e utilizzati per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.
Per il versamento tramite modello F24-Accise, sono istituiti i codici:
- 8984, per la sanzione unica da ravvedimento dell’imposta sulle assicurazioni;
- 8985, per la sanzione unica da ravvedimento dell’imposta sugli intrattenimenti.
Infine, per il pagamento tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi (ELIDE) della sanzione unica relativa all’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi, viene istituito il codice tributo 8986.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta carburante per l’autotrasporto: istituito il codice tributo 7082
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 ottobre 2026, n. 40/E
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione che introduce il codice tributo operativo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese di autotrasporto merci. La misura agevolativa è finalizzata a mitigare l’impatto economico derivante dall’eccezionale incremento dei costi del carburante sostenuto dalle aziende del settore. Per consentire l’utilizzo delle risorse tramite il modello F24, l’Amministrazione finanziaria ha istituito l’apposito codice identificativo settoriale, da indicare nella sezione Erario per compensare le somme spettanti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Il beneficio spetta alle imprese regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e si applica sulle maggiori spese sostenute per l’acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei veicoli industriali di massa complessiva non inferiore a determinate tonnellate. L’importo utilizzabile in compensazione deve trovare riscontro nei dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate all’interno del cassetto fiscale di ciascun contribuente beneficiario. Le operazioni di compensazione tramite modello F24 devono essere effettuate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, termine oltre il quale l’eventuale credito residuo non potrà più essere speso in questa forma. Gli operatori economici sono pertanto invitati a verificare tempestivamente la correttezza delle posizioni contabili e l’effettiva disponibilità degli importi nella propria area riservata per pianificare correttamente i pagamenti fiscali di fine anno.
IMPOSTE SUI REDDITI
L’Agenzia delle Entrate conferma l’indeducibilità degli interessi da ravvedimento operoso
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 ottobre 2026, n. 185
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti determinanti in ordine al regime di deducibilità fiscale degli oneri accessori derivanti da procedure di regolarizzazione spontanea. Mediante una specifica risposta a interpello, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso sono oggettivamente indeducibili ai fini delle imposte sui redditi, condividendo la medesima natura e il trattamento fiscale dell’obbligazione tributaria principale a cui accedono.
Il fondamento giuridico risiede nel vincolo di accessorietà che lega gli interessi moratori da ritardato pagamento all’imposta non versata tempestivamente. Tale accessorietà comporta l’estensione del regime di indeducibilità oggettiva previsto per il tributo anche agli importi corrisposti a titolo di sanzione ridotta e interessi, superando ogni discussione circa la loro eventuale assoggettabilità ai limiti di deducibilità previsti per gli interessi passivi finanziari.
Nel medesimo contesto interpretativo, l’Agenzia ha invece confermato la piena deducibilità degli interessi scaturenti da atti di conciliazione giudiziale, in quanto qualificabili come componenti negativi connessi alla definizione della pendenza tributaria e non riconducibili a rapporti di natura finanziaria.
La presa di posizione ufficiale impone un’attenta verifica nella fase di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi societarie. I contribuenti e i professionisti incaricati della gestione contabile devono prestare la massima attenzione alla corretta classificazione e sterilizzazione fiscale degli oneri accessori da ravvedimento, distinguendoli nettamente dalle passività finanziarie deducibili, al fine di prevenire contestazioni in sede di controllo formale e accertamento.
RIFORMA FISCALE
“TrovaTU”: la piattaforma del MEF per navigare tra i nuovi Testi Unici
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso operativo TrovaTU, l’applicativo web concepito per guidare contribuenti, imprese e professionisti all’interno della riforma tributaria.
La piattaforma funge da raccordo per la transizione verso gli 8 Testi Unici fiscali che, pur essendo già in vigore, diverranno pienamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2027, portando a compimento il riordino organico di oltre 440 disposizioni legislative.
