3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 6 novembre 2026, n. 670

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 6 NOVEMBRE 2026

AMIANTO

Benefici previdenziali

Le deroghe al divieto di cumulo con il pensionamento anticipato in caso di diritto alla rivalutazione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 9 ottobre 2026, n. 26564

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per qualificata esposizione ad amianto.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda non ritenendo applicabile la disciplina in materia di non cumulabilità del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto con il beneficio dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento, già maturato dal lavoratore.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La Corte osserva che, ai fini della salvezza della previgente e più favorevole disciplina rispetto alle restrizioni introdotte dall’art. 47 del D.L. n. 269 del 2003 (compresa l’incumulabilità tra rivalutazione contributiva e pensionamento anticipato), la maturazione del diritto ai benefici previdenziali alla data del 2 ottobre 2003 ex art. 3, comma 132, Legge n. 350 del 2003 deve intendersi come effettivo perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, anche per effetto della rivalutazione stessa.

La Corte ribadisce che la sola pregressa esposizione ultradecennale non attribuisce un diritto soggettivo perfetto al trattamento pensionistico secondo i vecchi criteri, ma integra una mera aspettativa. Ha quindi errato il giudice di merito nel ritenere applicabile la clausola di salvezza prescindendo dall’accertamento dell’effettiva maturazione del diritto a pensione entro la data spartiacque del 2 ottobre 2003.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.

ASSEGNO D’INVALIDITÀ

Indennità di cassa integrazione

La correlazione tra indennità di cassa integrazione e assegno di invalidità – Cass., Sez. Lav., ord. 20 ottobre 2026, n. 27394

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per fare accertare l’illegittimità del provvedimento dell’INPS che decurtava del 50% i ratei di pensione di invalidità specifica per i mesi da settembre a dicembre 2012, a seguito della percezione di indennità di cassa integrazione guadagni nel periodo da gennaio ad agosto dello stesso anno, antecedente alla liquidazione del trattamento pensionistico.

 Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in riforma della decisione, la rigettava, ritenendo applicabile l’art. 1, comma 42, della Legge n. 335/1995 e qualificando l’indennità di integrazione salariale come reddito rilevante ai fini del cumulo.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che alla fattispecie si applica l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997, il quale rinvia all’art. 1, comma 42, della Legge n. 335/1995 per le riduzioni di cui alla Tabella G allegata, escludendo l’operatività del comma 3 del medesimo articolo, riservato ai casi in cui il pensionato si rioccupi costituendo un nuovo rapporto di lavoro dopo la liquidazione della prestazione.

La Corte evidenzia che la disciplina sulle decurtazioni dell’assegno di invalidità non presuppone la contestuale percezione temporale della pensione e della retribuzione nello stesso mese, bensì il computo del montante retributivo complessivo maturato nell’arco annuale solare di riferimento.

La Corte ribadisce che, ai fini delle riduzioni di legge, l’indennità di cassa integrazione guadagni costituisce provento sostitutivo della retribuzione ex art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e rileva quale reddito da lavoro dipendente, a prescindere dalla natura previdenziale dell’emolumento.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

INPS

La corretta quantificazione dei contributi sulle retribuzioni effettive – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26674

Il Fatto

Il socio accomandatario di una società di opponeva avverso una cartella di pagamento. per contributi in gestione separata.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, e il socio ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La Corte osserva che il riconoscimento giudiziale di una qualifica inferiore rispetto a quella prospettata in sede ispettiva non comporta automaticamente una riduzione del debito contributivo qualora l’ente di previdenza abbia parametrato i contributi non sui minimi tabellari della qualifica, bensì sui compensi effettivamente corrisposti. La Corte ribadisce che la quantificazione fondata su dati contabili noti alla parte datoriale deve essere tempestivamente e specificamente contestata, onere non assolto dalla società nell’atto di opposizione. Ne consegue l’insussistenza di qualsiasi violazione del giudicato o vizio di motivazione, risultando l’inquadramento contrattuale irrilevante a fronte di un conteggio ancorato alle retribuzioni reali rimasto privo di censure specifiche.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

Prescrizione

La disciplina della prescrizione dei contributi – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26680

Il Fatto

Un professionista si opponeva avverso una cartella di pagamento emessa dal proprio ente previdenziale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava prescritte le pretese contributive e sanzionatorie azionate.

L’ente previdenziale ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che le norme eccezionali di sospensione dei termini previdenziali legate a eventi sismici operano esclusivamente per i termini in scadenza entro il periodo emergenziale normativamente individuato, senza che possa ravvisarsi alcuna proroga generalizzata sino all’anno invocato dall’ente ricorrente. La Corte ribadisce che gli atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c. hanno natura recettizia e richiedono la formale conoscenza da parte del debitore. Nel caso di specie, la concessione o revoca del piano di rateizzazione non risultava in alcun modo portata a conoscenza del professionista.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Quota 100

Il cumulo tra pensione e attività lavorativa e lo scomputo proporzionale del reddito da lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 14 ottobre 2026, n. 26864

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per fare accertare il diritto a percepire la pensione anticipata «quota 100» per l’anno 2020 e l’insussistenza dell’obbligo di restituire i ratei erogati, assumendo di aver svolto esclusivamente lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore a 5.000 euro; in subordine, chiedeva di dichiarare non dovuta la restituzione almeno per i periodi non lavorati.

Il Tribunale e la domanda rigettavano la domanda e la Corte d’Appello.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che l’art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 pone un divieto di cumulo che non contiene alcuna previsione esplicita circa la sospensione o decadenza annuale dell’intero trattamento pensionistico.