Dal punto di vista funzionale, l’interfaccia consente una ricerca puntuale impostando gli estremi del provvedimento di interesse (anno, numero, articolo, comma ed eventuali allegati). Il sistema restituisce le corrispondenze evidenziando in verde il collegamento con i nuovi Testi Unici e mettendo a disposizione la visualizzazione “testo a fronte”: una modalità a schermo condiviso che permette di confrontare istantaneamente la norma vigente con quella applicabile dal 2027, con facoltà di esportare i risultati in formato PDF o stamparli.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies delle entrate locali: operativi i termini per la presentazione delle istanze
Agenzia delle Entrate – Riscossione, FAQ 15 ottobre 2026
Prende ufficialmente il via la procedura per l’accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti territoriali, nota come rottamazione-quinquies. La misura, disciplinata dalla legge di Bilancio 2026, interessa i debiti tributari e non tributari affidati dal 2000 al 2023. Tra i carichi definibili rientrano imposte locali come IMU e TARI, ma anche sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe comunali o regionali.
A partire dal 16 ottobre 2026 e fino al termine stabilito del 15 dicembre 2026, i contribuenti interessati possono presentare la relativa domanda di adesione. Sul portale istituzionale dell’agente della riscossione è preventivamente disponibile l’elenco degli enti che hanno aderito alla misura, consentendo di verificare la presenza dei propri carichi. Sempre tramite l’area pubblica o riservata del sito, i contribuenti possono richiedere il prospetto informativo contenente il dettaglio delle somme dovute.
L’adesione alla misura consente di estinguere i debiti usufruendo dell’annullamento di sanzioni e interessi di mora, ferma restando la debenza delle somme sorte a titolo di capitale e delle spese di notifica ed esecutive. La presentazione dell’istanza rappresenta un’opportunità rilevante per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti degli enti territoriali, beneficiando di modalità di pagamento rateale che prenderanno avvio dal 2027, alleggerendo così il carico finanziario di contribuenti, famiglie e imprese.
IVA
Nuove regole per la chiusura automatica delle partite IVA inattive
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 ottobre 2026, ha aggiornato e integrato la disciplina per la cessazione d’ufficio delle partite IVA inattive da almeno tre annualità (art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972), definendo criteri puntuali di rilevamento, iter di notifica e modalità di contraddittorio.
La selezione delle posizioni inattive avviene tramite controlli centralizzati e automatizzati incrociando i dati dell’Anagrafe Tributaria, con specifico riferimento a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea relativi al triennio precedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la cessazione della partita IVA comporta anche la contestuale estinzione del codice fiscale.
Il provvedimento viene trasmesso prioritariamente al domicilio digitale del contribuente o, in sua assenza, tramite raccomandata A/R. Il documento viene inoltre caricato nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, con contestuale avviso nell’area riservata e notifica sull’app IO per i destinatari persone fisiche.
La chiusura d’ufficio acquisisce efficacia dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione (o dalla data di messa a disposizione nell’area riservata in caso di mancato recapito).
Entro i 60 giorni l’interessato può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per presentare chiarimenti e opporsi alla chiusura o all’estinzione del codice fiscale. Oltre i 60 giorni resterà facoltà del contribuente presentare un’istanza motivata per richiedere la riattivazione; previa verifica documentale, la posizione viene ripristinata con efficacia retroattiva alla data originaria di apertura.
AGEVOLAZIONI
ENEA aggiorna i suoi vedemecum dedicati all’ecobonus
ENEA ha aggiornato i suoi vademecum dedicati all’ecobonus, mettendo a disposizione una raccolta aggiornata di schede operative per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
L’aggiornamento è on line dal 23 settembre 2026; non riguarda nuove agevolazioni, ma fornisce indicazioni tecniche e procedurali utili per orientarsi tra lavori ammessi, requisiti richiesti, documentazione da conservare e modalità di accesso alle detrazioni.
Elenco dei Vademecum aggiornati a settembre 2026:
- Riqualificazione globale
- Bonus Facciate
- Parti comuni condominiali
- Coibentazione strutture
- Serramenti e infissi
- Schermature solari
- Collettori solari
- Generatori a biomassa
- Caldaie a condensazione – generatori ad aria a condensazione
- Pompe di calore
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori
- Building automation
AGEVOLAZIONI
Transizione 5.0: al via sulla piattaforma GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti
È ufficialmente attiva la procedura telematica per la trasmissione delle comunicazioni di completamento degli investimenti rientranti nel nuovo Piano Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’apertura della specifica sezione sulla piattaforma informatica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici, consentendo alle imprese di perfezionare l’iter di accesso alle agevolazioni fiscali.
La trasmissione della comunicazione è riservata ai soggetti che hanno già ottenuto un esito positivo sulla precedente comunicazione di conferma e si trovano nella condizione di aver ultimato gli investimenti agevolabili. Per i beni connessi al modello 4.0, il completamento richiede l’avvenuta interconnessione, operazione che deve essere perfezionata entro il termine inderogabile del 30 settembre 2028, con la chiusura definitiva della finestra di invio fissata al 15 novembre 2028.
All’interno della modulistica telematica, le imprese sono tenute a indicare gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili, oltre ad attestare formalmente il possesso della perizia tecnica asseverata e della prescritta certificazione contabile. È fondamentale evidenziare che la comunicazione di completamento non può in alcun modo avere ad oggetto beni diversi o importi superiori rispetto a quelli originariamente indicati nella comunicazione di conferma presentata in precedenza. L’avvio operativo della piattaforma rappresenta un passaggio cruciale per la concreta fruizione delle maggiorazioni deducibili previste dalla normativa vigente, offrendo certezza agli operatori economici che hanno investito nell’innovazione tecnologica ed energetica.
IVA
Impianti fotovoltaici operativi e sistemi di accumulo: applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 ottobre 2026, n. 181
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA applicabile alla cessione e installazione di sistemi di accumulo elettrochimico asserviti a impianti fotovoltaici già operanti. Mediante la risposta a interpello n. 181 del 15 ottobre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, confermando l’assoggettamento dell’operazione all’aliquota ordinaria del 22%.
Il chiarimento ministeriale precisa che l’accumulatore non assume la natura di componente direttamente finalizzato alla produzione di energia, bensì la funzione esclusiva di immagazzinarla successivamente. Di conseguenza, l’infrastruttura non può essere qualificata come un ampliamento o una nuova parziale costruzione dell’impianto fotovoltaico preesistente. Poiché l’impianto principale risulta già in esercizio ed è autonomamente idoneo alla produzione di energia elettrica anche in assenza del dispositivo di accumulo, non trovano applicazione le agevolazioni previste dalla Tabella A allegata al decreto IVA per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
La presa di posizione dell’Amministrazione traccia una linea netta nella gestione contabile e fiscale degli interventi di efficientamento impiantistico. Per le imprese e i professionisti che operano nel settore delle energie rinnovabili, la corretta qualificazione della fornitura “chiavi in mano” di sistemi di accumulo su impianti esistenti richiede quindi un’attenta valutazione nella fatturazione, escludendo la possibilità di applicare regimi agevolati che restano circoscritti alla fase di prima realizzazione o costruzione organica dell’impianto fotovoltaico.
PREVIDENZA
Previdenza complementare: sono online i simulatori del Ministero
Il Portale della previdenza complementare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è arricchito di due nuovi simulatori online, realizzati in collaborazione con Mefop s.p.a., società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo del mercato dei fondi pensione.
I nuovi strumenti sono pensati per offrire a lavoratori e imprese un supporto concreto nella comprensione delle opportunità offerte dalla previdenza complementare, aiutandoli a valutarne gli effetti sulle prospettive pensionistiche e le implicazioni delle scelte relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Le elaborazioni prodotte non hanno valore certificativo né costituiscono attestazioni ufficiali. I risultati forniti rappresentano esclusivamente stime orientative, basate sui dati inseriti dagli utenti e sulle ipotesi di calcolo adottate.