La Corte evidenzia che la non cumulabilità va intesa nel senso tradizionale di divieto di fruizione congiunta dei due trattamenti. Pertanto, la violazione del divieto comporta la contrazione del trattamento pensionistico complessivo in misura strettamente pari al reddito da lavoro effettivamente percepito nell’arco temporale compreso tra la decorrenza della pensione e l’età di vecchiaia, garantendo proporzionalità e ragionevolezza ex artt. 3 e 38 Cost.

Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Verbale ispettivo

Il valore probatorio del verbale ispettivo e la qualificazione del rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26708

Il Fatto

Una società si opponeva ad una cartella di pagamento emessa da un ente previdenziale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo carente l’onere probatorio dell’ente.

L’ente ricorreva per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del valore di piena prova e confessorio alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori.

Il Diritto

La Corte osserva che le dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai funzionari ispettivi non integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., in quanto l’organo ispettivo non è portatore sostanziale del diritto dedotto in giudizio e manca l’intento confessorio. La Corte ribadisce che i verbali degli organi di vigilanza godono di pubblica fede limitatamente ai fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; le dichiarazioni di terzi o delle parti ivi raccolte sono, invece, elementi liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice del merito unitamente al quadro probatorio complessivo.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

MANSIONI

Inquadramento

Il riconoscimento della qualifica intermedia e onere di allegazione – Cass., Sez. Lav., ord. 5 ottobre 2026, n. 26285

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare lo svolgimento di mansioni superiori.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda, accertando un livello intermedio a quello richiesto.

il datore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che, qualora sia domandato il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella formale, il giudice può attribuire una qualifica intermedia tra quella rivendicata e quella assegnata senza incorrere in ultrapetizione, purché siano stati prospettati i relativi elementi di fatto. La Corte ribadisce che l’onere di allegazione ex art. 414 c.p.c. è assolto con la descrizione delle attività svolte e l’indicazione dei profili di confronto, spettando al giudice la loro qualificazione giuridica. Si evidenzia che la controversia afferisce alla materia dell’impiego pubblico contrattualizzato, nella quale spetta al giudice raffrontare le mansioni allegate con le previsioni del contratto collettivo per verificarne la corretta collocazione.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

PREVIDENZA

Confessione stragiudiziale

Il valore probatorio delle comunicazioni dell’ente previdenziale – Cass., Sez. Lav., ord. 13 ottobre 2026, n. 26756

Il Fatto

Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare la non debenza di quanto richiesto da INPS  a titolo di indebito previdenziale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che INPS non avesse mai confessato la non debenza delle somme.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che la confessione stragiudiziale richiede sia la consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di fatti a sé sfavorevoli (animus confitendi), sia un concreto pregiudizio per il dichiarante a fronte di un vantaggio per il destinatario. La Corte rileva che la comunicazione di ricalcolo, emessa da una sede territoriale priva di cognizione dell’indebito rilevato da un diverso ufficio e priva di riferimenti ad esso, è sprovvista dell’elemento soggettivo essenziale e non assume valore confessorio. La Corte ribadisce inoltre che la domanda di inesistenza dell’indebito e quella di irripetibilità delle somme ex art. 52 Legge n. 88/1989 e Legge n. 412/1991 poggiano su fatti costitutivi incompatibili, con la conseguenza che l’eccezione di irripetibilità formulata per la prima volta in appello integra una domanda nuova inammissibile.

La Corte pertanto rigetta il ricorso.

Contribuzione

Iscrizione all’albo professionale, obbligo contributivo verso la cassa di previdenza e potere statutario – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26653

Il Fatto

Un lavoratore si opponeva avverso l’iscrizione d’ufficio alla cassa previdenziale di categoria e la conseguente debenza dei contributi minimi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La Corte osserva che le previsioni statutarie adottate a seguito del processo di privatizzazione non ampliano arbitrariamente le categorie di soggetti obbligati, ma ridefiniscono legittimamente il regime impositivo per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo dell’ente. La Corte ribadisce che la sola iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente a determinare l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale e di versamento della contribuzione minima obbligatoria, risultando irrilevanti sia il carattere saltuario o occasionale dell’attività, sia la mancanza di reddito, sia l’eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte pertanto accoglie il ricorso.

PROCESSO DEL LAVORO

Appello

Il dovere di pronuncia giudiziale sulle eccezioni riproposte – Cass., Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26180

Il Fatto

Il socio accomandatario di una società si opponeva avverso l’avviso di addebito di INPS per il pagamento di somme per contributi gestione commercianti.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, sul presupposto che l’adesione al condono tributario non spiegasse effetti sul credito contributivo e che la parte privata avesse del tutto omesso di contestare specificamente l’atto impositivo tributario posto a base della pretesa.

Il socio ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La Corte osserva che la parte pienamente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per le eccezioni o domande assorbite o non esaminate, ma ha il solo onere di riproporle espressamente nel giudizio di gravame ai sensi dell’art. 346 c.p.c. per evitarne la presunzione di rinuncia. La Corte ribadisce che il giudice d’appello incorre nel vizio di omessa pronuncia qualora trascuri le contestazioni ritualmente riproposte dalla parte appellata, limitandosi ad affermare la definitività dell’accertamento tributario. Nella fattispecie, a fronte della puntuale contestazione concernente l’effettivo svolgimento di lavoro dipendente o di apporto lavorativo utile all’iscrizione previdenziale, il giudice di merito era tenuto a esaminare autonomamente la ricorrenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva senza arrestarsi al richiamo per relationem dell’atto fiscale.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.

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