Il primo simulatore è rivolto ai lavoratori e consente di ottenere una stima indicativa della pensione futura, confrontando la prestazione attesa dal sistema previdenziale pubblico con quella potenzialmente derivante dall’adesione a una forma pensionistica complementare. L’utente inserisce autonomamente i propri dati e può modificare i parametri per confrontare diverse ipotesi e comprenderne le possibili conseguenze.
Il secondo simulatore è dedicato alle imprese e permette di stimare i vantaggi fiscali e contributivi, nonché le misure compensative previste per i datori di lavoro che destinano il TFR dei dipendenti ai fondi pensione. Lo strumento consente inoltre di confrontare tali benefici con i potenziali costi associati ad altre forme di finanziamento, fornendo elementi utili a valutare le diverse opzioni disponibili.
APPROFONDIMENTI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Concordato preventivo biennale 2026-2027 e crediti IVA infrannuali: regole operative sul visto di conformità
L’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall’art. 9-bisdel D.L. n. 50/2017, tra cui spicca l’innalzamento delle soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell’opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall’Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.
Piena legittimità per i primi trimestri già compensati con visto
I crediti IVA infrannuali relativi al primo e al secondo trimestre 2026 compensati orizzontalmente mediante modello IVA TR con apposizione del visto di conformità sono pienamente validi e conformi alle norme tributarie vigenti al momento dell’invio.
L’apposizione dell’asseverazione da parte del professionista abilitato ha assolto il vincolo generale prescritto dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009 per compensazioni superiori a 5.000 euro. La successiva formalizzazione dell’adesione al CPB con il Modello Redditi non produce alcun effetto caducatorio o sostitutivo:
- gli adempimenti pregressi restano consolidati;
- le spese professionali sostenute per l’asseverazione dei primi trimestri non sono ripetibili né rettificabili;
- nessuna erosione del plafond: i crediti compensati con visto di conformità non intaccano la franchigia di esonero spettante. I controlli telematici dell’Agenzia delle Entrate sul flusso dei modelli F24 conteggiano esclusivamente gli utilizzi eseguiti in esonero (senza visto).
La sfasatura temporale per i crediti infrannuali (Modello TR)
L’effetto premiale del concordato sui crediti IVA, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. n. 50/2017, richiamato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, non segue la medesima tempistica tra eccedenze annuali ed eccedenze infrannuali.
Infatti, come chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, l’esonero dal visto per i modelli IVA TR riguarda i “crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione (ad esempio, se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026)”.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo schema temporale di traslazione biennale:
- l’adesione al CPB perfezionata nel 2026 attribuisce l’esonero dal visto per i crediti IVA infrannuali esclusivamente per i trimestri che matureranno nel biennio successivo, ossia nel 2027 e nel 2028;
- il modello IVA TR del terzo trimestre 2026 non beneficia dell’esonero CPB 2026-2027. Tale credito matura infatti nello stesso anno di esercizio dell’opzione e resta assoggettato all’obbligo ordinario di apposizione del visto di conformità per compensazioni eccedenti i 5.000 euro.
Le uniche eccezioni che consentono di compensare il terzo trimestre 2026 senza visto oltre 5.000 euro sono:
- punteggio ISA autonomo sul periodo d’imposta 2025: conseguimento di un voto di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (o media 8,5 per il biennio 2024-2025), che garantisce l’esonero ordinario per i crediti infrannuali dell’anno successivo (2026);
- rinnovo del CPB (prosecuzione dal biennio 2024-2025): i soggetti che avevano già aderito al concordato 2024-2025 beneficiano nel 2026 della seconda annualità di copertura infrannuale originata dal precedente biennio.
Decorrenza immediata sulla dichiarazione annuale IVA e nuove soglie
A differenza delle istanze trimestrali, l’esonero dal visto di conformità per la dichiarazione annuale IVA esplica i suoi effetti fin dal primo anno di vigenza del concordato, poiché il Modello IVA e il Modello Redditi insistono sul medesimo periodo d’imposta (2026).
La franchigia spendibile sul saldo della dichiarazione IVA 2027 (anno d’imposta 2026) varia in funzione dello status del contribuente:
- prima adesione CPB 2026-2027: esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni orizzontali fino a 70.000 euro annui;
- rinnovo del concordato: per i contribuenti che rinnovano il patto per il 2026-2027 dopo aver concluso il biennio 2024-2025 senza cause di revoca o decadenza, la soglia di esonero è elevata a 100.000 euro annui.
Prospetto di sintesi per gli adempimenti operativi
| Adempimento IVA | Prima adesione CPB 2026-2027 | Rinnovo CPB (già aderenti 2024-2025) | Regime visto di conformità |
| IVA TR 1° e 2° trimestre 2026 (già inviati) | Visto apposto regolarmente | Visto apposto o esonero CPB 2024-2025 | Compensazioni consolidate; non erodono il plafond 2026 |
| IVA TR 3° trimestre 2026 (scadenza 31/10) | Obbligo di visto oltre 5.000 € (nessun esonero dal CPB 2026-2027) | Esonero fino al plafond spettante (per effetto del CPB 2024-2025) | Richiede visto salvo punteggio ISA 2025 autonomo o pregresso accordo |
| Dichiarazione annuale IVA 2027 (anno 2026) | Esonero fino a 70.000 € | Esonero elevato a 100.000 € | Visto obbligatorio solo per la quota che eccede la franchigia |
| IVA TR trimestri 2027 e 2028 | Esonero fino a 70.000 € annui | Esonero fino a 100.000 € annui | Piena operatività differita della premialità infrannuale CPB |
La distinzione tra i canali di maturazione del credito annuale e infrannuale evita contestazioni e impedisce il blocco delle deleghe F24 da parte dei sistemi di controllo telematico dell’Agenzia delle Entrate.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB e ravvedimento speciale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 ottobre 2026, n. 296141/2026
Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
Di seguito i punti salienti:
- perimetro applicativo e requisiti: l’istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e che ne hanno rinnovato l’adesione per il biennio 2026-2027 (entro il 2 novembre 2026). Non è pertanto accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta. Rientrano nella misura i soggetti ISA, chi ha dichiarato cause di esclusione legate al Covid-19, chi ha segnalato un non normale svolgimento dell’attività e gli operatori con ricavi “fuori ISA” superiori al 30%;
- base imponibile cristallizzata al 12 agosto 2026: per determinare gli importi si farà riferimento ai dati dichiarativi e alle informazioni ISA esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). I soggetti che producono sia reddito d’impresa sia di lavoro autonomo non potranno fare scelte parziali, ma dovranno ravvedere entrambe le categorie reddituali per la medesima annualità;
- modalità di opzione (Modello F24): il ravvedimento si perfeziona con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24 (prima rata o intero importo). Il contribuente può scegliere singolarmente quali e quante annualità sanare (ad esempio, solo il 2021). Per le società di persone e le associazioni professionali, l’opzione è valida solo con la presentazione di tutti gli F24 necessari (della società per l’IRAP e dei soci per le imposte sui redditi);
- rateazione e scadenze: è previsto il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili. L’opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027. Sulle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. In ottica di favore, il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza, a condizione che venga saldata entro la scadenza della rata successiva;
- quando il ravvedimento non si perfeziona: l’adesione non ha efficacia se il versamento della prima (o unica) rata avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero crediti;
- cassetto fiscale: per semplificare gli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi elementi informativi all’interno del cassetto fiscale, utili per calcolare agevolmente le imposte sostitutive dovute.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 30 novembre 2026 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.